Le organizzazioni non governative ambientaliste hanno da tempo nel mirino il ricorso alle autorizzazioni per emergenza fitosanitaria che sono considerate un modo per continuare la presenza sul mercato di sostanze attive bandite per i loro effetti negativi per l'uomo e l'ambiente.
L'ultima in ordine di tempo è l'azione legale intrapresa da Pan Europe (Ong attivissima in questo ambito) contro il ricorso alle autorizzazioni per emergenza fitosanitaria per fronteggiare avversità che si ripresentano ogni anno e che per questo motivo non possono ritenersi emergenziali e per le quali secondo loro esistono alternative a minore impatto.
Gli esempi portati nel ricorso riguardano il mancozeb (bandito perché mutageno secondo l'Ong, ma in realtà perché tossico per la riproduzione di categoria 1B, perturbatore endocrino e per il rischio inaccettabile per uccelli, mammiferi, artropodi non bersaglio e organismi acquatici, quindi tutto ma non mutageno), i neonicotinoidi (per i loro effetti sulle api) e ovviamente 1-3 dicloropropene e cloropicrina (per problemi tossicologici e ambientali principalmente dovuti alle loro impurezze e metaboliti).
Secondo l'Ong le autorizzazioni di emergenza di sostanze attive non approvate nella Ue dovrebbe riguardare solamente principi attivi in corso di valutazione e non prodotti per i quali è stato dimostrato un rischio inaccettabile. Le risposte dell'avvocato alle cinque domande formulate dall'Ong nel loro ricorso sono illuminanti e potrebbero avere notevoli ripercussioni sul rilascio delle prossime autorizzazioni, anche da noi.
Ponderazione degli interessi
Nel rilascio di un'autorizzazione per emergenza fitosanitaria di prodotti contenenti principi attivi banditi per problemi tossicologici e/o ambientali sono in conflitto la protezione delle colture (quindi impatto socio-economico, NdA) e la protezione della popolazione e dell'ambiente. Come ci si deve comportare? La risposta è stata: "L'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, del Regolamento sui Prodotti Fitosanitari richiede un esame concreto, alla luce del principio di precauzione, per stabilire se i vantaggi della salvaguardia della competitività dell'agricoltura attraverso l'utilizzo di cui trattasi di un prodotto fitosanitario prevalgano sui rischi inerenti all'impiego di tale prodotto. Qualora l'impiego di un prodotto fitosanitario comporti effetti nocivi per la salute umana o animale, un'autorizzazione di emergenza può essere rilasciata solo se è necessaria per prevenire rischi particolarmente gravi. Per contro, se le conseguenze sono "unicamente" negative per l'ambiente, il margine di ponderazione è maggiore".
Quindi l'ambiente è in un certo senso "sacrificabile", la vita umana molto meno. Questa risposta spiega anche il motivo perché il Ddt trova ancora largo impiego nei Paesi in via di sviluppo nonostante i suoi effetti sull'ambiente. L'alternativa sarebbero stragi per la malaria e quindi si sceglie la situazione meno sfavorevole.
Autorizzazioni eccezionali di principi attivi vietati. È consentito?
"Gli Stati membri devono valutare, in particolare, se le esigenze concrete di protezione delle colture prevalgano eccezionalmente sui rischi inerenti ad un prodotto fitosanitario per la salute umana o animale o per l'ambiente e consentano, pertanto, l'autorizzazione di emergenza di un impiego che la Commissione ha vietato al momento dell'approvazione della sostanza attiva di cui trattasi".
Quindi non è vietato autorizzare prodotti contenenti sostanze attive bandite, ma gli Stati membri devono valutare attentamente pro e contro.
Pericolo certo e pericolo ricorrente
Il Regolamento sui Prodotti Fitosanitari al suo articolo 53 prevede la possibilità di rilasciare autorizzazioni in situazioni di emergenza. Se un problema si presenta sempre, non può essere considerato un'emergenza e in teoria non dovrebbero essere rilasciate questo tipo di autorizzazioni, anche se vi sono differenti situazioni intermedie che potrebbero essere risolte circoscrivendole a determinate zone, come peraltro si è cominciato a fare da diverso tempo.
Concia delle sementi
Nel ricorso c'era una domanda relativa alla liceità dell'autorizzazione di emergenza per concianti, in quanto questo era il caso concreto preso ad esempio da chi ha presentato la denuncia. La risposta dell'avvocato generale è stata che possono essere concesse autorizzazioni per emergenza fitosanitaria anche con concianti.
La Corte Europea di Giustizia si dovrà pronunciare prossimamente, e la sua decisione potrà avere notevoli ripercussioni anche da noi.
Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi
- Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009
- Causa C-162/21 Pesticide Action Network Europe e a. [Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Consiglio di Stato, Belgio)] "Agricoltura – Mercato interno– Protezione della salute– Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Prodotti fitosanitari– Neonicotinoidi – Protezione delle api – Sostanze attive il cui impiego è stato vietato dalla Commissione per determinate applicazioni – Articolo 53 – Autorizzazione da parte dello Stato membro all'immissione sul mercato per un uso limitato e controllato a causa di un pericolo che non può essere contenuto in alcun altro modo ragionevole – Proporzionalità – Casi eccezionali"
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