Un approfondimento e una riflessione sulla nuova normativa fiscale del settore avicunicolo in continuo movimento. E' stato questo il focus del convegno organizzato dalla società Consulenzaagricola.it Srl in occasione di Fieravicola 2013. L'incontro, intitolato "Problemi fiscali e contabili del settore avicunicolo", ha visto come relatore Gian Paolo Tosoni, editorialista e pubblicista del Sole24Ore, affiancato nel ruolo di moderatore dal patron di Consulenzaagricola.it, Luciano Mattarelli.

A Forlì l’esperto Tosoni ha sviscerato tutta la materia, dal contratto di soccida, visto sotto l’aspetto dei rischi e delle opportunità, sotto l’aspetto fiscale e relativo alla documentazione, fino ai redditi di allevamento: natura del reddito di allevamento, registri di carico e scarico; dalle società di capitali in agricoltura e la loro trasformazione, per la determinazione del reddito, in società semplice, all’art. 62. Oltre agli abbonati alla Banca dati di ConsulenzaAgricola.it, all'evento hanno partecipato anche clienti delle aziende convenzionate, e gli addetti ai lavori presenti a FierAvicola. Inoltre il convegno è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Forlì-Cesena, dottori e periti agrari e agrotecnici. L’apertura dei lavori è stata affidata a Luciano Mattarelli direttore di Sedi e Consulenzaagricola.it che ha parlato del software unico in Italia, pensato dal team di esperti di Consulenzaagricola.it per gestire elettronicamente i registri di carico e scarico degli allevatori.
Si chiama On.Alleva ed è costato a Mattarelli e al suo staff quattro anni di lavoro per mettere a punto una procedura rivoluzionaria a disposizione di chiunque (anche per un periodo di prova) destinata a semplificare la vita degli allevatori grazie ad un servizio che non implica nessun acquisto di programmi, ma che permette di usufruire della procedura informatica attraverso un contratto di connettività. L’applicativo di On.Alleva è installato nella server farm di Consulenzaagricola.it e l’accesso viene garantito tramite un client compatibile con tutti i sistemi operativi e dispositivi mobili, l’unico requisito è una connessione internet attiva. Le annotazioni che devono essere eseguite nel registro di carico e scarico riguardano gli incrementi e decrementi numerici degli animali allevati che si verificano nel corso dell'esercizio.
E' così possibile gestire anche i terreni funzionalmente collegati con l’allevamento per ottenere in automatico: la suddivisione del reddito agrario per fasce, il calcolo dei capi eccedenti, la percentuale Irap (3.9% oppure 1.9%) da applicare alla base imponibile. Dopo aver inserito le movimentazioni di carico e scarico annuali, nonché i redditi agrari dei terreni funzionalmente collegati all’allevamento, la procedura genera automaticamente tutta la documentazione fondamentale per il rispetto della normativa in materia di regolare tenuta del registro di cui all’art. 18 bis del Dpr 600/73, nonché la documentazione di supporto necessaria per una corretta compilazione della dichiarazione dei redditi e del contratto di soccida.
Gian Paolo Tosoni ha poi pres la parola dividendo il programma del convegno in tre tappe:
• Il contratto di soccida;
• Le società agricole di capitali;
• L’art 62, alla luce delle ultime interpretazioni ministeriali.


Un momento del convegno
 
Il contratto di soccida
La nozione di contratto di soccida è offerta dall’art. 2170 e segg. del codice civile, in base al quale nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l’esercizio di attività connesse, per ripartire l’accrescimento e gli altri prodotti e utili che ne derivano. In generale, il soccidante è colui che concede il bestiame e il mangime, mentre il soccidario è colui che materialmente si occupa dell’allevamento. 
Nell’ambito del contratto di soccida sia il soccidante che il soccidario sono soggetti al rischio di impresa; è quindi importante che la redditività del soccidario sia influenzata dal peso, dalla qualità e dal prezzo di mercato degli animali. La definizione di un compenso fisso per l’attività di allevamento farebbe ricadere il rapporto nell’ambito di un contratto d’opera e non di soccida.
- Documenti essenziali
Oltre al contratto di soccida è necessario effettuare la stima iniziale degli animali e redigere il verbale di fine ciclo. Entrambi i documenti sono determinanti ai fini fiscali, infatti da questi due verbali fondamentali si hanno i dati necessari per verificare la crescita degli animali.
La stima iniziale indica il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso, l’età e il relativo prezzo di mercato. La stima finale indica le differenza tramite la pesata dell’animale.
Per quanto riguarda il perimento del bestiame, il soccidario risponde solo se il decesso è avvenuto per causa a lui imputabile. Ciò significa il soccidario non deve ricostituire gli animali; il “rimpolpo” è a carico del soccidante.
- L’Iva: il regime speciale Iva di cui all’art. 34 del Dpr 633/72 è il regime naturale sia per il soccidante che per il soccidario. Si precisa, però che affinché il soccidante (padrone degli animali) possa applicare il regime speciale Iva deve avere almeno un allevamento in proprio (circolare ministero finanze 27/4/73, n. 32). Egli deve, quindi, essere proprietario o affittuario di stalle e gestire l'allevamento direttamente, o con proprio personale dipendente.
Le cessioni degli animali allevati in soccida rientra nel regime speciale Iva, sia che gli animali vengano venduti dal solo soccidante (qualora provveda alla vendita dell'intero prodotto), sia che vengano ceduti anche dal soccidario per la parte di sua spettanza. 
Nel caso in cui il soccidante ceda l'intera quantità di animali e versi in denaro la quota di accrescimento spettante al soccidario, tale compenso (equivalente in denaro a titolo di ripartizione dei frutti) non è soggetto ad Iva.
Infine si precisa che sia il conferimento degli animali in soccida, sia la successiva divisioni degli animali, sono atti non soggetti ad Iva, ma ciò non preclude la detrazione forfettaria per le successive cessioni.
- Le imposte dirette
I redditi di allevamento possono essere determinati, alternativamente, i tre modi:
1) In base al reddito agrario: è necessario che l’allevatore possieda terreno sufficiente per produrre almeno un quarto dei mangimi necessari per l’allevamento. Non è necessario che i terreni siano effettivamente coltivati a “mangime”, ma è sufficiente che gli stessi siano potenzialmente sufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari. Per determinare tale requisito si deve fare riferimento ad apposite tabelle ministeriali.
2) In base al reddito di impresa: è il caso dell’allevamento condotto senza terra. I redditi vengono determinati sulla base delle risultanze di bilancio (ricavi – costi).
3) Il reddito ha sia natura agricola che di reddito di impresa: è il caso in cui l’allevatore non possiede terreno sufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari per l’allevamento. In questo caso gli animali coperti dal terreno generano reddito agrario, mentre il reddito relativo agli animali eccedenti rientra nella categoria del reddito di impresa ed è determinato ai sensi di quanto previsto dall’art. 56, c. 5 del Tuir.
Come precisato dalla Circolare n. 9/1266 del 26 luglio 1979, nel contratto di soccida, per verificare la copertura degli animali, è opportuno fare riferimento ai terreni del soccidante, poiché in linea generale è quest’ultimo a fornire il mangime.

Società agricole che dichiarano il reddito catastale su opzione
L’art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice possono optare per la determinazione del reddito su base catastale, in luogo della determinazione del reddito effettivo (contrapposizione di costi e ricavi).
Per poter esercitare l’opzione è necessario che vengano rispettati i seguenti requisiti:
le società devono avere quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile;
le società devono inserire nella ragione sociale l’indicazione di "società agricola".
Purtroppo, la convenienza dell’opzione è ormai sfumata, infatti con la Legge di stabilità 2013 è stato stabilito che dal 1° gennaio 2015 le società non potranno più usufruire della possibilità di optare  per la determinazione del reddito agrario. In virtù delle novità introdotte dalla legge di stabilità, potrebbe essere conveniente trasformare le società in opzione in società semplici o ditte individuale, poiché queste ultime determinano naturalmente i propri redditi su base catastale. In ogni caso la trasformazione potrebbe comportare l’emersione di profili elusivi, quindi è necessario valutare molto attentamente l’operazione.
Art. 62
Infine, si sono affrontate le problematiche legate alle precisazioni offerte dal ministero dello Sviluppo economico che, rispondendo ad un quesito posto dal direttore generale di Confindustria, ha ritenuto l’art. 62 abrogato. Secondo il ministero, infatti, la norma che ha finalmente regolamentato le transazioni commerciali aventi ad oggetto prodotti agricoli e alimentari sarebbe stata tacitamente abrogata dal Dl 192/2012. Gian Paolo Tosoni ha criticato aspramente l’orientamento del Mise, precisando che l’abrogazione dell’art. 62 è stata prontamente smentita dallo stesso ministero dell’Agricoltura che con una recente nota ha confermato la piena efficacia della disposizione che regola le compravendite di prodotti agricoli e alimentari, poiché una norma di carattere speciale, quale è l’art. 62, non può essere abrogata da una disposizione di carattere generale come il Dl 192/2012.