Il riconoscimento reciproco permette ad uno Stato europeo di autorizzare l'immissione in commercio un agrofarmaco autorizzato in un'altra nazione senza dover ripetere la valutazione del dossier, con evidente semplificazione e vantaggi per tutti gli attori della filiera. Questa facoltà, oltre che dal regolamento 1107/2009 attualmente in vigore, era tuttavia prevista anche dalla precedente normativa (direttiva 91/414 del 1991, recepita in Italia con il D.L. n° 194 del 17 marzo 1995), anche se i primi riconoscimenti reciproci sono stati concessi solamente quest'estate, dopo ben 17 anni di anticamera. Prima le differenze nelle normative e nelle procedure nazionali avevano di fatto reso impossibile per l'Italia riconoscere autorizzazioni rilasciate da altri stati, anche del Sud Europa, mentre nell'Europa Centrale il riconoscimento reciproco è da tempo una realtà consolidata.
Integrazione del Mercato Europeo, ma a certe condizioni
La procedura di riconoscimento reciproco non è però automatica, come farebbe pensare la snella lista di documenti richiesti in fase di istruttoria (traduzione giurata del provvedimento rilasciato dallo stato membro di cui si intende riconoscere l'autorizzazione, etichetta, oltre alla non trascurabile tariffa di oltre 3.600€, oltre il doppio di quanto richiesto per una nuova autorizzazione), ma viene valutato se gli usi e le pratiche agronomiche del paese di origine sono comparabili con quelle italiane. Ai fini di questo esame viene spesso richiesta documentazione aggiuntiva, che le aziende forniscono ben volentieri in quanto le tempistiche previste dal regolamento 1107/2009 sono di pochi mesi (quattro) contro tempi di autorizzazione dell'ordine degli anni con le altre procedure valutatorie. Altre limitazioni sono l'impossibilità di rilasciare riconoscimenti reciproci di autorizzazioni concesse con la stessa procedura (riconoscimenti di riconoscimenti: meta-riconoscimenti?). Attualmente siamo ancora nella fase transitoria: gli attuali riconoscimenti rilasciati recentemente riguardano prodotti autorizzati ancora con la vecchia direttiva 91/414. A regime queste procedure saranno ancora più efficaci: se attuate nell'ambito dell'autorizzazione zonale esse saranno obbligatorie (gli stati quindi non potranno addurre argomentazioni per non rilasciarle) a meno che i prodotti non contengano sostanze attive candidate alla sostituzione.
Solo buone notizie?
Sembra proprio di sì, anche se vorremmo che la solerzia dimostrata dalle autorità italiane nel prendere atto di autorizzazioni rilasciate in altri paesi fosse contraccambiata: purtroppo spesso prevale la diffidenza, specialmente in paesi in diretta concorrenza per quanto riguarda le produzioni agricole. Tuttavia quando il regolamento 1107/2009 entrerà nella sua piena applicazione, anche questi problemi saranno destinati a scomparire.
Per saperne di più
DECRETO 31 luglio 2012 Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato `Kelvin Duo`. (12A09031)
DECRETO 31 luglio 2012 Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Talisma EC. (12A09202)
DECRETO 31 luglio 2012 Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Xedagar. (12A09203)
DECRETO 10 settembre 2012 Autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario Cabrio Team (Riconoscimento reciproco). (12A10145)
Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
Decreto Legislativo n° 194 del 17 marzo 1995 Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari.
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Fonte: Agronotizie