Adesso si fa sul serio. Quante volte abbiamo sentito questo "penultimatum", specialmente nel settore hobbistico?

La pubblicazione del decreto 20 novembre 2021 sembra voler mettere fine a una situazione di incertezza che era cominciata nel 2012 con la pubblicazione della Direttiva sugli Usi Sostenibili. Invece entro tre mesi avremo un quadro più chiaro dei prodotti fitosanitari per uso non professionale che potranno rimanere sul mercato. Ma andiamo con ordine. 

La revisione del provvedimento del 2018 si era resa necessaria in quanto i criteri di ammissibilità contenuti nel suo allegato tecnico erano così restrittivi che tutte le simulazioni effettuate dai titolari delle autorizzazioni di prodotti per uso non professionale avevano predetto una ecatombe nel settore se quei criteri fossero stati applicati alla lettera. Dopo un lungo braccio di ferro, il Ministero della Salute, quello della Transizione Ecologica e quello delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali sono finalmente giunti a un testo condiviso che riusciva a conciliare la protezione dell'ambiente e di settori fragili della popolazione – tali sono considerati gli utilizzatori non professionali – con le esigenze di un settore che fornisce lavoro a migliaia di addetti, allieta il tempo libero di numerosi hobbisti, abbellisce i loro balconi e i loro giardini e dà loro la soddisfazione di mettere in tavola prodotti veramente a kilometro zero. Riuscirà nell'intento? Vediamo.

 

Glifosate no grazie

Cominciamo con un divieto: nonostante le positive notizie che provengono dalla valutazione del dossier di Rinnovo dell'approvazione UE del glifosate, il famoso erbicida non potrà più essere utilizzato per il trattamento del giardino familiare, nemmeno se le applicazioni verranno effettuate da personale specializzato con tanto di abilitazione. Occasione persa? Forse.

Tuttavia, il glifosate è diventato famoso tra i non addetti ai lavori non per le sue tuttora ineguagliate caratteristiche tecniche, ma per le disavventure legate alla sua supposta cancerogenicità che hanno sicuramente impaurito molti utilizzatori non professionali. Il vero danno al settore è la proibizione dell'uso in giardino da parte di ditte specializzate che quindi si dovranno rassegnare a cercare alternative spesso non altrettanto efficaci e molto probabilmente più costose.

 

Rameici: cade un mito

La decisione di proibire l'uso non professionale di poltiglia bordolese, ossicloruro di rame e idrossido di rame a favore di ossido rameoso e solfato di rame tribasico, non rende giustizia a questi leggendari mezzi tecnici e in primis alla poltiglia bordolese, che oltre a essere il composto che ha fatto conoscere l'importanza del rame in agricoltura, è ancora considerato nell'immaginario collettivo sinonimo del rame stesso.

Ma perché per la prima volta i rameici sono stati considerati separatamente? Nell'ambito dei prodotti per uso non professionale la selezione delle sostanze attive avviene principalmente per le loro proprietà intrinseche e queste due forme sono caratterizzate da una classificazione più favorevole rispetto alle altre, specialmente per quanto riguarda la tossicità inalatoria.

Secondo lo spirito del provvedimento, che auspica l'utilizzo di prodotti senza classificazione, la tossicità dei rameici verso gli organismi acquatici rappresenta un problema, e sono stati ammessi per il solo utilizzo in vigneto e uliveto, in attesa di sostituti più consoni, ammesso che esistano rimpiazzi per "l'insostituibile candidato alla sostituzione".

 

Allegato tecnico

E ora veniamo al cosiddetto allegato tecnico che tanto ha fatto discutere.

La logica di selezione dei prodotti è tuttavia rimasta inalterata, eliminando alla fonte quelle sostanze dotate di caratteristiche particolarmente sfavorevoli, quali la tossicità nei confronti dei mammiferi e l'impatto ambientale, senza dare la possibilità alla tecnologia formulativa di minimizzare questi effetti indesiderati per mettere a disposizione degli utilizzatori non professionali soluzioni più efficaci.

L'utilizzatore non professionale è considerato inadatto ad applicare le misure di mitigazione anche più elementari e quindi l'unico modo per prevenire effetti indesiderati è eliminare alla fonte le sostanze considerate più preoccupanti, anche se qualche semplice precauzione potrebbe minimizzarne gli effetti.

Purtroppo una visione ancora settoriale della normativa rende inefficaci tutte quelle discussioni che evidenziano il fatto che l'utilizzatore non professionale è quotidianamente esposto a prodotti di uso comune contenenti sostanze non autorizzabili in PFnPE e PFnPO, ma dovremo attendere una radicale modifica del sistema che valuta in modo diverso le stesse sostanze immesse nell'ambiente nelle medesime quantità a seconda di quello che si dichiara in etichetta (qualsiasi riferimento alla scandalosa situazione delle sostanze dual use è assolutamente voluto).

 

Classificazione dei prodotti

Il provvedimento prevede che i prodotti fitosanitari per uso non professionale (PFnPE e PFnPO) siano non classificati ma pragmaticamente concede alcune deroghe.
Irritanti ma con cautela. Sono ammessi gli irritanti della pelle (H315), occhi (H319 e H320 quando verrà inserita nel CLP) purchè in formulazioni e confezioni atte a minimizzare l'esposizione durante la preparazione e la loro applicazione. Trovano spazio anche i prodotti con la temutissima frase H317 (sensibilizzante della pelle, considerata molto preoccupante per i prodotti utilizzati dal consumatore finale), purchè siano usati in modo da azzerare il contatto cutaneo (confezioni in barattolo spargitore e trappole), mentre in controtendenza con le ultime mode i microrganismi classificati come sensibilizzanti (con la frase H317) non sono accettati.
Aerosol. Sono ammessi tutti i tipi di aerosol, anche quelli infiammabili: il consumatore convive da anni con le bombolette con propellenti infiammabili che hanno sostituito i freon per proteggere lo strato di ozono.

 

Classificazione ambientale

Qui il legislatore ha dovuto fare di necessità virtù, vista la scarsità di prodotti di una qualunque efficacia privi di classificazione ambientale: in pratica sono accettati prodotti pericolosi per l'ambiente classificati sino a Tossico per gli organismi acquatici (H411, ma anche ovviamente Nocivo – H412 e "può essere nocivo" – H413), mentre i molto tossici (frase H410) sono ammessi solo per i prodotti destinati alle piante in vaso, per quelli in "trappole" e per quelli destinati ai trattamenti ad orti, vigneti e frutteti, per una superficie massima di 50 mq, tipica delle coltivazioni familiari.

 

Classificazione delle sostanze (principi attivi, antidoti agronomici e sinergizzanti) presenti nel prodotto

E veniamo ai cosiddetti "cut-off" che fanno la vera selezione di questo tipo di prodotti. 

I prodotti destinati all'utilizzatore non professionale NON possono contenere sostanze:
a) CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale)
b) letali o tossiche (classificate in categoria 1, 2 o 3 di tossicità acuta)
c) con tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola o ripetuta) di categoria 1
d) esplosive, comburenti, infiammabili o con altri pericoli fisici (immaginiamo che le bombolette aerosol siano derogate)
e) sensibilizzanti per le vie respiratorie
f) con proprietà di interferente endocrino;
g) che presentano effetti neurotossici o immunotossici;
h) molto tossiche per gli organismi acquatici con classificazione in categoria 1 per la tossicità acuta e/o cronica con indicazioni di pericolo H400 "Molto tossico per gli organismi acquatici" e/o H410 "Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata" ai sensi del regolamento (CE) n 1272/2008 con le deroghe appena descritte per i prodotti. 
i) persistenti nell'ambiente con tempo di dimezzamento (t½) nel suolo superiore a 60 giorni, anche qui con esclusione delle sostanze inorganiche (ad esempio i rameici) e a quelle destinate esclusivamente al trattamento delle piante in vaso o utilizzate in "trappola" e alle sostanze naturali di cui all'elenco reso disponibile dal Ministero della salute;
l) bioaccumulabili con fattore di bioconcentrazione (BCF) maggiore di 100, in assenza del BCF si considera il LogKow maggiore di 3. Tale requisito non si applica alle sostanze destinate esclusivamente al trattamento delle piante in vaso o utilizzate in "trappola e alle sostanze naturali di cui al suddetto elenco;
m) sono tossiche per le api con DL50 acuta - da contatto e orale <1μg /ape, a meno che nel relativo formulato – evidentemente in formulazione particolare – si riesca ad abbattere questa tossicità di almeno 100 volte (DL50 acuta-da contatto e orale > 100 μg) o per quei prodotti che palesemente non verranno mai in contatto con i pronubi (prodotti per piante in appartamento e granulari per interramento).


Ci permettiamo di segnalare un piccolo errore nel testo che precede l'elenco delle restrizioni. La frase "Nella composizione dei PFnP sono ammessi i feromoni, i microrganismi e le sostanze approvate come "sostanze a basso rischio" ed in ogni caso le sostanze attive che non soddisfano una o più delle seguenti condizioni:…"

Crediamo debba intendersi come:  "Nella composizione dei PFnP sono ammessi i feromoni, i microrganismi e le sostanze approvate come "sostanze a basso rischio" ed in ogni caso le sostanze attive che non soddisfano TUTTE le seguenti condizioni:…"

Questo perché la condizione di non soddisfare una o più delle condizioni elencate renderebbe ammissibile una sostanza cancerogena ma non pericolosa per l'ambiente, cosa che non crediamo sia nell'intenzione del legislatore.

 

Formulazione, confezionamento e taglia

Sono consentite formulazioni e taglie atte a minimizzare il contatto del prodotto con gli utilizzatori e vengono fissate le superfici massime trattabili per i PFnPE (500 mq per orto e frutteto, e 5000 mq per vigneto, uliveto e cereali) con il contenuto di una singola confezione. Per i dettagli, anche sulla relativa etichettatura, rimandiamo al testo del provvedimento.

 

Intervalli di sicurezza

Sono stati fissati intervalli di carenza massimi:

  • 5 giorni per fragole, frutti di piante arbustive e bacche
  • 14 giorni per ortaggi
  • 28 giorni per tutte le altre colture, compresi i cereali

Alcuni retroscenisti ci hanno rivelato che questa restrizione deriva anche dalla considerazione che l'utilizzatore non professionale potrebbe non ricordare esattamente quando ha trattato la coltura, ma forse è un pettegolezzo.

 

Valutazione del rischio

Per i prodotti che hanno superato la durissima selezione delle sostanze contenute, si presenta una sfida ancora più dura: i notificanti dovranno dimostrare usi sicuri in assenza di mitigazioni (ad esempio mezzi di protezione individuale nel caso dell'esposizione degli utilizzatori e zone di rispetto nel caso dell'impatto ambientale).

Molto dipenderà dai modelli di valutazione che dovranno essere messi a disposizione delle aziende per effettuare queste stime e che in moltissimi aspetti dovranno differire da quelli normalmente adottati per i prodotti a uso professionale.

 

E adesso?

La nuova scadenza è fissata per il 31 dicembre 2022, data entro cui il Ministero della Salute dovrà riesaminare la documentazione fornita dalle aziende per mantenere in commercio i prodotti per uso non professionale. Una circolare di prossima pubblicazione fornirà i dettagli della procedura e garantirà alle aziende almeno tre mesi per preparare la relativa documentazione, periodo tutt'altro che lungo. Ci saranno ancora proroghe? Vedremo!

 

Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi

  • Decreto 20 novembre 2021. Modifica e sostituzione dell'allegato del decreto 22 gennaio 2018, n 33, recante "Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali". 
  • Decreto 22 gennaio 2018, n. 33. Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali.
  • Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150. Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.