Cambia nuovamente la griglia di scadenze per la presentazione della domanda unica della Pac - campagna 2024 con le disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 28 giugno 2024 n. 289235, ripreso nella Circolare Agea n. 0052656 del 1° luglio 2024, che aggiorna le scadenze già fissate con la Circolare n. 37262 del 10 maggio 2024. Il termine ultimo per la presentazione della domanda unica slitta così al prossimo 31 luglio 2024, con le domande oltre il termine che potranno essere prodotte fino al 26 agosto 2024.

 

La circolare inoltre contiene anche chiarimenti sul calcolo della trattenuta del 3% per il Fondo AgriCat, illustrati di seguito in questo articolo. AgroNotizie® invece affronterà in un articolo a parte le modifiche introdotte dalla Circolare del 1° luglio 2024 in ordine a specifici capitoli della Pac domanda unica 2024: sull'utilizzo di sementi certificate e novità sull'Ecoschema 5 che riguarda la tutela degli impollinatori.

 

Termini di scadenza delle domande di aiuto e di pagamento 2024

Le proroghe dei termini hanno valore sia per la domanda unica sul Primo Pilastro della Pac che sulle domande di aiuto e di pagamento per i seguenti interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale:

  • interventi a superficie e a capo della programmazione Csr 2023-2027
  • analoghi interventi a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022.

 

Presentazione delle domande entro il 31 luglio

Il termine ultimo per la presentazione della domanda unica e per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale è posticipato al 31 luglio 2024.

 

Presentazione tardiva - domanda di aiuto e di pagamento iniziale

Alle domande presentate oltre il termine del 31 luglio 2024 si applicano le riduzioni di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche e integrazione. Le domande possono essere presentate così anche nei 25 giorni civili successivi rispetto al termine del 31 luglio 2024 e, quindi, fino al 26 agosto 2024 (la scadenza cadrebbe il 25 agosto 2024 ma essendo giorno festivo, la stessa è prorogata al primo giorno lavorativo). In tal caso, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro la scadenza del 31 luglio 2024 è decurtato dell'1% per ogni giorno di ritardo.

 

Inoltre, in caso di richiesta di accesso alla riserva nazionale per l'attribuzione di nuovi titoli o di aumento del valore dei titoli già posseduti, il corrispettivo dei titoli o dell'aumento del valore dei titoli cui il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro la scadenza del 31 luglio 2024 è decurtato del 3% per ogni giorno di ritardo.

 

La domanda iniziale pervenuta oltre il 26 agosto 2024 è irricevibile. Queste scadenze sopra riportate si applicano anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, eccetera), contratti o dichiarazioni, qualora siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto. La documentazione presentata oltre il 26 agosto 2024 rende irricevibile la richiesta di aiuto per la quale essa è determinante.

 

Domande di modifica oltre il termine di presentazione

Alle richieste di modifica della domanda iniziale, relative a singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali, presentate oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda di aiuto del 31 luglio 2024, si applica la riduzione dell'1% per ogni giorno di ritardo, esclusivamente in relazione all'aumento dell'entità o del pagamento rispetto a quello spettante per la domanda presentata nei termini.

 

Modifica delle domande

Per le domande di modifica o di ritiro in tutto o in parte, disciplinate dall'articolo 7 del Regolamento (UE) 2022/1173, e che non ricadono nella casistica precedente, ovvero modifica di singole parcelle o singoli aspetti fattuali, restano fermi i termini già previsti dal Decreto Ministeriale 23 dicembre 2022, ovvero:

  • per gli interventi oggetto del sistema di monitoraggio della superficie prima del pagamento degli anticipi e comunque entro il 15 novembre;
  • per gli interventi per gli animali concernenti bovini o ovini e caprini, entro il 31 dicembre, in qualsiasi momento mediante il ritiro dell'intera domanda per gli interventi richiesti per tutti gli animali della stessa specie registrati in Banca Dati Nazionale;
  • per altri interventi, entro il 30 settembre.

 

Domande di trasferimento titoli 2024

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di trasferimento titoli a valere per la campagna 2024 è il 26 agosto 2024. Le domande pervenute oltre la suddetta scadenza sono irricevibili. Resta ferma la norma sulla necessità della detenzione delle superfici da parte dell'agricoltore al 15 maggio 2024, ma gli atti di trasferimento dei titoli possono essere sottoscritti e registrati fino alla data ultima di presentazione della domanda unica 2024, anche tardiva, tenendo presente che, in ogni caso, la presentazione della domanda di trasferimento deve essere effettuata entro il termine improrogabile del 26 agosto 2024. Atti sottoscritti o comunque registrati in data successiva o trasferimenti non caricati a sistema entro il 26 agosto 2024 possono essere presentati dalle parti interessate nella campagna 2025.

 

Come si calcola la trattenuta AgriCat

La Circolare Agea n. 0052656 del 1° luglio 2024 contiene anche un chiarimento su come calcolare la trattenuta AgriCat. Tale prelievo sugli aiuti Pac è previsto dall'articolo 9 del Dm 23 dicembre 2022 n. 660087, che recepisce il contenuto dell'articolo 19 del Regolamento (UE) 2021/2115 e stabilisce che a partire dal 2023, una quota pari al 3% dei pagamenti diretti, da corrispondere agli agricoltori per ciascun anno di domanda, è assegnata all'intervento "Fondo Mutualizzazione Nazionale Eventi Catastrofali" attivato nell'ambito degli strumenti di gestione del rischio, disponibile per tutti gli agricoltori che ricevono pagamenti diretti per l'anno di domanda in questione.


La trattenuta del 3% da destinare al Fondo AgriCat deve essere eseguita a valle di tutte le riduzioni/sanzioni di ammissibilità, condizionalità e condizionalità sociale "da eseguirsi secondo l'ordine di seguito riportato" spiega la circolare, che illustra il tutto con la tabella che segue.

 

Tabella del calcolo trattenuta Fondo AgriCat

(Fonte: Agea, Circolare n. 0052656 del 1° luglio 2024)

 

Una volta detratte al premio tutte le sanzioni - nell'ordine su esposto - si può procedere all'applicazione della trattenuta del 3% in favore del fondo AgriCat.

 

Inoltre "Qualora la sanzione relativa alla condizionalità e condizionalità sociale sopraggiunga successivamente al pagamento, la stessa deve essere sempre applicata all'importo risultante all'esito dei controlli di ammissibilità".

 

Infine "Qualora la sanzione di condizionalità sia applicata successivamente al pagamento, la stessa, al fine di evitare danni ai fondi Ue, deve sempre essere calcolata sull'importo risultante all'esito dell'applicazione delle sanzioni di ammissibilità".

 

Altre novità in un prossimo articolo

Il Decreto Ministeriale del 28 giugno 2024 n. 289235, come poi ripreso nella Circolare Agea n. 0052656 del 1° luglio 2024, contiene inoltre una serie di importanti novità su: Ecoschema 5 - che viene diviso in due livelli e modifiche - e integrazioni sulle norme riguardanti l'utilizzo di sementi certificate. Questi due argomenti saranno trattati da AgroNotizie® in un successivo articolo di prossima pubblicazione.

 

AgroNotizie® è un marchio registrato da Image Line® Srl Unipersonale