Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha approvato il Decreto Fer 2 con la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili innovativi o con costi di generazione elevati, attraverso la definizione di incentivi che ne stimolino la competitività e consentano loro di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030.

 

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, il Decreto stabilisce le modalità e le condizioni in base alle quali gli impianti alimentati da biogas e biomasse, solari termodinamici, geotermoelettrici, eolici offshore, fotovoltaici floating sia offshore che su acque interne e gli impianti alimentati da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull'ambiente e sul territorio, possono accedere agli incentivi.


Il Decreto cessa di applicarsi il 31 dicembre 2028.

 

I requisiti necessari

Possono accedere alle procedure competitive di cui al Decreto, gli impianti a fonti rinnovabili che rispettano i seguenti requisiti:

a) possesso di titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto;

b) preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;

c) rispetto dei requisiti minimi ambientali e prestazionali di cui all'allegato 2 al Decreto;

d) rispetto dei seguenti requisiti dimensionali e costruttivi:

  • impianti a biogas: potenza nominale non superiore a 300 kW elettrici;
  • impianti a biomasse: potenza nominale non superiore a 1000 kW elettrici;
  • impianti solari termodinamici;
  • impianti eolici offshore: impianti eolici offshore floating, ovvero, impianti eolici offshore su fondazioni fisse con distanza minima dalla costa pari a 12 miglia nautiche;
  • impianti fotovoltaici offshore floating e impianti fotovoltaici floating su acque interne.


Su richiesta del produttore, in luogo della documentazione di cui alla lettera a) è possibile accedere alle procedure competitive presentando il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ove previsto. Non è consentito l'accesso agli incentivi di cui al Decreto agli impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima della pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 5 comma 3 del Decreto.

 

Ai fini del Decreto e conformemente alla comunicazione della Commissione Europea 2022/C 80/01, gli interventi di cui al Decreto si intendono avviati al momento dell'assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all'ordine delle attrezzature ovvero all'avvio dei lavori di costruzione. L'acquisto di terreni e le opere propedeutiche, quali l'ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità, non sono da considerarsi come avvio dei lavori.

 

Ai fini dell'accesso alle procedure competitive, gli impianti devono possedere i requisiti prestazionali e di tutela ambientale di cui all'Allegato 2 e i soggetti richiedenti devono offrire, nell'istanza di partecipazione, una riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento, comunque non inferiore al 2%. Tale obbligo di offerta di riduzione non si applica agli impianti di potenza fino a 300 kW.

L'accesso agli incentivi avviene attraverso la partecipazione a procedure pubbliche competitive, bandite dal Gse nel quinquennio 2024-2028, in cui vengono messi a disposizione, periodicamente, contingenti di potenza.

 

Nell'ambito di ciascuna procedura è previsto un periodo di sessanta giorni per la presentazione della domanda di accesso agli incentivi.

 

Per le procedure svolte nel 2024, le tariffe di riferimento poste a base d'asta sono quelle indicate all'Allegato 1. Per gli anni successivi, le tariffe poste a base d'asta sono quelle di cui all'Allegato 1, ridotte del 3% all'anno. Per gli impianti di potenza fino a 300 kW, tale riduzione si applica a decorrere dal 2026. 
I contingenti di potenza complessivamente resi disponibili nelle procedure competitive sono individuati nella tabella 1 del Decreto.


Gli incentivi sono cumulabili esclusivamente con i meccanismi di aiuto rientranti fra le seguenti categorie:

  • esclusivamente per impianti di nuova costruzione, contributi in conto capitale non eccedenti il 40% del costo dell'investimento;
  • fondi di garanzia e fondi di rotazione;
  • agevolazioni fiscali nella forma di credito di imposta o di detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature.

 

Come previsto dal provvedimento stesso, entrato in vigore il 13 agosto 2024, entro i successivi trenta giorni saranno approvate dal Ministero, su proposta del Gestore dei Servizi Energetici, le regole operative che dovranno disciplinare le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi.
Per gli impianti di potenza superiore a 10 MW, il proponente potrà avvalersi della procedura accelerata di valutazione dei progetti, secondo quanto stabilito all'articolo 6 del Decreto.

 

Per maggiori informazioni consultare il Dm Fer 2 del 19/06/2024


 

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