L'Agenzia ha così specificato che per le aziende che determinano il loro reddito su base catastale (ai sensi dell'articolo 32 del Dpr 917/1986) e per l'Iva hanno il regime speciale per gli agricoltori (ai sensi dell'articolo 34 del Dpr 633/1972) possono pagare il carburante agricolo agevolato anche in contanti.
Il fatto che il carburante agricolo venga assegnato dalle regioni in base agli ettari, alle tipologie di coltivazioni e delle macchine usate, e che debba essere registrato sul così detto registro fiscale di controllo, garantisce di evitare fenomeni di evasione fiscale.
Resta tuttavia il limite generale di 3mila euro nell'uso dei contanti, per qualsiasi tipo di pagamento.
Nella nota l'Agenzia ricorda anche che fino al 1 gennaio 2018 per l'acquisto del carburante agevolato per uso agricolo non è necessaria la fatturazione elettronica, per tutti gli operatori agricoli, quale che sia la loro situazione fiscale e il loro regime Iva.
La nota ricorda inoltre che le spese per altri tipi di carburante per autotrazione, quelle che anche le aziende agricole devono usare per furgoni, autocarri, auto aziendali, sono detraibili solo se pagati con carte di credito, carte di debito o carte prepagate.
Per chi volesse si rimanda al testo integrale della nota dell'Agenzia delle entrate.