Ma vale anche per il gasolio agricolo e per i carburanti a uso aziendale? E’ una domanda che si sono fatti in molti, ma a fare chiarezza è arrivata la circolare dell'Agenzia delle Entrare n. 13/E del 02/07/2018: benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati per veicoli agricoli devono ritenersi esclusi dall’applicazione delle nuove disposizioni.
L'e-fatturazione
Il 28 giugno scorso, infatti, il Consiglio dei ministri ha varato il decreto legge 79/2018 che proroga l’obbligo della fatturazione elettronica per l’acquisto di carburanti per autotrazioni per i possessori di partita Iva, previsto dalla legge di bilancio 205/2017, rimandando l’obbligo al 1° gennaio prossimo, quando entrerà in vigore l’obbligo della fattura elettronica tra privati.Una proroga richiesta dalle associazioni dei benzinai che non erano pronti ad affrontare questa novità, chiesta anche dalle associazioni di categoria agricole.
Però il testo del decreto legge si riferisce in maniera esplicita solo agli impianti di distribuzione stradale. La legge di bilancio nel comma 917 prevedeva l’obbligo della fatturazione per “cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori” e il nuovo decreto legge ha aggiunto la dicitura “ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 (quello che prevede la fatturazione elettronica) si applica dal 1°gennaio 2019”.
Il decreto legge quindi non menziona chi acquista carburanti fuori dalla rete stradale, come le imprese che li ricevono in azienda per mezzo di autobotti, come aveva fatto notare l’Uncai, l’Unione nazionale contoterzisti, agromeccanici e industriali. Un dettaglio che però in un contesto di legge genera ambiguità.
A questo proposito la circolare n.8/E della Agenzia delle entrate del 30 aprile scorso specificava esplicitamente che "l’obbligo di fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 non riguarda, ad esempio, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio e così via. In relazione alle cessioni relative ad altri tipi di carburante per autotrazione, l’obbligo di fatturazione elettronica decorrerà comunque dal 1° gennaio 2019.”
Una precisazione apparsa rassicurante, poi confermata dalla circolare dell'Agenzia delle Entrare n. 13/E che al punto 1.4 recita: "Sull’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti si rinvia alle precisazioni già fornite in risposta al quesito 1.1, alla luce delle quali benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati per veicoli agricoli di varia tipologia (tra cui i trattori agricoli e forestali, nonché, in generale, le macchine individuate nell’articolo 57 del codice della strada) devono ritenersi esclusi dall’applicazione delle nuove disposizioni".
Resta invece, come ricorda Uncai, "l'obbligo di utilizzare i pagamenti tracciabili (carte di credito, bonifici, assegni, ecc.) per la deducibilità del costo d’acquisto e per la detraibilità ai fini Iva degli acquisti di carburante".