Se nelle proprie attività industriali o professionali si utilizzano sostanze o miscele chimiche pericolose è importante sapere che queste ultime devono essere sempre fornite insieme ad una Scheda di Dati di Sicurezza (Sds), in conformità con i Regolamenti Reach e Clp.

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In conformità a tali regolamenti, le sostanze e le miscele chimiche pericolose devono essere sempre accompagnate da un'etichetta.

 

La Sds è un documento obbligatorio che accompagna, durante tutta la catena di approvvigionamento, tutte le sostanze o miscele chimiche pericolose, tossiche o classificate estremamente preoccupanti al fine di fornire agli utilizzatori a valle le informazioni necessarie per tutelare la salute umana e l'ambiente.

 

La Sds è disciplinata dall'articolo 31 del Regolamento Reach (Regolamento (CE) n. 1907/2006), il quale elenca le informazioni che la stessa deve contenere. Tra queste ci sono le seguenti: i dati del fornitore, le informazioni sulle proprietà e sui pericoli, la composizione, le relative istruzioni per la manipolazione, lo smaltimento e il trasporto e anche le misure di pronto soccorso.

 

In altre parole, quando una sostanza o una miscela è accompagnata da Sds significa che è pericolosa e/o tossica.

 

Inoltre, è necessario fornire una Sds sia nel caso di miscele, che nonostante non siano classificate come pericolose contengono sostanze classificate come tali sopra determinati limiti, sia in caso di richiesta da parte del destinatario della sostanza o miscela pericolosa.

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Cosa fare quando si riceve una Sds?

Il fornitore di sostanze chimiche pericolose è obbligato a fornire il prodotto con etichetta e Sds.

 

Nel momento in cui si riceve una Scheda di Dati di Sicurezza, che si compone di sedici sezioni, è necessario leggere con attenzione tutte le informazioni che contiene.

 

L'utilizzatore a valle è altresì tenuto ad attuare una serie di misure per controllare i rischi esistenti presso la propria sede, come per esempio il confronto delle informazioni relative all'identificazione, alla composizione, alla classificazione e all'uso sicuro delle sostanze chimiche con le proprie informazioni sulla sostanza o sulla miscela.

 

Se insieme alla Sds si ricevono anche gli Scenari di Esposizione (Se), ove dovuti come descritto in precedenti articoli, è importante, inoltre, stabilire se l'uso previsto è contemplato tra quelli indicati negli Scenari. Questi ultimi dovrebbero comprendere gli usi prevedibili all'interno della azienda e gli usi prevedibili da parte dei clienti, compresi lavoratori e consumatori.

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Focus sulle sanzioni

Essendo la Scheda di Dati di Sicurezza un documento fondamentale di informazione sui possibili rischi per la salute umana e per l'ambiente, l'eventuale inadempienza nella sua compilazione o circolazione è punita dalle disposizioni del D.Lgs. 133/2009, che contiene la disciplina sanzionatoria del Regolamento Reach.

 

L'articolo 10 del suddetto Decreto dispone infatti che ogni attore della catena di approvvigionamento che non adempie agli obblighi previsti dall'articolo 31 parte 2 del Regolamento Reach, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10mila a 60mila euro.

 

L'articolo 31 parte 2, nello specifico, prevede che ogni attore della catena di approvvigionamento, ivi incluso l'utilizzatore a valle, che ha l'obbligo di effettuare una valutazione della sicurezza chimica di una sostanza, si accerti che le informazioni contenute nella Scheda di Dati di Sicurezza siano coerenti con quelle contenute in tale valutazione.

 

Inoltre, in capo a ciascun attore della catena di approvvigionamento vige l'obbligo di comunicare le informazioni sulle sostanze o miscele. In caso di inadempienza si può essere soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 3mila a 18mila euro ai sensi dell'articolo 10 del suddetto Decreto.

 

A cura di Matilde Testori dello Studio legale Landilex

 


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