La Commissione europea ha convocato per il 24 giugno 2024 una videoconferenza straordinaria dello Scopaff (Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed) Sezione Phytopharmaceuticals – Legislation con due punti all'ordine del giorno: l'aggiornamento del report riguardante l'acetamiprid (in parte A) e nella parte B, quella destinata ai punti in votazione, il dibattutissimo rinnovo dell'approvazione UE del captano.

 

Acetamiprid

Non sappiamo se l'aggiornamento del report (immaginiamo si tratti del Renewal Report del rinnovo del 2018, risalente al 13 dicembre 2017) riguardi le criticità evidenziate dall'Efsa nella sua pubblicazione del 15 maggio scorso, ma rimarremmo molto sorpresi se non fosse così.

 

Dopo il rinnovo europeo del 2018, con l'Olanda Stato relatore, il celebre insetticida è stato sottoposto a valutazione nazionale in Francia (non dovrebbe essere così, ma sappiamo che la normativa europea sui prodotti fitosanitari è un'incompiuta), dalla quale sono emerse nuove evidenze scientifiche che hanno convinto la Commissione europea a chiedere all'Efsa la pubblicazione di uno "statement" di aggiornamento.

 

I primi risultati di questo riesame sono stati pubblicati nel 2022, con evidenze non conclusive, ma è nello "statement" appena pubblicato sulla base di ulteriori informazioni che emergono criticità tali da indurre l'Efsa a proporre la diminuzione di un fattore 5 dell'ADI (Acceptable Daily Intake) e dell'ARfD (Acute Reference Dose) e la conseguente riduzione dei limiti massimi di residuo in 38 derrate alimentari per proteggere i consumatori.

 

La proposta deriva da incertezze sulla proprietà di neurotossicità ritardata dello sviluppo (DNT) dell'acetamiprid. Il principio di precauzione prevede infatti che nel dubbio si debba intervenire diminuendo l'esposizione degli organismi non bersaglio (in questo caso il consumatore), anche se il rischio è solo teorico. Tuttavia, la faccenda non è da trascurare, in quanto la Francia aveva trasmesso le nuove evidenze scientifiche invocando l'articolo 69 del regolamento 1107/2009, quello relativo alle misure di emergenza. Vedremo come andrà a finire.

 

Captano

La proposta in votazione il 24 giugno che abbiamo avuto occasione di visionare è sostanzialmente invariata rispetto a quella presentata nella riunione precedente: si propone il solo utilizzo in serre permanenti, con buona pace dei melicoltori di tutta Europa, mentre le altre criticità emerse dalla valutazione del dossier di rinnovo dovranno essere risolte dai notificanti che dovranno presentare appositi studi sui metaboliti THPI e THPAM e sul principio attivo stesso entro due anni dalla data di entrata in vigore del rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva.

 

Esistono dei precedenti illustri che sono stati risolti nel giro di pochi mesi: per rimanere nell'ambito dei fungicidi antiticchiolatura il penconazolo nel 2009 era stato inizialmente iscritto nell'Allegato I della direttiva 91/414 con la restrizione al solo uso in serra, che venne rimossa l'anno successivo.

 

Quindi, ammesso e non concesso che il 24 giugno si riesca ad arrivare a una votazione e che la proposta non venga stravolta all'ultimo momento (cosa che riteniamo tuttavia poco probabile), in ogni caso esiste sicuramente la possibilità di rimuovere la restrizione successivamente al rinnovo.

 

Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi
  • Sito della commissione europea sulle riunioni dei comitati
  • Efsa (European Food Safety Authority), Antonio Hernandez-Jerez, Tamara Coja, Martin Paparella, Anna Price, Jerome Henri, Andreas Focks, et al. "Statement on the Toxicological Properties and Maximum Residue Levels of Acetamiprid and Its Metabolites". Efsa Journal 22, fasc. 5 (2024): e8759.
  • Efsa Panel on Plant Protection Products and their Residues (PPR), Antonio Hernandez Jerez, Paulien Adriaanse, Philippe Berny, Tamara Coja, Sabine Duquesne, Andreas Focks, et al. "Statement on the Active Substance Acetamiprid". Efsa Journal 20, fasc. 1 (2022): e07031.
  • Direttiva 2009/77/CE del 1 luglio 2009 Modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione di clorsulfuron, ciromazina, dimetaclor, etofenprox, lufenuron, penconazolo, tri-allato e triflusulfuron come sostanze attive
  • Direttiva 2010/34/UE della Commissione del 31 maggio 2010 Modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva penconazolo