Agea ha approvato la Circolare protocollo n. 25014 del 26 marzo 2024 avente ad oggetto le procedure di gestione dell'intervento "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" dalla campagna 2024-2025 - Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (Ue) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento Europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'articolo 58 comma 1 lettera a).

 

Sono beneficiari del sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino. Beneficiano, altresì, del sostegno coloro che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti.

 

È escluso dalla misura l'utilizzo di autorizzazioni rilasciate sulla base della conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori, così come stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref (2016) 7158486 del 23/12/2016, punto 9.

 

Rientrano tra i beneficiari di cui sopra i seguenti soggetti:

  • gli imprenditori agricoli singoli e associati;
  • le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi dell'articolo 157 del Regolamento;
  • le cooperative agricole;
  • le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
  • i consorzi di tutela autorizzati ai sensi dell'articolo 41 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238.

 

Gli aiuti sono erogati dall'Organismo Pagatore direttamente al singolo beneficiario, conduttore di azienda agricola, in regola con le norme unionali, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo.

 

In particolare, il sostegno non è concesso ai produttori che coltivano impianti illegali, non iscritti a schedario e superfici vitate prive di autorizzazione.


Il conduttore non proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di premio, deve allegare alla domanda il consenso all'intervento settoriale sottoscritto dal proprietario.

 

Le attività di riconversione e ristrutturazione ammissibili sono:


a) la riconversione varietale che consiste:

1) nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;

2) nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo;


b) la ristrutturazione, che consiste:
1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;


c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento ovvero in accordo con l'articolo 58 comma 1 lettera a) alinea iv) del Regolamento 2021/2115 "[…] introduzione di sistemi avanzati di produzione sostenibile, compresa la riduzione dell'uso di pesticidi, ma escluso il rinnovo normale dei vigneti consistente nel reimpianto con la stessa varietà di vite secondo lo stesso sistema di coltivazione quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale […]". È esclusa l'ordinaria manutenzione.

 

La superficie minima oggetto dell'operazione di riconversione e di ristrutturazione ammessa al beneficio dell'intervento comunitario è di 0,5 ettari. La superficie minima, per le aziende che partecipano a un progetto collettivo o che hanno una superficie vitata inferiore o uguale ad un ettaro, è di 0,3 ettari.

 

Le regioni/Pa possono derogare ai predetti limiti con la determinazione di cui all'articolo 2, comma 2, del citato Dm n 646643 del 16/12/2022.

 

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato nelle forme seguenti:

a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione dell'intervento settoriale;
b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.


La compensazione delle perdite di reddito, di cui alla lettera a), può ammontare fino al 100% della perdita e non può comunque superare l'importo massimo complessivo di 3mila euro/ettaro. Essa è calcolata sulla base dei criteri definiti dal Decreto direttoriale 8 marzo 2010, n. 2862, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010 e successive modificazioni.

 

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione, o l'azione è realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto o in caso di estirpazione obbligatoria di vigneti per motivi fitosanitari.

 

Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione, di cui alla lettera b), è erogato nel limite del 50%, elevato al 75% nelle regioni/Pa classificate come meno sviluppate sulla base delle citate Tabelle Standard dei Costi Unitari (Tscu) basati sull'unità di misura delle superfici vitate effettivamente misurate conformemente all'articolo 42 del Regolamento 2022/126.
Inoltre, sono ammissibili al contributo relativamente ai costi di ristrutturazione e di riconversione quelli riferiti all'estirpazione del vigneto ammesso, di superficie pari a quella reimpiantata con l'intervento settoriale, di importo unitario riportato nelle Tabelle Standard dei Costi Unitari (Tscu).

 

La superficie estirpata va misurata con le regole dell'articolo 42 del Regolamento 2022/126 previste per il campione del 5% delle superfici estirpate e richieste a contributo, da misurarsi senza applicare la tolleranza tecnica.

 

La tolleranza tecnica di misurazione va applicata nelle misurazioni dei vigneti in fase di controllo in loco dopo la conclusione dell'operazione e precedente il pagamento finale e va considerata sia in senso negativo che positivo, determinando l'intervallo di superficie misurata entro il quale può essere considerata corretta ai fini del pagamento la superficie dichiarata.

 

Inoltre, sono ammissibili al contributo i costi dell'impianto del vigneto ammesso, di superficie pari o superiore a quella estirpata (se ad esempio si aggiungono impianti da autorizzazioni al reimpianto già rilasciate) che rispettano le caratteristiche, le forme di allevamento e le densità di impianto indicate nella Nota metodologica e nelle Tabelle Standard dei Costi Unitari (Tscu) stesse.

 

Non sono ammessi impianti di vigneto con l'utilizzo di strutture di sostegno usate.


È previsto un contributo alla viticoltura eroica sulla base dei costi unitari riportati nelle Tabelle Standard dei Costi Unitari (Tscu).

 

Si definisce "viticoltura eroica" gli impianti ubicati su superficie con almeno una delle caratteristiche di seguito riportate:
I. pendenza del terreno superiore a 30%; 
II. altitudine superiore ai 500 metri s.l.m., ad esclusione dei vigneti situati su altipiano;
III. sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;
IV. viticoltura delle piccole isole.

 

Inoltre, con riferimento ai vigneti storici, ai fini della quantificazione del contributo si deve fare riferimento alle tipologie di intervento e vigneto riportate nelle Tabelle Standard dei Costi Unitari (Tscu).


Le spese eleggibili al finanziamento sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione della domanda di sostegno e, comunque, non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi e della presentazione della domanda di pagamento finale di saldo.


Il termine stabilito per la realizzazione degli interventi non può superare i 3 anni dalla data di finanziabilità della domanda di sostegno, stabilita al 30 luglio di ogni anno (per la campagna 2024-2025 è stata fissata al 13 dicembre 2024).


Il sostegno è pagato in relazione alla superficie vitata definita in conformità all'articolo 42, comma 1, del Regolamento delegato (Ue) 2022/126, secondo la tempistica definita dalla Regione/Pa interessata d'intesa con il proprio Organismo Pagatore con proprie disposizioni e, comunque, entro 12 mesi dalla presentazione da parte del beneficiario di una domanda di pagamento, valida e completa.

 

Per il finanziamento delle azioni di ristrutturazione e riconversione aventi ad oggetto superfici ricadenti nelle aree individuate con provvedimento regionale di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto 30 giugno 2020 n. 6899 come vigneti eroici e storici di cui alle lettere n) e o) dell'articolo 1 del citato Dm n. 646643 del 16/12/2022, è riservata, oltre al contributo indicato in precedenza, una quota pari al 20% del plafond assegnato annualmente alla Regione/Pa per l'intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

 

Ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera a), interlinea iii), del Regolamento 2021/2115 e dell'articolo 41 del Regolamento delegato n. 2022/126 sono definite nella Circolare le modalità applicative del reimpianto per motivi fitosanitari, cui i produttori accedono solo a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dall'Autorità competente.

 

Le domande di sostegno sono presentate, anche per il tramite dei Caa, presso l'Organismo Pagatore competente in relazione alla Regione/Pa di ubicazione delle superfici per le quali viene richiesto il sostegno, ferma restando la competenza alla costituzione ed all'aggiornamento del fascicolo aziendale.

 

Pertanto, se un produttore intende beneficiare dell'aiuto relativo all'intervento settoriale in questione per superfici ubicate in diverse regioni/Pa dovrà presentare una domanda per ciascuna regione/Pa, all'Organismo pagatore competente per tale regione.

 

Il termine per la presentazione della domanda di aiuto all'Organismo Pagatore è il 28 febbraio di ogni anno, così come previsto dal Dm n. 646643 del 16/12/2022.

 

Limitatamente alla campagna 2024-2025, ai sensi del Dm n. 75113 del 15 febbraio 2024, la scadenza è fissata al 14 giugno 2024.

 

Per informazioni è possibile visitare questa pagina web.


 

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