Dopo sette anni le farine di pesce sono riammesse dalla legislazione comunitaria tra i mangimi animali. A consentire l'uso, nell'alimentazione dei giovani ruminanti, di proteine prodotte a partire dai pesci è il Regolamento n. 956/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea (L. 260/8 del 30 settembre 2008). Lo comunica il Commissario di Governo alle Emergenze Zootecniche, Ettore Ianì.

Si tratta, spiega il comunicato, di una deroga al divieto di somministrazione di proteine animali, introdotto in piena 'crisi mucca pazza' dal Regolamento n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (Disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili). La deroga riguarda esclusivamente le farine di pesce. Dunque, nell'alimentazione di bovini, ovini e caprini continua ad essere proibito l'uso di farine di carne e di ossa, provenienti da mammiferi.

La modifica, che entrerà in vigore tra 20 giorni, è stata decisa dalla Commissione europea sulla base di un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), parere secondo il quale il 'rischio per la salute, derivante alla somministrazione ai ruminanti di farine di pesce, è remoto'. Tale rischio è controbilanciato dalle prescrizioni rigorose relative alla produzione di farine di pesce e dai controlli effettuati su ogni partita importata nei territorio degli Stati membri.

Lo stesso Regolamento 956 stabilisce indicazioni specifiche in merito alle condizioni di imballaggio, etichettatura e trasporto.

Infine, per garantire che i mangimi in questione siano utilizzati solo per l'alimentazione di giovani ruminanti non svezzati, il loro uso dovrà essere limitato alla produzione di sostituti del latte, distribuiti in forma secca e somministrati dopo diluizione in una determinata quantità di liquido, destinati all'alimentazione degli animali come completamento o in sostituzione del latte materno postcolostrale prima dello svezzamento.