Nel precedente articolo di questa rubrica abbiamo descritto come avviene una ispezione ai sensi dei regolamenti europei in materia di sostanze chimiche e prodotti biocidi.

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Queste visite ispettive possono concludersi positivamente per l'impresa (gli ispettori non rilevano alcuna non conformità), ma possono anche dare inizio ad un procedimento sanzionatorio, che in Italia è definito dalla Legge n. 689/1981.

 

Gli ispettori dell'Azienda Sanitaria Locale competenti rilasciano un verbale relativo alla visita ispettiva effettuata e talvolta, ove riscontrino delle non conformità, tale verbale contiene un accertamento di una violazione dei decreti sanzionatori introdotti dall'Italia per le violazioni in materia di Regolamenti Reach, Clp e Bpr (segnatamente, i Decreti Legislativi n. 133/2009, 186/2011 e 179/2021).

Attenzione, perché il verbale di accertamento non contiene ancora la sanzione. Quest'ultima verrà indicata e richiesta con successiva ordinanza di pagamento.

 

In caso di accertamento della violazione, la contestazione viene mossa all'impresa e anche al legale rappresentante della stessa. Ciò però non significa che la sanzione verrà emessa due volte, perché i soggetti indicati sono ritenuti responsabili solidalmente. Basterà dunque che venga pagata la sanzione una volta sola da parte di uno dei due soggetti ritenuti responsabili.

 

Ancora, non sarà l'ispettore che ha controllato l'azienda a comminare la sanzione, bensì un'autorità - diversa a seconda della regione - che deciderà che sanzione applicare al caso all'interno di quanto indicato dalle norme nazionali, che prevedono un valore minimo ed un massimo per ogni tipologia di sanzione amministrativa. Questa autorità (regione, Ufficio Sanzioni dell'Azienda Sanitaria Locale o, in caso di delega, il comune) invierà l'ordinanza/ingiunzione con il valore della sanzione.

 

Prima di ricevere l'ordinanza, però, il contravventore ha trenta giorni di tempo dal momento in cui riceve il verbale di accertamento per presentare delle note a sua difesa (scritti difensivi) e/o chiedere di essere ascoltato dall'autorità che deciderà quanto fargli pagare di sanzione.

 

Questa procedura, facoltativa, è a disposizione del contravventore per "far sentire la propria voce", spiegando le proprie ragioni all'autorità che deve decidere se sanzionarlo o meno. Tale procedura non è un vero e proprio ricorso innanzi al giudice (il quale potrà essere esperito solo contro l'ordinanza/ingiunzione), ma può portare l'autorità competente ad archiviare l'accertamento - senza sanzionare quindi l'impresa - oppure a decidere di applicare dei valori minimi della sanzione - sempre nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

 

Se, nonostante la presentazione degli scritti e l'audizione presso l'autorità competente il sanzionato ritiene che la sanzione sia ingiustificata o scorretta rispetto all'operato, la può impugnare (anch'essa entro trenta giorni dalla data di notifica) innanzi al giudice civile competente per territorio.

 

Come prepararsi al meglio

Il consiglio è di rivolgersi sempre tempestivamente al proprio consulente (meglio se legale) per poter decidere insieme la strategia da seguire.

 

Se si è a conoscenza di una violazione riscontrata da un ispettore in sede di ispezione che, ai sensi del Decreto Legislativo 179/2021 può essere soggetta a sanzione penale, relativamente all'errato utilizzo di prodotti biocidi o Presidi Medico Chirurgici, anche senza aver ricevuto il verbale dell'ispezione, è opportuno rivolgersi subito al proprio legale per verificare la propria posizione innanzi alla procura della Repubblica.

 

Se la sanzione è amministrativa, l'ordinanza sanzionatoria è titolo esecutivo, quindi se si decide di pagarla bisogna farlo entro i termini per evitare l'avvio di un procedimento esecutivo. A tale riguardo è bene ricordare che è possibile pagare l'importo della sanzione a rate, chiedendolo all'autorità competente che ha trasmesso l'ordinanza; tale autorità deve accogliere la richiesta, ma allo stesso tempo indicherà le tempistiche di pagamento a seconda delle regole che si applicano all'erario regionale.

 

Il consiglio è di non perdere tempo e di raccogliere tutte le informazioni utili, anche perché esistono molti corsi e attività da seguire che aiutano a gestire meglio questa complessa fase (eventuale).

 

Nei prossimi articoli entreremo nel dettaglio delle varie sanzioni e delle conseguenze per le imprese.

 

A cura dello Studio legale Landilex

 


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"Stare sul lato del sicuro è facile, basta seguire l'etichetta!" poteva essere vero quando si parlava di fitosanitari in passato, ma al giorno d'oggi le aziende agricole sono tenute ad osservare adempimenti previsti dai Regolamenti Reach, Clp e sui Prodotti Biocidi. Si tratta di norme complesse che hanno un impatto importante sulla gestione quotidiana del lavoro agricolo e che, se non rispettate, possono portare sanzioni anche molto salate.
È per questo che lo Studio legale Landilex, specializzato da anni nel settore della sicurezza dei prodotti fitosanitari, fa il punto sulle norme da conoscere e rispettare per lavorare nel rispetto della legge e quindi nella massima tranquillità.

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