La Legge di conversione del Decreto Legge 15 maggio 2024 n. 63 "recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale", approvata nella giornata di giovedì 4 luglio 2024 dall'aula del Senato della Repubblica, contiene anche rilevanti novità fiscali per il settore agricolo, in particolare in merito al trattamento fiscale della produzione di energia da impianti fotovoltaici con moduli a terra nuovi, e per il differimento dei termini di presentazione della documentazione per le agevolazioni fiscali sui carburanti agricoli.

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Agrivoltaico, per gli impianti post 2025 cambia la tassazione

Con il Decreto Legge Agricoltura cambia il trattamento fiscale della produzione di energia da impianti fotovoltaici con moduli a terra nuovi. Infatti, con le modifiche intervenute al Senato della Repubblica sull'articolo 5 del Decreto Legge, si prevede che il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calorica di impianti fotovoltaici con moduli a terra entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025, per la parte eccedente il limite di agrarietà previsto dalla legislazione vigente, il reddito di impresa sarà determinato solo nei modi ordinari.

 

Il comma 2-ter dell'articolo 5 del Decreto Legge Agricoltura, prevede infatti, attraverso l'aggiunta del comma 423-bis all'articolo 1 della Legge Finanziaria 2006 (Legge n. 266 del 2005), che le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra per la parte eccedente il limite di agrarietà previsto dal comma 423, primo periodo, determinano il reddito d'impresa nei modi ordinari.

 

In sintesi, con il Decreto Legge Agricoltura, il reddito eccedente il limite di agrarietà sarà sempre determinato nei modi ordinari, mentre Il comma 2-quater dell'articolo 5 del Decreto Legge precisa che le disposizioni del comma 2-ter si applicheranno solo agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025.

 

In base alla legislazione vigente, invece, il contribuente può scegliere l'opzione, per la parte eccedente il limite di agrarietà (sino a 260mila kWh anno), di determinare il reddito applicando ai corrispettivi un coefficiente di redditività del 25%. E tale norma resterà in vigore per i vecchi impianti e per quelli che saranno costruiti entrando in esercizio fino al 31 dicembre del 2025.

 

Ai sensi del comma 423 della Legge Finanziaria 2006, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260mila kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del Codice Civile e si considerano produttive di reddito agrario.

 

Per la produzione di energia oltre i limiti sopra riportati, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti è determinato, ai fini Irpef ed Ires, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari.

 

C'è più tempo per il carburante agevolato

Il comma 9-ter dell'articolo 1 del Decreto Legge Agricoltura, introdotto dal Senato, rinvia per le aziende agricole i termini di presentazione di alcune dichiarazioni necessarie per avvalersi di aliquote ridotte di accisa relative ad alcuni i prodotti energetici. Al fine di garantire agli agricoltori e ai conduttori di serre l'accesso a tutte le funzionalità del sistema "Carta dell'uso dei suoli", il termine di presentazione della documentazione, ordinariamente previsto per il 30 giugno, limitatamente all'anno 2024, è rinviato al 31 agosto.

 

Lo slittamento dei termini previsti per presentare la documentazione necessaria per avvalersi dell'agevolazione fiscale è relativa alle aliquote ridotte di accisa previste al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi:

  • gasolio nella misura del 22% dell'aliquota normale;
  • esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente;
  • benzina nella misura del 49% dell'aliquota normale.

 

Il differimento al 31 agosto si applica anche all'agevolazione prevista dall'articolo 2, comma 127, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662: quella sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a colture florovivaistiche, che gode di un'accisa nella misura del 10% dell'aliquota normale.