La lettera inviata dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali in materia di Ogm agli agricoltori che ne hanno chiesto la coltivazione costituisce un atto dovuto a tutela dei richiedenti.

Sono pervenute infatti, per la campagna di semina 2010, numerose domande di autorizzazione a coltivare mais Gm da parte di aziende agricole, collocate nelle Regioni Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e  Toscana. Tale lettera rappresenta quindi l’atto di avvio del procedimento istruttorio, ed è stata predisposta per tutti coloro che hanno formulato richiesta di autorizzazione a coltivare mais Gm, per la campagna 2010, ai sensi D.Lgs. 212/2001.

In Italia, infatti, l’autorizzazione alla coltivazione di piante geneticamente modificate è sottoposta alla regolamentazione del D.Lgs. 212/2001, il quale, all’art. 1 comma 2, prevede che la messa in coltura deve essere autorizzata con decreto interministeriale, previo parere di una commissione tecnica “per i prodotti sementieri geneticamente modificati”.

In sostanza il ministero, a fronte delle diverse richieste, è tenuto ad attivare un procedimento finalizzato alla verifica delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione richiesta, che prevede il coinvolgimento della sopracitata Commissione.

Per tali domande, anche ai sensi di una specifica sentenza della Corte costituzionale che riafferma la competenza primaria regionale in materia, occorrerà inoltre acquisire anche il parere delle Regioni interessate. 

Le domande pervenute sono tutte identiche tra loro e riportano soltanto la richiesta e, in allegato, un elenco di varietà estrapolate dal catalogo comune europeo. Sono assolutamente carenti dei dati necessari per avviare un’istruttoria, mancano diverse notizie fondamentali: localizzazione geografica delle coltivazioni, estensione degli appezzamenti destinati alla coltivazione per ciascuna varietà Gm, proprietà degli appezzamenti, tipologia di coltivazione che si intende effettuare, presenza nelle aree limitrofe l’area di coltivazione di aree protette e/o di protezione, uso di mezzi meccanici propri o utilizzo di contoterzisti per lo svolgimento delle operazioni colturali e di post-raccolta, applicazione di misure di precauzione per prevenire l’inquinamento di colture convenzionali.

In attesa della prossima riunione della Commissione per i prodotti sementieri geneticamente modificati, è stato quindi necessario informare i vari richiedenti dell’avvio del procedimento, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Pertanto nessuna preclusione di tipo ideologico, ma solo osservanza di quanto prescritto.