Arriva la definizione di vigneto 'eroico' o 'storico', insieme con l'elenco degli interventi che lo Stato può mettere in pratica per tutelarli e salvaguardarli. Questo, in sostanza, è il contenuto di uno schema di decreto del ministero delle Politiche agricole, presentato dal governo in Parlamento e porta in attuazione l'articolo 7 del Testo unico sul vino (la legge 238 del 2012).

Il Parlamento ha posto alcune osservazioni che recepite consentiranno al provvedimento del governo di entrare in vigore dopo la sua pubblicazione.

Con lo schema di decreto vengono individuate le caratteristiche dei vigneti eroici e di quelli storici. Si definiscono eroici i vigneti che "ricadono in aree soggette a rischio idrogeologico", sono situati in aree in cui "le condizioni orografiche creano difficoltà alla coltivazione con l'utilizzo delle macchine" e "in zone di particolare pregio paesaggistico e ambientale". Inoltre, parliamo anche dei vigneti situati nelle piccole isole (al massimo di 250 chilometri quadrati). Sono definiti invece "storici" quei vigneti che hanno una coltivazione risalente ad una data, rintracciabile dalle particelle catastali, antecedente al 1960 ed è effettuata con l'impiego di pratiche e tecniche tradizionali - come per esempio il terrazzamento, il ciglionamento, il rittochino, il cavalcapoggio, il girapoggio e la spina - utilizzate nel rispetto delle caratteristiche fisiche e climatiche locali.

La nuova normativa prende in esame anche i criteri per l'individuazione delle aree. Viene stabilito che, fatte salve le aree già individuate dai piani paesaggistici regionali, i vigneti eroici devono possedere almeno un requisito tra la pendenza del terreno superiore al 30%, un'altitudine media superiore a 500 metri sopra il livello del mare (esclusi quelli situati su un altopiano), la sistemazione degli impianti su terrazze e gradoni, la viticoltura delle piccole isole. Mentre per i vigneti storici è previsto che siano già considerati tali quelli che appartengono ai paesaggi iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico (a patto che la viticultura sia la ragione dell'iscrizione e il vigneto costituisca il motivo principale che ha giustificato l'inserimento nel registro), che afferiscono a territori che hanno ottenuto il riconoscimento di eccezionale valore universale dall'Unesco e il criterio di iscrizione nella lista è dovuto esclusivamente o in modo complementare alla viticoltura, e che ricadono in aree tutelate da leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici per la tutela di specifici territori.

Inoltre il decreto ministeriale definisce anche i criteri sulle tipologie di interventi che può effettuare il ministero; in particolare si tratta di intervento per il ripristino, il recupero e la manutenzione dei vigneti "in aree soggette a rischio idrogeologico o di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale", che devono soddisfare alcuni parametri tra cui il rispetto dell'ambiente nella conduzione del vigneto o l'utilizzo di vitigni autoctoni. L'intervento dovrà riguardare sia la promozione che la pubblicità delle produzioni di "viticoltura eroica o storica"; si pensa anche all'utilizzo di un marchio nazionale.

Ed è su questi interventi che il ministero, d'intesa con le regioni, potrà destinare delle risorse finanziarie ad hoc nel Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo.


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