La risoluzione votata mercoledì 16 dicembre, in particolare, chiede alla Commissione europea di ritirare la propria autorizzazione all'uso di mais glisofato tollerante NK603xT25 negli alimenti e nei mangimi. I deputati evidenziano che il glisofato, un erbicida, è classificato dall'Organizzazione mondiale della sanità come "probabilmente cancerogeno".
Ad oggi la Commissione europea può approvare un determinato Ogm perché tra gli Stati membri non c'è accordo sulla loro autorizzazione, quindi la parola finale spetta all'esecutivo comunitario - previo parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa).
La Via: "Gli Stati membri si assumano responsabilità politica"
"Di fronte al "no opinion" degli Stati membri, incapaci di decidere a favore o contro gli Ogm e tenendo conto del parere positivo dell'Efsa, la Commissione non può fare altro che autorizzare" ha commentato Giovanni La Via, eurodeputato Ncd e presidente della commissione Ambiente del Parlamento europeo.
"Sono gli Stati membri - conclude La Via - che devono prendersi la loro responsabilità".
Come funziona oggi l'autorizzazione Ogm in Europa
Le aziende che vogliono commercializzare prodotti transgenici in Europa devono presentare domanda in primo luogo all'autorità competente di uno Stato membro. Questa viene poi trasmessa all'Efsa, che è responsabile della valutazione scientifica del rischio sia ambientale sia per la salute umana e animale. La valutazione del rischio è effettuata in stretta collaborazione con gli organismi scientifici degli Stati membri. Successivamente il parere è reso disponibile al pubblico e viene avviata una consultazione pubblica che rimane aperta per un mese.
Entro tre mesi dal ricevimento del parere dell'Efsa, la Commissione europea prepara una proposta di decisione di esecuzione per rilasciare o rifiutare l'autorizzazione che viene trasmesso agli Stati membri e soggetto a votazione a maggioranza qualificata. Se il comitato permanente e il comitato d'appello non riescono ad adottare la decisione a maggioranza qualificata entro un determinato periodo di tempo, spetta alla Commissione adottare la decisione finale.