È stata approvata lo scorso 18 dicembre 2012, con l’unanimità di tutti i gruppi parlamentari, sia al Senato che alla Camera, la Legge Mongiello, cd. “Legge salva-olio”, che si pone la finalità di perseguire qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini italiani.

Subito dopo l’emanazione di tale normativa, abbiamo assistito alla formazione di due “schieramenti” contrapposti.
Da una parte Unaprol e Coldiretti, entusiaste della previsione normativa e convinte della bontà della stessa, che sembra confermata dalla recente operazione dello scorso 13 e 14 febbraio, quando la Direzione generale dell’ispettorato repressione frodi del Mipaaf, con la collaborazione della Guardia di Finanza, nell’ambito di indagini condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, ha sventato una maxi truffa e sequestrato oltre 420 tonnellate di olio d’oliva di dubbia provenienza, spacciato per “Made in Italy” e definito biologico.

Dalla parte opposta si schierano alcune tra le principali industrie olearie (Assitol e Federolio), perplesse soprattutto per la questione lagata alla presenza di alchil esteri collegata all’indicazione di origine, non essendo previsto nulla per evitare che gli oli nazionali con un tenore di alchil esteri superiore al parametro indicato, debbano sottoporsi ad un “piano straordinario di sorveglianza”.

Analizzando la normativa, si evidenziano, quali peculiari novità introdotte dalla stessa, quelle elencate ai seguenti punti:
  • Estensione del reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine (art. 517-quater C.p.) a chi fornisce in etichetta informazioni non veritiere sull’origine “che evocano una specifica zona geografica di origine degli oli di oliva non corrispondente alla effettiva origine territoriale delle olive”;
  • Per i marchi che evocano una specifica zona geografica che non coincide con l’effettiva origine delle materie prime si prevede il ritiro del prodotto;
  • Previsione di sanzioni accessorie, come l’interdizione per cinque anni, per la realizzazione di attività di comunicazione commerciale e attività pubblicitaria aventi per oggetto oli di oliva;
  • Coloro che che sono stati condannati per reati di avvelenamento, contraffazione e adulterazione nel settore degli oli non potranno più accedere, a qualunque titolo, a contributi, finanziamenti e mutui agevolati erogati dallo Stato e/o dall’Unione Europea;
  • Si inaspriscono i controlli, con il rafforzamento degli istituti processuali e investigativi (intercettazioni, ecc.);
  • Contro il segreto sulle importazioni agroalimentari, viene garantito il diritto d'accesso alle informazioni concernenti l’origine degli oli di oliva detenute dalle autorità pubbliche a tutti gli organi di controllo e alle amministrazioni interessate;
  • Obbligo di adottare per le indicazioni in etichetta caratteri i più leggibili, per agevolare gli acquisti dei consumatori;
  • Nei pubblici esercizi non si potrà più proporre l'olio in contenitori privi di etichetta e del dispositivo di chiusura, prevedendo sanzioni connesse alla violazione delle relative disposizioni quali la previsione di multe fino ad € 8.000,00 e la confisca del prodotto;
  • Non possono essere registrati come marchi d’impresa segni che possono ingannare il consumatore sulla provenienza geografica degli oli vergini;
  • Si completa l’intervento già anticipato dal Parlamento con una norma precedente sul valore probatorio del panel test, al fine di garantire la corrispondenza merceologica e la qualità degli oli di oliva e punire la non conformità dei campioni degli oli di oliva vergini alla categoria dichiarata in etichetta;
  • Limiti più restrittivi per il contenuto di etil esteri degli acidi grassi (Eeag) e di metil esteri degli acidi grassi (Meag) e verranno rese note le risultanze delle analisi che sono pubblicate ed aggiornate mensilmente in una apposita sezione del portale internet del Ministero delle Politiche Alimentari e Forestali;
  • L’etichetta dovrà prevedere anche un termine minimo di conservazione non superiore a 18 mesi dalla data di imbottigliamento;
  • Si prevedono limiti più stringenti all'abbassamento dei prezzi per porre un freno ai supersconti e alle vendite sottocosto.


La previsione di una tale normativa, e il plauso generale con il quale è stata accolta, è dovuta almeno in parte al continuo aumento di importazioni di olio d’oliva dall’estero (quasi triplicate negli ultimi vent’anni), oltre alle dimensioni preoccupanti che sta assumendo il fenomeno del falso extra-vergine made in Italy (con le conseguenze connesse sotto il profilo della sicurezza alimentare e dei diritti del consumatore).

L’applicazione della Legge salva-olio, però, è stata sospesa sino al prossimo 22 novembre 2013; l’Unione europea, infatti, con la decisione n. 2012/650/I, ne ha di fatto prorogato di un anno l’entrata in vigore.
I profili che sembrano non convincere Bruxelles, e che hanno determinato la sospensione, sono sostanzialmente due: da una parte il rischio di conflitti di interesse laddove i comitati e le giurie di assaggio che effettuano i panel (prove di assaggio degli oli certificate dal ministero delle Politiche agricole con valore di test legale) siano in parte composti anche da produttori e/o rappresentanti del settore.
Altro freno all’applicazione della normativa de qua è costituito dalla previsione di limiti più restrittivi di etil esteri e metil esteri degli acidi grassi presenti nell’alimento in questione.

Qualcuno ha anche affermato che l’Italia avrebbe potuto attendere la pronuncia di Bruxelles sulla “questione olio”, su cui si era già avviata una riflessione a livello europeo proprio con lo scopo di arrivare a introdurre delle correzioni in senso più restrittivo.
In questo modo, l’Italia avrebbe evitato la sospensione disposta dalla Commissione ed avrebbe potuto, semplicemente, adeguarsi a quanto previsto a livello europeo.

Invero, il mercato dell’olio italiano costituisce un settore così importante ed economicamente strategico da andare tutelato con una certa cura e forse la “fretta” che si recrimina all’Italia non è altro che il frutto del forte interesse teso alla tutela della qualità di un prodotto di punta del mercato e dell’economia alimentare italiani.

 

A cura di Stefano Fiorentino e Cristina Gaia Giurdanella
Studio Legale Fiorentino


 

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Lo Studio Legale Fiorentino, sin dalla sua nascita nel 1999, opera nei principali settori del diritto civile, commerciale e societario, sia in campo giudiziale che stragiudiziale, in ambito nazionale ed internazionale.

Storicamente operante nel settore delle biotecnologie medicali, lo Studio nell’ultimo periodo ha iniziato un percorso regolatorio anche in ambito agri-food ed in particolare nel settore vitivinicolo, regolamentato da una normativa in continua evoluzione e di rilevante interesse giuridico per gli operatori del settore.

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