Compag, Federazione Nazionale Commercianti di Prodotti per l'Agricoltura, nata nel 1980 a Bologna, è una associazione di categoria che aderisce alla Confcommercio. In essa si riconosce la maggior parte delle aziende commerciali fornitrici di mezzi tecnici e servizi per l'agricoltura: fitofarmaci, fertilizzanti, sementi, mangimi, prodotti per orto giardino, stoccaggio e commercializzazione di cereali, consulenza e assistenza tecnica.
L'obiettivo della Compag è il coordinamento e l'efficace tutela della categoria, promuove inoltre la valorizzazione della professionalità e dell'impegno dei commercianti di prodotti per l'agricoltura nell'ambito dell'agricoltura Italiana attraverso un codice di autoregolamentazione dei comportamenti.
Dal 1° gennaio 2009 è entrato in vigore il decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, attenente la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro. Abbiamo parlato con Vittorio Ticchiati, direttore di Compag, sulle tematiche legate alle schede di sicurezza (sds).

 

Dalle aziende agrochimiche agli agricoltori: come avviene la consegna delle sds? 
La consegna delle schede di sicurezza lungo la filiera (azienda agrochimica - rivenditore - agricoltore) avviene tramite strumenti informatici, in particolare attraverso l'uso di cd rom. E' compito dell'azienda consegnare la versione più aggiornata delle schede di sicurezza. Solitamente a inizio anno il rivenditore consegna un cd rom con tutte le schede di sicurezza all'agricoltore, che a sua volta dovrà firmare una dichiarazione di aver ricevuto le schede e di poter leggere il cd rom. 

Quanto incide il compito di consegna delle schede di sicurezza sull'attività quotidiana di una rivendita? 
La consegna delle sds richiede un lavoro preparatorio non indifferente per assemblare i dischetti; inoltre, alla consegna deve essere fatta firmare al cliente la dichiarazione di poter utilizzare il dischetto e di ricezione. In sostanza i tempi burocratici della vendita si sono raddoppiati. 

Secondo la vostra esperienza, gli agricoltori sono a conoscenza del contenuto e delle finalità delle sds? Cosa si potrebbe fare, eventualmente, per aumentare la consapevolezza degli agricoltori sull'utilità delle sds? 
Gli agricoltori conoscono sicuramente l'esistenza della scheda perchè già da alcuni anni le ricevono. Il rivenditore fornisce indicazioni sulla necessità che vengano utilizzate, mentre gli agricoltori ricevono informazioni specifiche nei corsi per il rilascio/rinnovo del patentino. Non abbiamo informazioni se vengono effettivamente consultate e seguite dall'utilizzatore.
Le schede di sicurezza servono sicuramente alle aziende che devono effettuare la valutazione del rischio per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro; per tutte le altre aziende l'etichetta contiene già una quantità sufficiente di informazioni. Vi è da dire che il dlgs 81/2008 ha dato maggiori responsabilità ai datori di lavoro e pertanto anche le aziende familiari che effettuano un numero elevato di trattamenti non possono esimersi dall'effettuare la valutazione del rischio. Gli interventi fatti dagli organi ufficiali con scopo informativo e sanzionatorio, nonchè la formazione, sono gli strumenti più efficaci che peraltro sono già diffusi in molte regioni italiane. 

Rispetto alla precedente normativa, sono richiesti adempimenti diversi a carico del rivenditore con l'introduzione del Testo Unico sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro (d. lgs. 81/2008)? Se sì, quali? 
Non vi sono differenze molto importanti. E' stata ribadita la necessità della redazione del documento per la valutazione del rischio per la sicurezza, anche per le aziende con meno di 10 dipendenti. Sono state inoltre sottolineate anche per le aziende individuali l'importanza e l'obbligo di formazione e informazione relativamente alla gestione dei preparati pericolosi, l'utilizzo dei dispositivi per la protezione individuale (DPI) e delle attrezzature antincendio

Quali servizi offre Compag a supporto dei propri iscritti al fine di adempiere agli obblighi previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza?
Per aiutare ad adempiere agli obblighi stabiliti dal testo Unico per la Sicurezza, Compag realizza su richiesta la valutazione del rischio per la sicurezza per quanto riguarda la gestione dei preparati pericolosi.

 

La newsletter Compag Informa (www.compag.org) contiene un approfondimento in merito alle novità concettuali della norma, molto importanti perché hanno una valenza pratica. In particolare, Compag precisa che:

• La valutazione del rischio va fatta quando in azienda vi sono dei dipendenti. Nel caso di aziende a conduzione familiare o gestite da più soci, un familiare o un socio è da considerare datore di lavoro e gli altri dipendenti.

• Le aziende con meno di 10 dipendenti, fino al 2012 o entro 180 gg dall'emanazione di un decreto (ancora non è stato emanato) con le procedure standardizzate, possono sottoscrivere un'autocertificazione di avere effettuato la valutazione che dovrà essere resa disponibile all'autorità nel caso di ispezioni; questo significa che non è necessario avere delle procedure scritte ma semplicemente dimostrare di avere adottato delle misure minime di prevenzione come per esempio: doccia, lavandino a comando non manuale, lava occhi, dispositivi di protezione individuale (DPI), estintori, cartelli di pericolo, schede di sicurezza aggiornate, formazione dei dipendenti, addestramento sull'utilizzo dei DPI e degli estintori ecc. In particolare, per quanto riguarda la formazione è considerato adeguato, per ottemperare al dlgs 81/2008, il corso per il rilascio/rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita, ma oltre a questo il personale addetto alla gestione/vendita dei preparati pericolosi è anche tenuto a seguire un addestramento specifico sull'uso dei dispositivi di protezione individuale e degli estintori. L'azienda che effettua l'addestramento potrebbe essere lo stesso fornitore di tali dispositivi e deve rilasciare certificato di frequenza del corso. 

Chi gestisce sostanze pericolose come attività prevalente o comunque quantità rilevanti di sostanze pericolose, è tenuto, almeno per l'attività di gestione delle sostanze pericolose, alla stesura di procedure scritte per la valutazione del rischio sulla sicurezza. 

Il titolare dell'azienda, oltre alla valutazione del rischio, è obbligato alla nomina del responsabile della sicurezza e della prevenzione (RSPP) che può essere un dipendente od un consulente esterno in possesso del certificato attestante la partecipazione al corso di formazione specifico. Nel caso di aziende con meno di 10 dipendenti può essere lo stesso titolare a svolgere la funzione di RSPP purché abbia seguito il corso di cui sopra. 

• Le aziende che avevano eseguito una valutazione del rischio a norma del dlgs.626/94, ora abrogato, dovranno adeguare tale documento al nuovo decreto legislativo anche perché una nuova valutazione è necessaria nel caso di cambiamenti strutturali, organizzativi (modifiche nell'organizzazione del personale ecc) e riguardanti le caratteristiche dei prodotti conservati (ricordiamo in particolare i cambiamenti intercorsi in questi anni con la riclassificazione dei prodotti e con la revisione dei prodotti in corso).

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