Il 16 settembre scorso gli organismi pagatori hanno ricevuto la Circolare n.0068775 di Agea Coordinamento, a firma del direttore Salvatore Carfì, con oggetto "Anticipi Pac 2024 - Interventi pagamenti diretti e in ambito sviluppo rurale - interventi Sigc". In pratica, gli organismi pagatori, sia Agea che quelli regionali dove abilitati, hanno un mese di tempo per elaborare le istruzioni sul come calcolare gli anticipi sulle domande della Pac della campagna 2024, pagamenti che dovranno iniziare il 16 ottobre 2024 per concludersi il 30 novembre successivo. Ecco quali sono le principali indicazioni che possono ricavarsi ad una prima lettura della Circolare n.0068775 del 16 settembre 2024 emanata da Agea Coordinamento.

 

Anticipi Pac, un acconto più pesante

Intanto cosa e quanto può essere pagato nell'anticipo della Pac. Secondo quanto disposto dall'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, del Regolamento (UE) 2021/2116 e dell'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del Regolamento (Ue) n. 1306/2013, è consentito agli Stati membri di versare gli anticipi per gli interventi diretti e per gli interventi di Sviluppo Rurale basati sulle superfici e sugli animali.

 

Con Regolamenti di esecuzione (Ue) n 2024/2434 e n 2024/2445, la Commissione europea ha innalzato gli anticipi dal 50% fino al 70% per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e dal 75% fino all'85% per gli interventi di Sviluppo Rurale basati sulle superfici e sugli animali, riferiti sia agli impegni assunti ai sensi del Regolamento (Ue) n 1305/2013 sia agli impegni relativi al Regolamento (Ue) n 2021/2115.

 

Anticipi Pac, solo per domande ammissibili

Gli anticipi, come previsto dall'articolo 4, comma 2, del Decreto Ministeriale 4 agosto 2023 n 410739, sono erogati in relazione alle domande risultate ammissibili all'esito dei controlli amministrativi e di monitoraggio, tenendo conto delle risultanze delle attività di verifica già svolte sui requisiti non monitorabili, per tutti gli interventi soggetti al sistema di monitoraggio delle superfici (Ams). In pratica, sono esclusi dal pagamento degli anticipi i beneficiari per i quali sono rilevate anomalie che non consentono il pagamento del regime degli aiuti diretti.

 

Inoltre "gli interventi erogabili in fase di anticipo e il relativo importo sono stati individuati considerando le difficoltà economiche che le aziende agricole devono affrontare, derivanti sia dalle note vicende internazionali che dagli eventi atmosferici avversi susseguitesi nel corso dell'anno" è scritto nella circolare.

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Pagamenti diretti - interventi erogabili in fase di anticipo

I pagamenti diretti interessati dall'anticipo, nei limiti di quanto previsto dal successivo paragrafo, 
sono i seguenti:

  • sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
  • sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
  • sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
  • regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, articolati nei seguenti Ecoschemi:
    • pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale;
    • pagamento per inerbimento delle colture arboree;
    • pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico;
    • pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;
    • pagamento per misure specifiche per gli impollinatori.
  • il sostegno accoppiato al reddito, esclusivamente riferito ai seguenti settori relativi alle 
    superfici:
    • frumento duro;
    • semi oleosi: colza e girasole (esclusa la coltivazione di semi di girasole da tavola);
    • riso;
    • barbabietola da zucchero;
    • pomodoro destinato alla trasformazione;
    • olio d'oliva;
    • agrumi;
    • colture proteiche comprese le leguminose.


Infine, "Sono altresì erogabili gli anticipi relativi agli interventi di Sviluppo Rurale basati sulle superfici e sugli 
animali, riferiti sia agli impegni assunti ai sensi del Regolamento (Ue) n 1305/2013 sia agli impegni di cui al 
Regolamento (Ue) n 2021/2115 - è scritto nella circolare, che in questo caso non pone delle limitazioni.


Detto questo, a seguire ecco le tabelle degli importi unitari dei pagamenti diretti (Primo Pilastro Pac) contenuti nella circolare e che potranno essere corrisposti, tenendo però presente alcune clausole, di seguito illustrate.

 

Anticipi Pac 2024:dai Titoli  Pac a Ecoschema 3 Natura 2000

Anticipi Pac 2024: dai Titoli Pac a Ecoschema 3 Natura 2000
(Fonte: Agea Coordinamento, Circolare n. 0068775 del 16 settembre 2024)

 

 

 

Anticipi Pac 2024 da Eco-schema 3 ZVN a Sostegno alle colture proteiche diverse dalla soia

Anticipi Pac 2024 da Ecoschema 3 Zvn a Sostegno alle colture proteiche diverse dalla soia
(Fonte: Agea Coordinamento, Circolare n. 0068775 del 16 settembre 2024)

 

Le eccezioni sull'aliquota del 70%

Come noto per i pagamenti diretti l'Unione Europea prevede anticipi non superiori al 70% dell'importo complessivamente erogabile e pertanto - al fine del rispetto contestuale di questo limite e dei plafond a disposizione - per alcune tipologie di aiuto l'aliquota dell'anticipo sarà inferiore al 70%, questo per consentire - in alcuni casi - gli ulteriori controlli necessari a definire l'importo complessivo e, in altri casi, perché taluni requisiti di ammissibilità possono maturare fino al 31 dicembre 2024.

 

Inoltre, per il sostegno di base al reddito per la sostenibilità (Titoli) è possibile erogare il 68%, questo perché vanno ritenute risorse per finanziare la Riserva Nazionale Titoli. Inoltre, ai fini dell'individuazione della base di calcolo si deve tenere conto solo dei titoli in portafoglio, esclusi quindi quelli oggetto di trasferimento in attesa di validazione.

 

Altro dettaglio: per tutti gli altri settori di intervento individuati nelle tabelle sovrastanti, l'importo erogabile in fase di anticipo è individuato - di norma - prendendo a riferimento l'importo unitario medio previsto dal Piano Strategico per la Pac; in alternativa, prendendo a riferimento o l'importo unitario stimato, calcolato sulla base delle superfici comunicate dagli organismi pagatori, o l'importo minimo previsto dal Psp.

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Regimi di aiuto con anticipo ridotto

Ci sono poi alcuni regimi di aiuto accoppiato e l'Ecoschema 1 per i quali si procede all'erogazione dell'anticipo anche in misura inferiore rispetto alle percentuali indicate nelle tabelle sopra riportate, "nei limiti dell'importo dovuto a saldo per il pagamento dei titoli e del sostegno ridistributivo". Ovvero, il taglio dell'importo dell'aiuto accoppiato o dell'Ecoschema 1 erogato in acconto non potrà essere di un valore superiore a quello comunque dovuto all'agricoltore a saldo sul pagamento dei titoli e del sostegno ridistributivo.

 

Questo perché vi è il rischio che "le condizioni di ammissibilità all'aiuto presenti al momento di erogazione dell'anticipo subiscano delle modifiche tali da determinare un recupero in capo all'agricoltore". Quindi, viene tagliato l'anticipo per "garantire l'esecuzione del recupero" ove le condizioni di ammissibilità cambino realmente nella fase successiva al pagamento dell'anticipo. Ovviamente, ove tali condizioni non dovessero cambiare o cambiare con minore incidenza di quella presunta, le somme verrebbero poi recuperate dall'agricoltore all'atto del saldo.

 

I regimi di aiuto rientrati in questa casistica sono:

  • Ecoschema 1, livelli 1 e 2;
  • sostegno accoppiato - pomodoro da trasformazione;
  • sostegno accoppiato - semi oleosi (colza e girasole);
  • sostegno accoppiato - agrumi;
  • sostegno accoppiato - olio d'oliva


Sempre in relazione a tale casistica, "deve comunque essere garantita l'erogazione dell'anticipo utilizzando il valore 'importo per anticipo' riportato nella tabella riepilogativa". Pertanto la somma alla quale avrebbe diritto l'agricoltore deve essere ridotta "diminuendo il numero di ettari/capi pagabili, senza modificare l'importo unitario dell'anticipo".

 

Infine, "qualora siano pagati più interventi in fase di anticipo rientranti nella casistica in esame, si procede al pagamento a partire dall'intervento per il quale è previsto il valore 'importo per anticipo' più elevato".

 

Controlli accurati sull'Ecoschema 5 - livello 2

Fin qui le modalità di pagamento. E la parte finale della circolare si trattiene sui controlli, con un occhio di riguardo per l'Ecoschema 5 di livello 2: "mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere) a perdere, spontanee o seminate, nelle superfici con colture arboree o a seminativo".

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Agea Coordinamento raccomanda infatti agli organismi pagatori "di eseguire, prima del pagamento, i controlli del caso in relazione alla tipologia di superficie sulla quale è possibile percepire l'aiuto in questione, verificando che non siano state richieste a premio superfici non ammissibili per l'intervento in esame quali pascoli, prati permanenti, utilizzando a tal fine anche i layer ed i registri disponibili". Questo perché le superfici richieste a premio "sono notevolmente aumentate rispetto alla precedente campagna".

 

Per ogni altro dettaglio sulla Circolare Agea Coordinamento n. 0068775 del 16 settembre 2024 è possibile scaricare il documento per intero.