La pubblicazione della nuova linea guida sullo smaltimento scorte dei prodotti fitosanitari, avvenuta il 24 giugno scorso sul portale del Ministero della Salute, ha suscitato numerose perplessità tra gli addetti alla filiera, spaventati da alcune casistiche riportate nel documento che, nel caso dell’applicazione dei provvedimenti comunitari di adeguamento della classificazione armonizzata delle sostanze pericolose (i cosiddetti “ATP” – adeguamenti al progresso tecnico - del regolamento 1272/2008, il cosiddetto CLP), prevedono il ritiro da parte del fornitore dei prodotti con etichetta non adeguata, una volta trascorso il periodo di interregno della durata di 18 mesi.

Durante questo intervallo di tempo i titolari di registrazione devono presentare domanda di adeguamento della classificazione dei propri formulati alle risultanze dell’adeguamento e normalmente scelgono il periodo meno problematico per la gestione delle scorte. La procedura prevede il silenzio-assenso e ha tempi pressoché certi. Una volta entrata in vigore la nuova etichetta le nuove produzioni dovranno adottarla immediatamente, mentre le confezioni giacenti nei magazzini dei distributori e/o rivenditori in attesa della stagione di vendita potranno essere adeguate mediante consegna agli utilizzatori di un fac-simile aggiornato.
Secondo la nuova linea guida sullo smaltimento scorte, una volta trascorso il periodo di interregno non potranno restare più in commercio prodotti con etichetta non aggiornata, anche se debitamente corredati di fac-simile, ma dovranno essere ritirati o per essere rietichettati in stabilimenti o depositi autorizzati o, nei casi peggiori, smaltiti come rifiuti.

Questa situazione paradossale è frutto della storica cecità delle politiche Ue che non tengono sufficientemente conto delle particolarità né dei singoli Stati membri, né dei singoli settori. La causa di questi problemi viene da lontano, quando nel 2004, con il recepimento della direttiva 99/45 ad opera del DL 14 marzo 2003 n° 65, si decise di equiparare i prodotti fitosanitari pericolosi agli altri prodotti chimici, che per essere commercializzati non dovevano ottenere autorizzazioni particolari e la loro etichettatura non ha pesanti riscontri commerciali come quella che storicamente ha avuto il cosiddetto “patentino” in Italia. Purtroppo, il passato è passato e dovremo abituarci a convivere con questo inasprimento delle regole.
 

Il Covid salva la metaldeide

Il primo regolamento a fare le spese della nuova linea guida sullo smaltimento scorte è il 2020/217, riguardante il 15° adeguamento al progresso tecnico della classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, che proprio oggi (30 settembre) termina il suo periodo di interregno di 18 mesi. La nuova linea guida sullo smaltimento scorte prevede che a partire da domani i prodotti contenenti metaldeide dovranno essere etichettati tenendo conto della nuova classificazione del famoso lumachicida.
Come spesso succede, la frammentazione del canale distributivo del settore e anche la prassi consolidata di adeguare all’ultimo momento la classificazione per evitare penalizzazioni commerciali ha di fatto creato una situazione critica, con molti prodotti da adeguare ancora sul mercato. Le organizzazioni di produttori di mezzi tecnici si sono quindi attivate col ministero per ottenere una deroga alla norma, consentendo di commercializzare prodotti con etichetta vecchia purché accompagnati da un fac-simile aggiornato. La nota del ministero ha consentito di evitare ulteriori danni alle aziende già provate dalla congiuntura e dal Covid e soprattutto evitare che per un problema burocratico prodotti ancora utilizzabili vengano smaltiti come rifiuti.
La deroga interessa solo il 15° ATP: per i regolamenti il cui periodo di interregno scadrà più avanti non è sicuro che vengano concesse agevolazioni, specialmente col miglioramento della situazione pandemica e la massiccia ripresa delle attività in presenza a partire dal 15 ottobre prossimo. Gli addetti alla filiera sono avvertiti!
 

Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi

  • Regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione del 4 ottobre 2019 che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e che rettifica lo stesso regolamento.
  • Misure temporanee periodo smaltimento scorte per prodotti contenenti sostanze attive di cui al regolamento (CE) n. 2020/217