Lo scorso 31 dicembre è ufficialmente terminata la prima fase della revisione europea degli agrofarmaci, con notevole di ritardo sui tempi previsti dalla direttiva 91/414 che l’aveva introdotta. Le otto sostanze rimaste hanno concluso in modo abbastanza insolito il loro iter: sei principi attivi (carbendazim, dinocap, fenarimol, flusilazole, metamidofos e procymidone) sono stati autorizzati, o meglio “iscritti in allegato 1”, con provvedimenti dalla durata limitata e con varie limitazioni (vedere articolo a lato) e le rimanenti due sostanze (azinfos metile e vinclozolin), poiché gli stati membri hanno respinto con maggioranza qualificata le proposte di direttiva della commissione, che erano per l’inclusione, sono state lasciate “scadere”. Non è stata cioè rinnovata la proroga (che scadeva il 31 dicembre 2006) che il regolamento 1335/2005/CE aveva concesso per la commercializzazione di agrofarmaci contenenti sostanze attive appartenenti alla prima lista di revisione senza che esse fossero iscritte nell’allegato 1 della direttiva 91/414. Poiché non è stata presa alcuna decisione, per rispettare la norma comunitaria gli stati membri non hanno potuto fare altro che revocare tutte le autorizzazioni di prodotti contenenti queste due sostanze, procedura che l’Italia ha appena attuato, concedendo un periodo di smaltimento scorte che scadrà il 31 dicembre 2007.
Questa procedura senza precedenti ha quindi chiuso un capitolo della storia comunitaria degli agrofarmaci, anche se l’espressione dubitativa del titolo di questo articolo prende spunto dalle conclusioni che l’avvocato generale della Corte Europea di Giustizia ha depositato il 30 novembre scorso in merito alla causa intentata dalla società IQV nei confronti della Commissione Europea per la decisione di non inclusione in Annex 1 della sostanza attiva metalaxil. L’avvocato generale, che ricordiamo ha solo il compito di presentare un parere giuridico indipendente sulle cause che vengono man mano trattate, ha infatti consigliato la Corte Europea di Giustizia di accogliere il ricorso della società Iberica, annullando la ormai famosa e dibattuta decisione 2003/308/CE e conseguentemente le revoche dei prodotti applicate in tutta Europa, e di riaprire il processo di valutazione della sostanza in quanto si sarebbe dovuto concedere al secondo notificante (appunto IQV) una proroga della scadenza dei termini di presentazione degli studi perché una combinazione di eventi non previsti dalla norma allora in vigore lo avrebbe privato del tempo materiale per completare il dossier necessario per evitare la revoca del fungicida. Se il parere dell’avvocato generale verrà ascoltato e la sentenza dovesse essere sfavorevole alla Commissione, verrebbe probabilmente riaperta anche la questione delle ultime due sostanze “revocate per scadenza della deroga”, appunto azinfos metile e vinclozolin, in quanto per poter eventualmente riattivare le registrazioni revocate in seguito alla “non iscrizione” del metalaxil nell’allegato 1 della direttiva 91/414 occorrerebbe anche riaprire i termini (attualmente scaduti il 31 dicembre scorso) che concedevano agli agrofarmaci inseriti nella prima fase di revisione (e il metalaxil è uno di questi) di essere commercializzati in Europa senza essere iscritti in allegato 1.
Indipendentemente da come si concluderà questa sempre più intricata vicenda, continuiamo a essere fiduciosi che forse un giorno la Commissione Europea si deciderà ad ascoltare le sempre più frequenti rimostranze degli stati membri che sono sempre più in difficoltà nel rispettare scadenze che a ogni giorno trascorso si rivelano sempre meno realistiche, specialmente adesso che nell’Europa a 27 l’eterogeneità dei paesi è notevolmente aumentata.