La revoca di una sostanza attiva ad attività fitosanitaria è sempre seguita dalla cancellazione delle registrazioni dei formulati che la contengono, che possono tuttavia rimanere in commercio ed utilizzati per un periodo di solito non superiore ai dodici mesi (diciotto se consideriamo la data di revoca della sostanza attiva).
 
In passato, quando il progresso scientifico non aveva ancora messo a disposizione i raffinati metodi di indagine attualmente usati, non era infrequente che la revoca avvenisse per problemi sanitari così gravi da obbligare il ritiro del prodotto da parte del titolare entro poche settimane dall'entrata in vigore del provvedimento, di solito 30 o 40 giorni. Le sostanze attive attualmente in commercio, anche se vengono revocate in quanto non in grado di rientrare nei parametri comunitari di sicurezza, non hanno mai criticità tali da far scattare l'allarme sanitario in tutta Europa e la concessione di un contenuto periodo di smaltimento delle scorte rappresenta il miglior compromesso tra sicurezza umana e ambientale, salvaguardia della produzione agricola e protezione dei livelli occupazionali nelle aziende produttrici e distributrici.
 
Negli ultimi anni i provvedimenti nazionali di revoca hanno sempre mutuato la genericità delle decisioni comunitarie di 'non iscrizione' (revoca) delle sostanze attive, prevedendo periodi di smaltimento scorte unici per tutti gli attori della filiera, dai produttori agli utilizzatori. Ciò non teneva in considerazione il naturale ciclo di vita di una ipotetica confezione di un prodotto fitosanitario: produzione – commercializzazione – impiego.
 
Per ovviare a questo inconveniente il ministero della Salute (ci piace chiamarlo così, visto che tra breve verrà scorporato dal ministero del Welfare) ha 'corretto il tiro' e ha iniziato a prevedere tempistiche diverse per la commercializzazione e l'utilizzo delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati. In particolare sin dai provvedimenti riguardanti il Dicofol e il Buprofezin (entrambi pubblicati sulla GU 96 del 27 aprile scorso), le scorte dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze citate, che siano state “regolarmente prodotte sino al momento della revoca” potranno essere commercializzate (indistintamente dal titolare dell'autorizzazione, dai distributori e dai rivenditori) per gli otto mesi successivi alla revoca. Scaduto quest'ultimo periodo, gli agricoltori potranno continuare ad utilizzare il prodotto per ulteriori quattro mesi.