La Corte di Giustizia dell’Aja ha appena assolto il regolamento UE 1107/2009 sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari dall’accusa di non proteggere a sufficienza la salute dei cittadini e l’ambiente, non applicando adeguatamente il principio di precauzione.
La storia di questo “processo impossibile” è iniziata nel settembre del 2016, in pieno subbuglio per l’imminente rinnovo (avvenuto poi più di un anno dopo) dell’approvazione Ue del glifosate, quando un gruppo di attivisti ha preso di assalto alcuni negozi dell’estremo sud della Francia (dipartimento di Ariège, al confine con la Catalogna) danneggiando alcuni bidoni di una formulazione di glifosate e qualche vetrina. Il giudice di Foix, anziché condannarli subito a qualche settimana di lavori socialmente utili e al pagamento dei danni, ha pensato bene di prendere sul serio le loro argomentazioni contro l’intero sistema autorizzativo europeo, reo di non proteggere adeguatamente l’uomo e l’ambiente in quanto non aveva proibito il “nefasto” erbicida (nostra interpretazione che non trovate nella sentenza), e di invocare l’articolo 267 dei trattati che consente a qualsiasi tribunale di un paese della Ue di rivolgere una “domanda di pronuncia pregiudiziale” alla Corte di Giustizia europea sulla “validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione.” Le domande sulle quali la Corte si è appena pronunciata sono di carattere generale e si possono applicare a tutti i prodotti per la difesa delle piante, anche quelli microbiologici e a basso rischio. Alcuni quesiti si commentano da soli, ma altri sono piuttosto interessanti. Vediamoli rapidamente.
 

Scelgo il principio attivo che mi fa più comodo

Il regolamento non definirebbe sufficientemente la nozione di sostanza attiva, lasciando al richiedente l’arbitrio di sceglierne una tra i vari componenti che costituiscono l’agrofarmaco. Così facendo si sceglierebbe la sostanza su cui costruire il dossier della sostanza attiva in base alla sua minore tossicità e non alla sua efficacia. Peccato che il processo sia esattamente l’inverso: la sostanza attiva viene selezionata dopo uno screening e gli altri componenti della formulazione servono per far esprimere appieno la sua efficacia e mantenerne inalterate le caratteristiche per tutto il periodo di conservazione.
 

I test li fanno i richiedenti

Non poteva mancare l’argomentazione che il regolamento consente che gli studi degli effetti indesiderati di un prodotto vengano pagati dal produttore e sarebbero quindi condotti in conflitto di interessi. Anche qui ci si dimentica che i test vanno fatti in laboratori accreditati soggetti a ispezioni da parte delle autorità e che sarebbe pressoché impossibile far gestire alle autorità l’enorme mole di studi necessaria all’approvazione di una sostanza attiva e all’autorizzazione di un formulato.
 

L’effetto cocktail

Altra colpa del regolamento sarebbe quella di non tenere sufficientemente conto degli effetti dell’esposizione contemporanea a più sostanze. In realtà il regolamento lo ricorda a ogni piè sospinto: sono gli enormi problemi tecnici che stanno rallentando la diffusione di questa prassi. Qualcosa si sta comunque muovendo: l’Efsa ha recentemente pubblicato uno studio sugli effetti dell’esposizione contemporanea a differenti sostanze e sembra concludere che l’effetto sinergico non ci sia proprio.
 

Test Cmr anche sulle formulazioni

L’ultimo appunto che viene fatto al regolamento 1107/2009 è quello di prevedere studi a lungo termine (es. cancerogenesi) solo per le sostanze attive e non per le formulazioni. In realtà alcuni studi ecotossicologici a lungo termine vengono condotti col formulato, ma condurre sul prodotto gli stessi studi previsti per la sostanza attiva porrebbe enormi problemi di natura pratica e nessuno si potrebbe permettere tali investimenti: in questo caso l’obiettivo degli ambientalisti verrebbe raggiunto, a scapito dell’intera agricoltura.
Secondo la Corte di Giustizia europea il regolamento 1107/2009 non ha fatto venire meno il principio di precauzione in nessuna delle quattro casistiche elencate dai ricorrenti e può continuare ad essere applicato in tutti i paesi dell’Unione.
 

Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 1° ottobre 2019 (*) "Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Validità – Principio di precauzione – Definizione della nozione di “sostanza attiva” – Cumulo di sostanze attive – Affidabilità della procedura di valutazione – Accesso del pubblico al fascicolo – Test relativi alla tossicità a lungo termine – Pesticidi – Glifosato" (C-616/17)