La maggior parte degli elementi è stata convenuta nell'ambito della consultazione a tre del 26 giugno e le ultime questioni in sospeso (connesse al pacchetto del quadro finanziario pluriennale) sono state finalizzate il 24 settembre. L'accordo, basato sulle proposte della Commissione dell'ottobre 2011 (cfr. IP/11/1181 e MEMO/11/685), si articola su quattro importanti regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio riguardanti i pagamenti diretti, l'Organizzazione comune di mercato unica, lo Sviluppo rurale e un regolamento orizzontale sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Pac.
La Commissione sta ora preparando tutti gli atti delegati o di esecuzione pertinenti per far sì che le nuove norme possano entrare in vigore il prossimo anno o, nel caso della maggior parte del nuovo regime di pagamenti diretti, a partire da gennaio 2015. Alcune disposizioni transitorie distinte per il 2014 sono attualmente in fase di discussione e dovrebbero essere approvate dal Consiglio e dal Parlamento europeo entro la fine dell'anno.
Pagamenti diretti
Per arrivare a una distribuzione più equa del sostegno, il sistema dei pagamenti diretti della Pac si allontanerà da quello in cui le dotazioni per Stato membro - e per agricoltore in ciascuno Stato membro – si basano su riferimenti storici. Si procederà ad una convergenza chiara ed effettiva dei pagamenti non solo tra Stati membri ma anche all'interno di essi. Inoltre l'introduzione di un "pagamento per l'inverdimento" - in base al quale il 30% della dotazione nazionale disponibile sarà subordinato all'osservanza di determinate pratiche agricole sostenibili - significa che una quota cospicua del sussidio sarà dedicata in futuro a retribuire gli agricoltori per la fornitura di beni pubblici rispettosi dell'ambiente. Tutti i pagamenti resteranno comunque subordinati al rispetto di determinate norme ambientali.
- regime di pagamento di base: gli Stati membri riserveranno fino al 70% della dotazione nazionale dei pagamenti diretti al nuovo regime di pagamento di base – meno gli importi impegnati per pagamenti supplementari (aiuti complementari ai giovani agricoltori e altre opzioni quali gli aiuti complementari per le zone svantaggiate e il pagamento ridistributivo) e pagamenti "accoppiati". Per i paesi Ue-12 interessati, la scadenza del più semplice e forfettario regime di pagamento unico per superficie sarà prorogata fino al 2020.
- convergenza esterna: le dotazioni nazionali dei pagamenti diretti a disposizione di ciascuno Stato membro saranno gradualmente adeguate in modo che non sussistano divergenze troppo ampie tra gli Stati membri nel pagamento medio per ettaro. Ciò significa che gli Stati membri in cui il pagamento medio (in Eur per ettaro) è attualmente inferiore al 90% del pagamento medio Ue riceveranno un aumento progressivo della loro dotazione (di un terzo della differenza tra il tasso attuale e il 90% della media Ue), con la garanzia supplementare che ciascuno Stato membro raggiunga un livello minimo entro il 2019. Gli importi a disposizione degli Stati membri che ricevono pagamenti superiori alla media saranno adeguati in proporzione.
- convergenza interna: gli Stati membri che attualmente mantengono le dotazioni basate sui riferimenti storici devono passare a livelli di pagamento di base per ettaro più omogenei. Possono scegliere tra diverse opzioni: adottare un approccio nazionale oppure regionale (in base a criteri amministrativi o agronomici); conseguire una percentuale regionale/nazionale entro il 2019, oppure far sì che le aziende che ricevono meno del 90% della media regionale/nazionale ottengano un aumento graduale (di un terzo della differenza tra il loro tasso attuale e il 90% della media regionale/nazionale) - con la garanzia supplementare che ciascun diritto all'aiuto raggiunga un valore minimo pari al 60% della media regionale/nazionale entro il 2019 (a meno che gli Stati membri non decidano di limitare la riduzione del valore dei diritti). Gli importi a disposizione degli agricoltori che ricevono più della media regionale/nazionale saranno adeguati in proporzione, con l'opzione per gli Stati membri di limitare eventuali "perdite" al 30%.
Gli Stati membri hanno inoltre il diritto di ricorrere ad un pagamento ridistributivo per i primi ettari in base al quale possono usare fino al 30% della dotazione nazionale per ridistribuirla tra gli agricoltori per i loro primi 30 ettari (o fino alle dimensioni medie di un'azienda di uno Stato membro se superiori a 30 ettari). L'effetto ridistributivo sarà considerevole.
- riduzione del pagamento per le grandi aziende: è stato raggiunto un accordo in merito alla riduzione obbligatoria dei pagamenti di importo superiore a 150.000 Eur destinati a singole aziende agricole ("degressività"). In pratica, ciò significa che l'importo del sostegno versato a una singola azienda agricola nell'ambito del regime del pagamento di base sarà ridotto almeno del 5% a partire da 150.000 Eur. Per tener conto dell'occupazione, i costi delle retribuzioni possono essere detratti prima di effettuare il calcolo. Questa riduzione non deve essere applicata agli Stati membri che ricorrono al "pagamento ridistributivo", nell'ambito del quale almeno il 5% della dotazione nazionale viene trattenuto per essere ridistribuito ai primi ettari di tutte le aziende.
I fondi "risparmiati" con questo meccanismo restano nello Stato membro/nella regione in questione, sono trasferiti alla rispettiva dotazione per lo sviluppo rurale e possono essere utilizzati senza alcun requisito di cofinanziamento. Gli Stati membri hanno inoltre la possibilità di limitare a 300.000 Eur gli importi che possono essere concessi a un singolo agricoltore, tenendo anche conto dei costi salariali.
- giovani agricoltori: per promuovere il rinnovo generazionale, il pagamento di base accordato ai giovani agricoltori (di età inferiore a 40 anni) che iniziano l'attività dovrebbe essere integrato da un pagamento supplementare per un periodo massimo di cinque anni connesso al loro primo insediamento. Il suo finanziamento proverrà fino al 2% dalla dotazione nazionale e sarà obbligatorio per tutti gli Stati membri. Questa disposizione si aggiunge alle altre misure a disposizione dei giovani agricoltori nel quadro dei programmi di sviluppo rurale.
- regime dei piccoli agricoltori: regime facoltativo per gli Stati membri. L'agricoltore che presenta domanda di finanziamento può decidere di partecipare al regime per i piccoli agricoltori e ricevere quindi un pagamento annuo stabilito dallo Stato membro, compreso di solito fra 500 e 1 250 Eur, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda. Gli Stati membri possono scegliere tra diversi metodi di calcolo del pagamento annuale, incluso quello in base al quale gli agricoltori ricevono semplicemente l'importo che riceverebbero altrimenti, semplificando considerevolmente la procedura sia per gli agricoltori che per le amministrazioni nazionali.
I partecipanti non saranno oggetto di controlli e sanzioni per quanto concerne la condizionalità e saranno esonerati dall'obbligo d'inverdimento. (Dalla valutazione d'impatto risulta che circa un terzo delle aziende agricole che presentano domande di finanziamenti nell'ambito della Pac dispone di una superficie pari o inferiore a tre ettari, che però rappresenta solo il 3% di tutta la superficie agricola dell'UE-27). La spesa complessiva per il regime dei piccoli agricoltori non può eccedere il 10% della dotazione nazionale a meno che lo Stato membro decida di fare in modo che i piccoli agricoltori ricevano gli aiuti a cui avrebbero avuto diritto senza il regime. È previsto inoltre un finanziamento nell'ambito dello sviluppo rurale per fornire ai piccoli agricoltori consulenze sui finanziamenti destinati allo sviluppo economico e alle ristrutturazioni nelle regioni in cui sono presenti numerose piccole aziende agricole.
- sostegno accoppiato facoltativo: per mantenere gli attuali livelli di produzione in settori o regioni in cui determinati tipi di agricoltura o comparti specifici incontrano difficoltà e rivestono un'importanza particolare per motivi economici, sociali e/o ambientali, gli Stati membri avranno la possibilità di concedere pagamenti "accoppiati" di importo limitato, ossia collegati a un prodotto specifico. Questi pagamenti saranno limitati al massimo all'8% della dotazione nazionale, o a un massimo del 13% se l'attuale livello del sostegno accoppiato in uno Stato membro è superiore al 5%. La Commissione ha la facoltà di approvare una percentuale più alta, se giustificata. È inoltre possibile fornire un importo supplementare (fino a un massimo del 2%) di sostegno "accoppiato" per le colture proteiche.
- zone soggette a vincoli naturali/zone svantaggiate: gli Stati membri, o le loro regioni, possono concedere un pagamento supplementare, non superiore al 5% della dotazione nazionale, alle zone soggette ai vincoli naturali specifici definiti dalle norme sullo sviluppo rurale. Questa possibilità non incide sulle opzioni disponibili nell'ambito dello sviluppo rurale per le zone soggette a vincoli naturali/svantaggiate.
- inverdimento: oltre al regime di pagamento di base/regime semplificato di pagamento unico per superficie, ciascuna azienda riceverà un pagamento per ettaro, dichiarato ai fini del pagamento di base, per il rispetto di alcune pratiche agricole favorevoli al clima e all'ambiente. Gli Stati membri riserveranno a questo pagamento il 30% della dotazione nazionale. Si tratta di un obbligo e in caso di inosservanza dei requisiti d'inverdimento le riduzioni e le sanzioni potrebbero in alcuni casi superare il pagamento per l'inverdimento stesso. Negli anni 1 e 2 la sanzione per l'inverdimento non potrà superare lo 0%, sarà pari al 20% nel terzo anno e al massimo al 25% a partire dal quarto anno. Il pagamento per l'inverdimento sarà ovviamente concesso solo per le superfici che soddisfano le condizioni previste (ossia le superfici ammissibili all'RPB o all'RPUS e che rispettano gli obblighi in materia di inverdimento).
- le superfici utilizzate per la produzione biologica - un sistema di produzione dai benefici ambientali riconosciuti - sono considerate conformi ai requisiti previsti per poter beneficiare del pagamento per l'inverdimento senza ulteriori condizioni.
Le tre pratiche di base previste sono: il mantenimento dei prati permanenti,
la diversificazione delle colture; la garanzia di un'area di interesse ecologico pari ad almeno il 5% della superficie a seminativo dell'azienda.
- equivalenza d'inverdimento: per evitare di penalizzare quanti già affrontano le questioni di sostenibilità ambientale, l'accordo prevede un sistema d'"equivalenza d'inverdimento" in base al quale si considera che le prassi favorevoli all'ambiente già in vigore sostituiscano i suddetti requisiti di base. Ad esempio, i regimi agroambientali possono incorporare pratiche considerate equivalenti, un elenco delle quali figura nel nuovo regolamento. Per evitare il "doppio finanziamento" di queste misure (e di ogni regime agroambientale in generale), i pagamenti nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale devono tener conto dei requisiti d'inverdimento di base [cfr. sezione sullo sviluppo rurale di seguito].
- disciplina finanziaria: nonostante la decisione distinta per l'esercizio 2014, si è convenuto che, in futuro, per ogni riduzione dei pagamenti diretti annuali operata dalla disciplina finanziaria (ossia quando i pagamenti stimati sono superiori al bilancio disponibile per il 1° pilastro) occorrerà applicare una soglia pari a 2 000 EUR. In altre parole, la riduzione NON si applicherà ai primi 2 000 EUR dei pagamenti diretti di ciascun agricoltore. In tal modo si alimenterà anche la riserva di crisi del mercato laddove necessario [cfr. regolamento orizzontale].
- trasferimento di fondi fra pilastri: gli Stati membri avranno la possibilità di trasferire fino al 15% della dotazione nazionale per i pagamenti diretti (1° pilastro) a quella dello sviluppo rurale. Tali importi non avranno bisogno di essere cofinanziati. Gli Stati membri potranno anche scegliere di trasferire fino al 15% della propria dotazione nazionale per lo sviluppo rurale alla dotazione per i pagamenti diretti, o fino al 25% per gli Stati membri che ricevono meno del 90% della media UE dei pagamenti diretti.
- agricoltori in attività: per colmare alcune lacune giuridiche che hanno permesso ad un numero limitato di imprese di ottenere pagamenti diretti anche se la loro attività economica principale non è agricola, la riforma inasprisce la regola sugli agricoltori in attività. Si è introdotta una nuova lista nera di attività professionali che gli Stati membri sono tenuti a escludere dai pagamenti diretti (aeroporti, servizi ferroviari, opere idrauliche, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti) a meno che le singole imprese interessate riescano a dimostrare che svolgono un'autentica attività agricola. Gli Stati membri potranno ampliare la lista nera aggiungendovi altre attività economiche.
- ettari ammissibili: il 2015 rappresenterà il nuovo anno di riferimento per le superfici che danno diritto ai pagamenti, ma per evitare speculazioni è previsto un collegamento con coloro che hanno beneficiato del regime dei pagamenti diretti nel 2013. Gli Stati membri che potrebbero registrare un considerevole aumento della superficie ammissibile dichiarata possono limitare il numero di diritti all'aiuto da assegnare nel 2015.
Meccanismi di gestione del mercato
Con le quote latte che scadono nel 2015, la riforma prevede la fine del regime delle quote dello zucchero il 30 settembre 2017, a conferma dell'indicazione contenuta nella riforma del settore dello zucchero del 2005 di porre fine al regime delle quote, pur concedendo tempi supplementari per l'adeguamento del settore. Ciò migliorerà la competitività dei produttori Ue sul mercato interno e su quello mondiale (in quanto le esportazioni dell'Ue devono rispettare i limiti dettati dalle regole dell'Ocm per le quote) e offrirà al settore prospettive a lungo termine. L'ampia offerta sui mercati interni dell'Ue a prezzi ragionevoli tornerà a vantaggio anche dei consumatori intermedi e finali di zucchero. Ai fini di una maggiore sicurezza saranno mantenute le disposizioni generali che disciplinano gli accordi fra gli zuccherifici e i coltivatori. Per il periodo successivo alla fine delle quote, lo zucchero bianco potrà continuare a fruire degli aiuti all'ammasso privato. La maggior parte dei paesi in via di sviluppo continuerà a godere di un accesso illimitato in franchigia doganale al mercato unionale.
Per quanto riguarda la produzione vinicola, l'accordo rispetta la decisione della riforma del 2006 di porre fine al regime dei diritti di impianto nel settore vitivinicolo a fine 2015, con l'introduzione di un regime di autorizzazioni per i nuovi impianti di viti dal 2016 - secondo le raccomandazioni del gruppo di alto livello sul vino formulate nel dicembre scorso (cfr. IP/13/1378) – con crescita limitata all'1% all'anno.
Altre modifiche all'Organizzazione comune di mercato unica intendono migliorare l'orientamento al mercato dell'agricoltura dell'Ue alla luce dell'aumentata concorrenza sui mercati mondiali, garantendo in parallelo una rete di sicurezza effettiva per gli agricoltori in un contesto di incertezze esterne (insieme ai pagamenti diretti e alle opzioni di gestione dei rischi nell'ambito dello sviluppo rurale). I sistemi vigenti di intervento pubblico e di aiuto all'ammasso privato sono riveduti per renderli più reattivi ed efficienti, ad esempio con adeguamenti tecnici per le carni bovine e i prodotti lattiero-caseari. Per questi ultimi, le modifiche - periodo d'acquisto prorogato di un mese, offerta automatica di acquisto per il burro e il latte scremato in polvere oltre i massimali, aumento del massimale per il burro a 50 000 tonnellate, possibilità di ammasso privato per il latte scremato in polvere e taluni formaggi DOP/IGP – si aggiungono al "Pacchetto latte" del 2012 che ha integrato il regolamento e rafforza il potere contrattuale degli agricoltori.
Sono inoltre introdotte nuove clausole di salvaguardia in tutti i settori per consentire alla Commissione di adottare misure d'emergenza in risposta a turbative generali del mercato, come le misure adottate durante la crisi dell'E.coli in maggio e giugno 2011. Queste misure saranno finanziate da una riserva di crisi costituita tramite la riduzione annuale dei pagamenti diretti. I fondi non impiegati per le misure di crisi saranno restituiti agli agricoltori l'anno successivo. In caso di grave squilibrio del mercato, la Commissione può quindi autorizzare le organizzazioni dei produttori o le organizzazioni interprofessionali, nel rispetto di determinate garanzie, ad adottare collettivamente determinate misure temporanee (ad esempio ritiro dal mercato o ammasso privato) per stabilizzare il settore interessato.
Saranno prorogati i regimi "Frutta nelle scuole" e "Latte nelle scuole" e il bilancio annuale per il regime di frutta nelle scuole è aumentato da 90 a 150 milioni di EUR all'anno.
La Commissione intende migliorare l'organizzazione dei settori per rafforzare il potere contrattuale degli agricoltori nella filiera agroalimentare, con poche e limitate deroghe alla normativa dell'UE in materia di concorrenza. Le norme relative al riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori (Op) e delle organizzazioni interprofessionali sono ora estese a tutti i settori e sono previste nuove possibilità di costituzione di questi tipi di organizzazioni il cui finanziamento è trasferito allo sviluppo rurale (cfr. di seguito). Si prevede inoltre che gli agricoltori possano negoziare contratti collettivi per l'olio d'oliva e le carni bovine, i cereali e taluni altri seminativi, a determinate condizioni e con determinate garanzie. La Commissione elaborerà linee guida in merito a potenziali problemi legati alla normativa sulla concorrenza. I produttori di prosciutti a indicazione geografica protetta o denominazione d'origine protetta possono regolamentare, a determinate condizioni, l'offerta del prodotto sul mercato.
Nell'interesse della semplificazione e dell'orientamento del mercato, si è proceduto all'abolizione di un certo numero di regimi minori o non utilizzati (aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere usati nell'alimentazione degli animali e la caseina, aiuti accoppiati per i bachi da seta!)
Sviluppo rurale
La politica di sviluppo rurale manterrà l'attuale concetto di base che si è rivelato vincente: gli Stati membri o le regioni continueranno ad elaborare programmi pluriennali propri sulla scorta della gamma di misure disponibili a livello Ue, secondo le esigenze delle proprie zone rurali. Tali programmi saranno cofinanziati dalle dotazioni nazionali, importi e percentuali di cofinanziamento saranno discussi nel contesto del Qfp.
Le nuove regole del 2° pilastro offriranno un approccio più flessibile di quello attuale. Le misure non saranno più classificate a livello Ue in "assi" con l'obbligo di una spesa minima per asse. Spetterà invece agli Stati membri o alle regioni decidere, su basi analitiche solide, quale misura usare (e come) per raggiungere gli obiettivi fissati in base a sei priorità generali con relativi "settori d'interesse" (sotto-priorità) più specifici.
Le sei priorità riguarderanno: stimolare il trasferimento di conoscenze e l'innovazione, rafforzare la competitività in tutti i tipi d'agricoltura e la gestione sostenibile delle foreste, promuovere l'organizzazione, trasformazione e commercializzazione incluse, nonché la gestione del rischio della filiera agroalimentare, ripristinare, tutelare e migliorare gli ecosistemi, promuovere l'efficienza delle risorse e la transizione a un'economia a basse emissioni di CO2, promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.
Gli Stati membri saranno tenuti a riservare almeno il 30% degli stanziamenti provenienti dal bilancio dell'Ue per lo sviluppo rurale a determinate misure di gestione delle terre e alla lotta contro i cambiamenti climatici, e almeno il 5% all'approccio Leader.
La politica di sviluppo rurale sarà elaborata in stretto coordinamento con le altre politiche tramite un quadro strategico comune a livello Ue e accordi di partenariato a livello nazionale che riguardano tutti gli aiuti dei Fondi strutturali e d'investimento europei (Esi), ossia Feasr, Fesr, Fondo di coesione, Fse e Feamp nello Stato membro interessato.
- dotazioni nazionali: le dotazioni destinate allo sviluppo rurale per Stato membro sono incluse nel regolamento di base, ma con la possibilità di poter essere adeguate mediante un atto delegato ove ciò sia tecnicamente necessario o previsto da un atto legislativo.
- tassi di cofinanziamento: i tassi massimi del cofinanziamento unionale saranno pari al massimo all'85% nelle regioni meno sviluppate, in quelle ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo, al 75% in alcune regioni in transizione, al 63% in altre regioni in transizione e al 53% nelle altre regioni per la maggior parte dei pagamenti, ma potranno essere superiori per quanto concerne le misure a sostegno del trasferimento di conoscenze, della cooperazione, della creazione di associazioni e organizzazioni di produttori, delle sovvenzioni per l'insediamento dei giovani agricoltori nonché per i progetti LEADER e per le spese connesse all'ambiente e ai cambiamenti climatici previste dalla varie misure.
Nel nuovo periodo gli Stati membri o le regioni avranno anche la possibilità di mettere a punto sottoprogrammi tematici per concentrarsi meglio sulle esigenze dei giovani e dei piccoli agricoltori, delle zone montane, delle donne nelle zone rurali, della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ai medesimi, della biodiversità nonché delle filiere agroalimentari corte. In alcuni casi saranno disponibili tassi di finanziamento superiori nell'ambito dei sottoprogrammi.
L'elenco semplificato delle misure si baserà sui punti di forza delle misure a disposizione nel periodo in corso, e riguarderà tra l'altro:
innovazione: questo tema chiave, (e più in particolare il previsto Partenariato europeo per l'innovazione sui temi della produttività e della sostenibilità agricole) sarà affiancato da diverse misure di sviluppo rurale, quali il "trasferimento di conoscenze", la "cooperazione" e gli "investimenti in immobilizzazioni materiali". Il partenariato incentiverà l'uso efficiente delle risorse, la produttività e il passaggio a un'economia a basse emissioni di CO2 e a uno sviluppo del settore agricolo e forestale rispettoso del clima e resiliente ai cambiamenti climatici. A tal fine servirà anche una maggior cooperazione fra l'agricoltura e la ricerca, per accelerare il trasferimento tecnologico agli agricoltori;
conoscenza - "Un'agricoltura basata sulla conoscenza": misure rafforzate per fornire servizi di consulenza agraria (anche in relazione alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alle sfide ambientali, allo sviluppo economico e alla formazione);
ristrutturazione/investimenti/ammodernamento delle aziende: sovvenzioni tuttora previste, a volte con tassi di finanziamento più alti se connessi ai partenariati europei per l'innovazione o a progetti comuni;
giovani agricoltori: una combinazione di misure può comprendere sovvenzioni per avviare l'attività (fino a 70 000 EUR), investimenti generali in immobilizzazioni materiali, servizi di formazione e consulenza;
piccoli agricoltori: sovvenzioni per avviare l'attività fino a 15 000 EUR per ciascuna piccola azienda agricola;
strumentario per la gestione del rischio: assicurazione e fondi di mutualizzazione per assicurare il raccolto o i rischi di eventi atmosferici o zoonosi [attualmente disponibili nell'ambito dell'articolo 68 nel 1° pilastro]; l'estensione è destinata a includere l'opzione di stabilizzazione dei redditi, che consentirebbe un'erogazione fino al 70% delle perdite subite a partire da un fondo di mutualizzazione in caso di perdita di reddito del 30%;
gruppi/organizzazioni di produttori: sostegno alla costituzione di gruppi/organizzazioni sulla base di un piano aziendale, limitato alle entità definite come PMI;
pagamenti agro-climatico-ambientali: contratti comuni, collegamento a formazioni/informazioni adeguate, maggiore flessibilità nella proroga dei contratti iniziali;
agricoltura biologica: nuova misura separata per una maggior visibilità;
settore forestale: sostegno rafforzato/semplificato grazie a sovvenzioni e pagamenti annuali;
zone montane: per le zone montane e i terreni agricoli oltre il 62° parallelo, l'importo degli aiuti può essere portato fino a 450 EUR per ettaro (da 250 EUR per ettaro);
altre zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici: nuova delimitazione per le zone soggette a vincoli naturali - con effetto a decorrere dal 2018 al più tardi - basata su otto criteri biofisici; gli Stati membri conservano la flessibilità di definire fino al 10% delle loro superfici soggette a vincoli specifici per preservare o migliorare l'ambiente;
cooperazione: maggiori possibilità di sostenere la cooperazione in ambito tecnologico, ambientale e commerciale, per es. progetti pilota, azioni ambientali congiunte, sviluppo di filiere agroalimentari corte e dei mercati locali;
attività non agricole: sovvenzioni per avviare l'attività e sviluppare micro e piccole imprese;
servizi di base e rinnovamento dei villaggi: gli investimenti per le infrastrutture a banda larga e per le energie rinnovabili possono aumentare di scala per estendersi alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati;
LEADER: maggiore sensibilizzazione e altro sostegno preparatorio alle strategie; promuovere la flessibilità di operazione con altri fondi a livello locale, per es. la cooperazione urbano-rurale. N.B.: LEADER sarà usato come approccio comune allo sviluppo locale di tipo partecipativo dai seguenti Fondi strutturali e d'investimento europei (ESI): FESR, FSE, FEAMP e FEASR.
Regolamento orizzontale
Controlli: saranno allentate le prescrizioni in materia di controllo nelle regioni in cui i precedenti controlli hanno evidenziato buoni risultati, ossia il corretto rispetto delle norme. Sarà tuttavia necessario incrementare i controlli nelle regioni problematiche.
- servizio di consulenza alle aziende agricole: l'elenco delle questioni sui cui gli Stati membri saranno tenuti ad offrire consulenza agli agricoltori è stato esteso per comprendere, oltre alla condizionalità, i pagamenti diretti per l'inverdimento, le condizioni di mantenimento del terreno ammissibile ai pagamenti diretti, la direttiva quadro sulle acque e la direttiva sull'uso sostenibile dei pesticidi nonché determinate misure di sviluppo rurale.
- condizionalità: tutti i pagamenti diretti, determinati pagamenti a favore dello sviluppo rurale e determinati pagamenti per l'attività vitivinicola continueranno a essere subordinati al rispetto di un certo numero di requisiti obbligatori in ordine all'ambiente, ai cambiamenti climatici, alle buone condizioni agronomiche dei terreni, alle norme sulla salute dell'uomo, degli animali e delle piante nonché al benessere degli animali. L'elenco è stato semplificato per escludere le norme laddove non vi siano obblighi chiari e controllabili per gli agricoltori. L'accordo conferma che la direttiva quadro sulle acque e quella sull'uso sostenibile dei pesticidi saranno inglobate nel regime della condizionalità, una volta che saranno state correttamente recepite in tutti gli Stati membri e gli obblighi degli agricoltori precisamente definiti.
-riserva di crisi: ogni anno sarà creata una riserva di crisi d'importo pari a 400 milioni di EUR (prezzi 2011) tramite l'applicazione della disciplina finanziaria. Se l'importo non è utilizzato per una crisi sarà restituito agli agricoltori sotto forma di pagamenti diretti l'anno successivo.
-trasparenza: gli Stati membri saranno tenuti alla piena trasparenza di tutti i beneficiari - ad eccezione delle aziende ammissibili al regime dei piccoli agricoltori. Per tali aziende, i dati saranno trasmessi senza nome né indirizzo, in piena osservanza della decisione della Corte dell'ottobre 2010, secondo cui le norme in vigore non rispettano le regole sulla riservatezza della vita privata delle persone fisiche.
- monitoraggio e valutazione della Pac: prima della fine del 2018, e in seguito ogni quattro anni, la Commissione presenterà una relazione sui risultati della PAC per quanto riguarda i tre obiettivi principali, ossia una produzione alimentare redditizia, una gestione sostenibile delle risorse naturali e uno sviluppo territoriale equilibrato.
Altri elementi
Allineamento: per quanto riguarda la futura attuazione, una serie di questioni, relative in particolare al regolamento sull'OCM unica, sono state indicate per approvazione a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, e dell'articolo 43, paragrafo 2.
Regime transitorio: l'obiettivo è che i nuovi regolamenti entrino in vigore dal 1° gennaio 2014; la Commissione può ora iniziare i lavori sulle norme d'esecuzione di tali regolamenti del Consiglio. Tuttavia, data la preparazione necessaria, è già evidente che gli organismi pagatori nazionali non avranno il tempo necessario per mettere a punto le procedure amministrative e i controlli del nuovo regime di pagamenti diretti entro l'inizio dell'anno prossimo (quando saranno inviati agli agricoltori i formulari SIGC). Di conseguenza, la Commissione ha elaborato una proposta separata che prevede un anno transitorio per i pagamenti diretti nel 2014. In altri termini, gli elementi nuovi, come l'inverdimento e i complementi ai giovani agricoltori, si applicheranno solo dal 2015. Analogamente, gli Stati membri sono esortati a elaborare i propri programmi di sviluppo rurale pluriennali che dovrebbero essere approvati all'inizio dell'anno prossimo. Tuttavia, per determinati elementi annuali, come i pagamenti agroambientali, occorre applicare norme transitorie in modo che questo tipo di regime non sia interrotto.
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Fonte: Ansa