“Il provvedimento che abbiamo inserito nella manovra dà una risposta concreta a una questione che rischiava di bloccare un intero settore. E’ importante tenere in considerazione anche il fatto che molte delle aziende indebitate non potevano ricevere i premi della Pac che spettavano loro. Chi ha un contenzioso, infatti, rischia di perderli”.
Così il ministro delle Politiche agricole, Saverio Romano, è intervenuto durante la presentazione degli accordi di ristrutturazione e transazione fiscale nel settore agricolo previsti nella manovra finanziaria approvata dal Parlamento, che permetteranno ai produttori in stato di crisi o di insolvenza di accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti e alla procedura della transazione fiscale. La cosiddetta esdebitazione.
“Si tratta di un provvedimento storico perché finalmente mettiamo gli imprenditori agricoli nelle stesse condizioni dei loro colleghi di altri settori. Così potranno ristrutturare i loro debiti con lo Stato e nei confronti del sistema bancario uscendo così da una situazione che rischiava di paralizzare l’intero comparto”.
“Aiutiamo le imprese agricole a uscire da una fragilità che era diventata strutturale. Si tratta di 980.000 aziende agricole su 1.620.000, di cui ben 700.000 nel Mezzogiorno d’Italia”, ha aggiunto.
Sul provvedimento nutre dubbi la Cia, che la definisce “una misura positiva nella teoria, ma difficilmente applicabile nella pratica, perché complessa e farraginosa. Difficilmente gli imprenditori potranno utilizzarla. Oltretutto, non è un provvedimento che risolve i gravi problemi dell’agricoltura italiana, assillata da alti costi produttivi, contributivi e burocratici. Ci vuole ben altro".
Più cauta Confagricoltura che, in riferimento alle 980 mila le imprese agricole a rischio chiusura, "valuta con attenzione positiva il provvedimento, di cui testerà l’applicabilità e l’applicazione sulle aziende”.
“Certamente – ha proseguito l'organizzazione – vanno individuati nuovi strumenti finanziari e creditizi che permettano alle imprese agricole di superare una crisi così pesante e prolungata nel tempo come quella che l’agricoltura sta vivendo”.
Il provvedimento
Accordi di ristrutturazione e transazione fiscale nel settore agricolo previsti nella manovra finanziaria appena approvata dal Parlamento (c.d. “legge Romano”).
Premessa
Le aziende agricole lamentano da tempo difficoltà finanziarie dovute ad esposizione debitorie nei confronti del sistema bancario, di Inps e del Fisco e che rischiavano di comprometterne l’esistenza stessa: 980 mila aziende agricole risultano infatti esposte, e di queste circa 700 mila nel Mezzogiorno d’Italia.
Attraverso l’iniziativa del ministro delle Politiche agricole Saverio Romano, il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 estende all’imprenditore agricolo due importanti istituti del diritto fallimentare quali l’accordo di ristrutturazione dei debiti e la transazione fiscale, sino ad ora a beneficio dei soli imprenditori commerciali, senza determinare l’ulteriore effetto del fallimento.
Obiettivo: Sollevare le imprese agricole dal rischio di insolvenza, dando loro concretamente la possibilità di ricominciare l’attività.
Interventi legislativi: decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
Strumenti
Accordo di ristrutturazione (182-BIS)
La norma prevede, in sintesi, che l'imprenditore in stato di crisi possa richiedere al Tribunale, depositando la documentazione necessaria, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista (ad esempio un dottore commercialista) in possesso dei necessari requisiti sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.
L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
Dalla data della pubblicazione, e per sessanta giorni, i creditori per titolo e causa, anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.
Transazione fiscale (182-TER)
La norma prevede, in sintesi, che il debitore possa proporre il pagamento - parziale o anche dilazionato - dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con riguardo all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.
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Fonte: Agronotizie