D'altronde l'intensificarsi degli scambi commerciali e i mutamenti climatici favoriscono lo spostamento di microrganismi e insetti da un continente all'altro. E a meno che non si vogliano blindare le frontiere, impedendo l'ingresso di qualunque prodotto vegetale, l'unico modo per frenare l'arrivo di specie aliene nocive è la sorveglianza fitosanitaria.
L'incapacità di prevenire il diffondersi di fitopatologie e insetti dannosi ha spinto l'Unione europea a mettere mano alla normativa vigente e con il Regolamento Ue 2031/2016, che entrerà in vigore il 14 dicembre 2019, viene riformato il regime fitosanitario a livello europeo. Al regolamento 2031/2016 si aggiunge poi il nuovo Regolamento sui controlli ufficiali (Reg. Ue 625/2017), che stabilisce le nuove norme sui controlli e che entrerà in vigore contestualmente al primo.
L'obiettivo del nuovo quadro normativo è naturalmente evitare i danni da organismi nocivi e bloccarne la diffusione in areali non ancora colpiti. Il nuovo regime fitosanitario Ue resta aperto, ciò significa che può essere importato tutto ciò che non è vietato. Ma per minimizzare i problemi è necessario che siano adottati criteri che consentano di determinare i rischi fitosanitari e di ridurli ad un livello accettabile.
Ma quali sono i soggetti interessati dalla nuova normativa? Il Regolamento 2031/2016 parla di operatori professionali, identificandoli come quei soggetti che svolgono a titolo professionale una o più attività in relazione alle piante, dall'impianto alla riproduzione fino all'immagazzinamento e al commercio. Insomma, tutti gli attori della filiera sono interessati e non solo chi importa o esporta piante o materiale vegetale (cioè gli oggetti che possono contenere o diffondere organismi nocivi, come i substrati).
Il legislatore europeo ha voluto mantenere l'architettura di base preesistente, come i controlli all'importazione, il passaporto delle piante (e delle sementi), le zone protette, il registro dei produttori e il certificato unico per l'esportazione. Ha invece introdotto nuovi obblighi come la tracciabilità totale e l'obbligo di intervento.
Ogni operatore professionale che acquista o vende piante o prodotti vegetali deve registrare i dati che gli consentano di identificare il fornitore o l'acquirente di ogni unità movimentata. Inoltre deve tenere una tracciabilità interna per poter identificare le piante nei propri siti. Obblighi questi che preoccupano il settore florovivaistico per il carico burocratico che comportano.
Quando un operatore professionale sospetta o constata la presenza di un organismo nocivo deve darne immediata notifica all'autorità competente, in questo caso il Servizio fitosanitario regionale, e adottare (se opportuno) le misure cautelative per prevenire l'insediamento e la diffusione dell'organismo.
In caso di conferma ufficiale relativa alla presenza di un organismo nocivo, l'operatore deve:
- Adottare immediatamente le misure necessarie a prevenirne la diffusione.
- Adottare immediatamente le misure necessarie ad eliminare l'organismo.
- Ritirare dal mercato le piante e i prodotti vegetali.
- Informare i soggetti nella catena commerciale coinvolti.
- Richiamare dal mercato le piante e i prodotti vegetali.
Il Regolamento 625/2017 prevede che gli operatori professionali siano soggetti a controlli da parte delle autorità preposte, controlli che però possono essere meno frequenti nel caso in cui l'operatore si doti di un Piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi. Piani che tuttavia devono essere approvati dall'autorità competente.
Il Regolamento 2031/2016 introduce obblighi anche per il Servizio fitosanitario. Nello specifico di:
- Notificare un pericolo imminente.
- Informare gli operatori circa gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione che sono stati rinvenuti in un territorio.
- Informare il pubblico circa gli organismi nocivi prioritari che sono stati rinvenuti in un territorio.
- Programmare indagini sugli organismi nocivi prioritari.
- Stilare piani di azione e di emergenza per gli organismi nocivi prioritari.