Dal prossimo primo gennaio, gli stabilimenti di macellazione e di sezionamento a capacità limitata  che non abbiano ottenuto il bollo CE, dovranno cessare l’attività.
Con l’entrata in vigore del 'Pacchetto Igiene' questi stabilimenti di macellazione (previsti dall’art. 5 del D. Lgs. 286 del 18 aprile 1994 di attuazione delle Direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE) sono  stati di fatto aboliti.
Infatti, la Direttiva 2004/41/CE del Pacchetto Igiene ha abrogato la Direttiva 62/433/CEE, cioè la  Direttiva 'madre' modificata dalle Direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE. Per effetto di tale  abrogazione sono state abrogate anche le due citate Direttive comunitarie e, di fatto, il Decreto  Legislativo 286/94 che le aveva recepite nel nostro ordinamento.
Il nuovo Regolamento (CE) 853/2004, direttamente applicato dal 1° gennaio 2006 in tutti gli Stati  membri, non prevede più la categoria degli stabilimenti a capacità limitata, per cui tutti i macelli  nell’Unione europea devono necessariamente essere riconosciuti ai sensi dell’art. 4 dello stesso  Regolamento e secondo le procedure descritte all’art. 3 del Regolamento CE 854/2004.
Per risolvere il problema dell’adeguamento degli stabilimenti a capacità limitata autorizzati prima del 1° dicembre 2006, è intervenuto il Regolamento (CE) 2076/2005 del 5 dicembre 2005 che ha fissato un periodo transitorio di quattro anni con scadenza il 31 dicembre 2009, durante il quale  questi stabilimenti potevano continuare ad operare.
Durante il periodo transitorio i macelli a capacità limitata autorizzati prima del 1° gennaio 2006  potevano continuare ad immettere i loro prodotti sul mercato nazionale con un apposito marchio  (bollo rettangolare riportante il numero progressivo regionale assegnato, l’indicazione della regione  e della ASL) fino al loro riconoscimento a pieno titolo.
Se il macello a capacità limitata non ottiene il bollo CE entro il 31 dicembre 2009 deve cessare l’attività. Oggi i requisiti per ottenere il bollo CE sono indicati dall’allegato II, capitolo I del Regolamento  852/2004 e dall’allegato III, Sezione I, Cap. II del Regolamento 853/2004.
Bisogna tuttavia evidenziare che il Regolamento 853/2004 lascia al veterinario ufficiale un margine  di discrezionalità nella verifica dei requisiti per ottenere il riconoscimento comunitario  dell’impianto (allegato III, Sezione I, Cap. II), consentendogli di valutare caso per caso se il rispetto  di alcuni di essi è da considerarsi assolutamente indispensabile.
E’ poco probabile che il legislatore comunitario intervenga prima della scadenza del 31.12.2009 con  un nuovo provvedimento di proroga e se a livello locale i servizi veterinari saranno particolarmente  rigidi nell’applicare la normativa comunitaria, l’attività di molti piccoli macelli sul territorio italiano  è destinata a chiudere e ciò non può certo far piacere ai suinicoltori.