E' un po' di tempo che non ci occupiamo delle cause alle autorità comunitarie, ree di aver o non aver revocato questa o quella sostanza attiva, a seconda delle varie opinioni di chi ha presentato ricorso. Questo tipo di ricorsi ha spesso un significato simbolico, anche se le spese legali non sono mai trascurabili. Vediamo i casi più interessanti.
 

Glifosate

Il celebre erbicida era scomparso dagli schermi radar, dopo tanto clamore. In Belgio la regione di Bruxelles-capitale aveva presentato ricorso contro il rinnovo dell’approvazione Ue, avvenuto nel 2017. Dopo una bocciatura iniziale da parte del tribunale di prima istanza, l’istituzione belga ci riprova contestando le motivazioni (non era titolata a ricorrere) e chiedendo che la Commissione venga condannata al pagamento delle spese legali.
E come dimenticare il caso in cui alcuni imputati di atti di vandalismo avevano messo in discussione l’intero sistema autorizzativo dei prodotti fitosanitari in Europa, accusa che è poi miseramente caduta? Ne abbiamo parlato in questo articolo.
 

Azadiractina

Questa volta è l’Efsa “la cattiva”, rea di non aver oscurato le informazioni confidenziali dalla sua pubblicazione relativa alla valutazione dell’estensione all’uso come acaricida presentata allo Stato relatore Germania. L’agenzia di Parma aveva accolto solo parzialmente la richiesta dei notificanti, acconsentendo solo di oscurare i nomi degli autori degli studi sui vertebrati e non il resto, mettendo a repentaglio la proprietà intellettuale dei ricorrenti. La corte di giustizia Ue ha per adesso dato ragione all’Efsa, consentendo il permanere della pubblicazione sul proprio sito.
 

Clorpirifos-metile

Non poteva mancare una causa contro la recente e repentina revoca dell’insetticida clorpirifos-metile intentata da due dei notificanti che avevano presentato domanda di rinnovo dell’approvazione Ue ancora nel 2013. Secondo i ricorrenti la revoca della sostanza attiva sarebbe ingiusta per diversi motivi. Prima di tutto perché la decisione sarebbe basata su di una valutazione del rischio incompleta, poi perché non è stato dato modo ai notificanti di presentare le proprie ragioni in vari stadi del processo, poi perché la decisione di revoca della sostanza è stata comminata in assenza della consueta pubblicazione dell’Efsa che riassume tutta la valutazione, sostituita da due “statements” dove si evidenziavano sommariamente le criticità tossicologiche alla base della decisione.
Il ricorso prosegue denunciando una scorretta applicazione del principio di precauzione in presenza della già citata incompleta valutazione del rischio. Anche la gestione della votazione è nel mirino, per il comportamento del Regno Unito che, a Brexit già decisa, è stato decisivo per la sorte nefasta della sostanza.
Infine, si contesta anche la scientificità delle decisioni prese: la genotossicità è stata attribuita al clorpirifos-metile per analogia (applicando il cosiddetto meccanismo del “read-across”) col clorpirifos per il quale sono disponibili maggiori evidenze scientifiche. Ciò avrebbe inficiato anche la classificazione attribuita (tossico per la riproduzione categoria 1b) alla sostanza in questione, sempre per applicazione non corretta del “read-across”.
Insomma, un bel pasticcio! Come commentare? Non sappiamo come andrà a finire, ma una cosa è certa: ne vedremo delle belle.
 

Chlorpropham, chlorothalonil, etoprofos, tiram

Il ricorso dei notificanti contro la decisione di non rinnovare l’approvazione Ue di queste sostanze attive è ancora in corso, anche se non è stata accolta la richiesta di provvedimenti urgenti di sospensione della decisione. Per l’etoprofos e tiram registriamo anche una causa intentata contro l’Efsa per mancato rispetto delle regole di confidenzialità, simile a quanto accaduto per azadiractina, e dai risultati per adesso analoghi.
 

8-idrossichinolina

Qui il notificante ha fatto causa alla commissione contro il provvedimento di variazione delle condizioni di autorizzazione che aveva limitato l’uso del prodotto ai trattamenti in serra, ma il ricorso non è stato accolto.
 

Diflubenzuron

Concludiamo la rassegna con la sentenza di respingimento del ricorso dei notificanti contro provvedimenti restrittivi comminati al celebre regolatore di crescita diflubenzuron, la cui approvazione come prodotto fitosanitario è attualmente in corso di rinnovo.
 

Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi

  • Infocuria (giurisprudenza Ue): ppagina di ricerca
  • Impugnazione proposta il 1° maggio 2019 dalla Région de Bruxelles-Capitale avverso l’ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 28 febbraio 2019, causa T-178/18, Région de Bruxelles-Capitale / Commissione (Causa C-352/19 P)
  • Order of the vice-president of the court 23 May 2019 (*) (Appeal — Order for interim relief — Regulation (EC) No 1107/2009 — Plant protection products — Review procedure for the evaluation of the active substance azadirachtin — Request for confidential treatment — Rejection — Absence of any prima facie case) (CASE  C-163/19 P(R))
  • Sentenza della corte (Grande Sezione) 1o ottobre 2019 (*) "Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Validità – Principio di precauzione – Definizione della nozione di “sostanza attiva” – Cumulo di sostanze attive – Affidabilità della procedura di valutazione – Accesso del pubblico al fascicolo – Test relativi alla tossicità a lungo termine – Pesticidi – Glifosato"
  • Causa T-77/20 – Clorpirifos-metile
  • Order of the president of the general court 11 March 2020 (*) (Application for interim relief — Plant protection products — Non-renewal of approval of the active substance chlorpropham — Application for suspension of operation of a measure — No urgency) (Case T-612/19 R)
  • Ordinanza del presidente del Tribunale del 26 settembre 2019 –Commissione (Causa T-518/19 R) ("Procedimento sommario – Prodotti fitosanitari – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Sostanza attiva clorotalonil – Condizioni di approvazione per l’immissione sul mercato – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza ")
  • Ordinanza del presidente del Tribunale del 7 novembre 2019 – (Causa T-317/19 R) ["Procedimento sommario – Prodotti fitosanitari – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Sostanza attiva “etoprofos” – Condizioni di approvazione per l’immissione sul mercato dalla sostanza – Demanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza"]
  • Ordinanza del presidente del Tribunale del 26 settembre 2019 – (Causa T-740/18 R) ("Procedimento sommario – Prodotti fitosanitari – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Sostanza attiva tiram – Condizioni di approvazione di immissione sul mercato – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza")
  • Ricorso proposto il 10 dicembre 2018 – (Causa T-720/18) - Etoprofos
  • Sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019 – (Causa T-67/18) 1 ("Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva 8-idrossichinolina – Domanda di modifica delle condizioni di approvazione – Procedura di classificazione ed etichettatura armonizzate – Diritto di essere ascoltato – Legittimo affidamento – Errore manifesto di valutazione")
  • Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2019 – ["Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva diflubenzurone – Riesame dell’approvazione – Articolo 21 del regolamento (CE) n. 1107/2009 – Diritti della difesa – Eccesso di potere – Errore manifesto di valutazione – Procedura di rinnovo dell’approvazione – Articolo 14 del regolamento n. 1107/2009 – Imposizione, nell’ambito della procedura di riesame, di ulteriori restrizioni che limitano l’uso della sostanza attiva in questione senza attendere l’esito della procedura di rinnovo – Proporzionalità"]