Negli ultimi anni siamo stati abituati a ogni tipo di disagio in nome dell'armonizzazione comunitaria di qualsiasi aspetto della filiera degli agrofarmaci: dalla revisione delle sostanze attive – praticamente conclusa alla fine del 2008 ma con cui avremo a che fare ben oltre il 2010 – alla tristemente nota “DPD” (Dangerous Preparations Directive) già in corso di smantellamento a soli 5 anni dalla sua entrata a regime, al regolamento europeo sui limiti massimi di residui sulle derrate alimentari, per merito del quale e della cronica carenza di risorse del nostro Ministero della Salute incominceremo la campagna 2009 senza sapere con precisione quale etichetta avranno oltre 700 agrofarmaci rameici (tante sono le registrazioni a base di rame in Italia), a oltre 5 mesi dall'entrata in vigore dei nuovi limiti, avvenuta il 1° settembre 2008. Vista l'enorme mole di lavoro (una nostra stima ha individuato che i limiti massimi di residuo sono diminuiti in oltre 3000 combinazioni sostanza attiva/derrata su di un totale di oltre 47000, pari a oltre il 6%), la situazione è tutto sommato da considerarsi quasi ottimale, tenuto conto che l'Italia e la Spagna sono tra i paesi europei che stanno attuando più velocemente il regolamento.
Le autorità comunitarie, visto che con l'emanazione delle direttive, che ricordiamo necessitano di recepimento da parte degli stati membri, hanno collezionato una interminabile serie di sberleffi sotto forma di mancato rispetto dei tempi di recepimento e di attuazione, hanno pensato bene di risolvere il problema con il massiccio ricorso ai regolamenti1, credendo forse che scavalcando i governi nazionali si riuscisse a far spuntare dal nulla le risorse necessarie per rispettare scadenze spesso irrealistiche.
Ora, che l'opinione pubblica sia ormai abituata alle imprese degli strapagati burocrati di Bruxelles è vero, ma credevamo di non dover usare il celebre detto “non c'è mai limite al peggio” anche in un settore delicato come quello della sicurezza sul luogo di lavoro.
 
Cosa è successo che ci 'indigna' tanto?
Il 15 settembre 2008 e il 16 gennaio 2009 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea le direttive 2008/58/CE e 2009/2/CE che hanno adeguato rispettivamente per la trentesima e la trentunesima volta la lista ufficiale delle sostanze pericolose censite ufficialmente in Europa, il cosiddetto “allegato 1” della direttiva 67/548/CEE che, assieme alla direttiva 1999/45/CE, disciplina quello che deve essere scritto sulle etichette e sulle schede di sicurezza delle sostanze e dei preparati chimici. Le informazioni presenti su questi documenti sono indispensabili per adottare tutte quelle misure atte ad assicurare la sicurezza sul luogo di lavoro e in ogni occasione ci si trovi a dover manipolare sostanze o preparati chimici pericolosi.
 
Aggiornamenti come quelli citati traducono in informazioni pratiche i risultati degli studi scientifici man mano essi si rendono disponibili e spesso aiutano a prevenire morti e malattie professionali. Insomma sono una cosa seria. Purtroppo la Commissione europea sembra essere di diverso avviso. Infatti abbiamo appena recensito il regolamento 1272/2008, detto CLP (Classification, Labeling and Packaging), che da qui al 2015 sostituirà gradualmente l'attuale sistema di classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati chimici con il GHS (Globally Harmonized System), che allora sarà adottato a livello mondiale. Il regolamento, entrato in vigore il 20 gennaio scorso, prevede un passaggio graduale al nuovo sistema, entro il 2010 per le sostanze ed entro il 2015 per i preparati (che si chiameranno miscele). Nel periodo di interregno si continuerà a fare come abbiamo sempre fatto, la direttiva sostanze (67/548) verrà infatti abrogata nel 2010 e quella preparati (1999/45) nel 2015. Peccato che come primo atto il nuovo regolamento abbia soppresso proprio l'allegato 1 della direttiva 67/548, quella lista ufficiale di sostanze che quelle direttive tentavano di aggiornare.
 
Ora, a parte constatare che non è solo nell'ordinamento italiano che leggi appena pubblicate vengono involontariamente rese inapplicabili dall'entrata in vigore di altri provvedimenti, la questione non è solo formale: a puro titolo di esempio la direttiva 2008/58 interessa(va) 898 sostanze, di cui 469 CMR (Cancerogene, Mutagene o Tossiche per la riproduzione). Fortunatamente le nuove entrate di questa poco invidiabile Hit Parade sono solo 16: le altre 453 erano da tempo “sorvegliati speciali”. La Commissione afferma che l'incongruenza verrà colmata tra pochi mesi con la pubblicazione del primo ATP2 del regolamento CLP che incorporerà nella nuova normativa le 898 sostanze del 30° e le circa 470 sostanze del 31°. Poi, per classificare i formulati nel periodo di transizione sino al 2015 la Commissione europea suggerisce di utilizzare, in assenza della lista ufficiale comunitaria, la classificazione delle sostanze così come viene dichiarata dai produttori, che per definizione deve essere la più aggiornata possibile. La procedura è peraltro contemplata sia dalla vecchia che dalla nuova normativa. Vista l'importanza della posta in gioco, ci permettiamo di suggerire, prima di ogni decisione, di consultare il sito dell'ECB (vedi “Per saperne di più”) per la classificazione attuale delle sostanze di vostro interesse: il 2015 potrebbe essere troppo tardi.
In caso di incongruenze ricordatevi che il produttore è colui che più di chiunque altro è interessato ad assicurare che la sua sostanza venga utilizzata in modo corretto e sicuro e saprà chiarirvi ogni dubbio. Il sito citato è aggiornato sino al 30° ATP, per i dati del 31° potrete aspettare qualche settimana o consultare il provvedimento originale.

 

Per saperne di più

 
1Direttamente applicabili senza bisogno di recepimento
2Adeguamento al Progresso Tecnico