Come descritto negli articoli precedenti, la Scheda di Dati di Sicurezza (Sds) è uno di quei documenti fondamentali che accompagnano le sostanze o miscele chimiche pericolose.
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La Sds è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 (detto anche Reach) e si compone di sedici sezioni, nelle quali sono indicate tutte le informazioni che riguardano il corretto utilizzo della sostanza, tra cui i possibili pericoli, le misure di primo soccorso, le indicazioni sullo smaltimento, la manipolazione, l'immagazzinamento e il trasporto.
Ai sensi dell'articolo 31 del Reach, la Scheda di Dati di Sicurezza deve essere trasmessa dal fornitore al suo destinatario, il quale può essere sia una persona fisica sia un'impresa che impiega la sostanza o la miscela nelle proprie attività industriali o professionali.
Nel caso in cui il destinatario sia un'impresa, il datore di lavoro è obbligato a conservare e rendere disponibile, nonché distribuire ai propri lavoratori, una copia della Sds per tutte le sostanze o miscele utilizzate nel luogo di lavoro. In altre parole, il datore di lavoro deve assicurarsi che i lavoratori addetti a manipolare la sostanza o la miscela pericolosa siano a conoscenza dei rischi e delle modalità di uso sicuro.
Il Reach lo dice espressamente all'articolo 35: "i datori di lavoro consentono ai lavoratori e ai loro rappresentanti di accedere alle informazioni contenute nella Sds, in relazione alle sostanze o alle miscele che essi utilizzano o alle quali possono essere esposti nel corso della loro attività professionale".
Oltre al Reach, in questa circostanza, si applica anche il D.Lgs. 81/2008, ossia il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro. Ai sensi di questo ultimo, il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro e il responsabile dell'organizzazione dell'azienda, al quale spetta garantire la tutela della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro, anche attraverso una adeguata formazione sulle sostanze chimiche utilizzate e i relativi rischi.
Il D.Lgs. 81/2008 prevede, infatti, che il datore di lavoro garantisca ai propri lavoratori e ai loro rappresentanti l'accesso ad ogni Scheda di Dati di Sicurezza messa a disposizione dal fornitore, nonché una adeguata formazione sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle Sds previste dal Reach e dalle norme di buona tecnica (articoli 36 e 223).
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Inoltre, il datore di lavoro, nella valutazione di eventuali rischi nella propria impresa, è tenuto a determinare preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi e a valutare anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, tenendo in considerazione in particolare le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la Sds.
Da ricordare anche che il datore di lavoro deve sottoporre periodicamente a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute, facendo redigere poi il Documento di Valutazione dei Rischi (Dvr), nel quale sono indicati i livelli di rischio per i lavoratori e le misure da adottare per ridurre o evitare l'esposizione agli agenti.
Quali sanzioni si rischiano?
In caso di violazione dei suddetti obblighi, il datore di lavoro è soggetto alla disciplina sanzionatoria del Reach e del D.Lgs. 81/2008.
Nel primo caso si applicherà il D.Lgs. 133/2009, il quale all'articolo 10, comma 8, prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 15mila a 90mila euro a carico del datore di lavoro che non consente ai propri lavoratori o ai loro rappresentanti di accedere alle informazioni contenute nella Sds.
Mentre il D.Lgs 81/2008 prevede l'applicazione della pena dell'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro nel caso in cui il datore di lavoro non accerti che a ciascun lavoratore sia stata fornita adeguata informazione sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e delle miscele pericolose, sulla base delle Sds e dalle norme di buona tecnica (articolo 55).
Come prepararsi al meglio
Un consiglio per i datori di lavoro nella cui attività si utilizzano sostanze chimiche è quello di leggere attentamente le Sds ricevute e gli eventuali aggiornamenti per essere sempre preparati e aggiornati in caso di pericoli, nonché partecipare o far partecipare i propri dipendenti a corsi di formazione in materia.
A cura di Matilde Testori dello Studio legale Landilex
"Stare sul lato del sicuro è facile, basta seguire l'etichetta!" poteva essere vero quando si parlava di fitosanitari in passato, ma al giorno d'oggi le aziende agricole sono tenute ad osservare adempimenti previsti dai Regolamenti Reach, Clp e sui Prodotti Biocidi. Si tratta di norme complesse che hanno un impatto importante sulla gestione quotidiana del lavoro agricolo e che, se non rispettate, possono portare sanzioni anche molto salate.
È per questo che lo Studio legale Landilex, specializzato da anni nel settore della sicurezza dei prodotti fitosanitari, fa il punto sulle norme da conoscere e rispettare per lavorare nel rispetto della legge e quindi nella massima tranquillità.
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Fonte: Studio legale Landilex