Nell'ambito della riunione del Comitato della catena alimentare e la sanità animale tenutosi a Bruxelles, è stata approvata una Decisione di modifica della Decisione 2005/779/CE(pdf) relativa alle misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare del suino in Italia. La Decisione, che deve essere ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, prevede tra l'altro la sospensione dell'accreditamento per la malattia vescicolare suina per la provincia di Brescia. Infatti, pur ritenendo in linea di massima adeguate ed efficaci le misure adottate dall'Italia nel 2007 in seguito al verificarsi dei focolai di malattia vescicolare suina in alcune province della Lombardia, la Commissione ha ritenuto necessario introdurre la possibilità di sospendere lo stato di accreditamento anche solo per le province che si trovino in una regione riconosciuta indenne, in modo da consentire allo Stato italiano di adottare con rapidità provvedimenti che abbiano efficacia a livello provinciale.
Alla Decisione 2005/779/CE è stato quindi aggiunto un articolo in cui si dispone che quando si verifichi un focolaio di malattia vescicolare suina sul territorio di una provincia che si trova in una regione riconosciuta indenne, l'Italia deve garantire l'immediata sospensione dell'accreditamento della provincia a meno che non dimostrino che c'è un rischio trascurabile di ulteriore espansione della malattia. L'Italia può nuovamente accreditare la provincia a condizione che: tutte le aziende che vi si trovano siano sottoposte due volte (a distanza di 28/40 giorni) ad un prelievo di campioni per le prove sierologiche su un numero di suini sufficiente a rilevare una prevalenza del 5% della malattia con un intervallo di confidenza del 95% e l'esito è negativo; le misure nelle zone di protezione e di sorveglianza determinate intorno ai focolai di malattia vescicolare suina nella provincia non siano più applicate; i risultati dell'indagine epidemiologica non abbiano evidenziato il rischio di un'ulteriore espansione della malattia. L'Italia deve immediatamente comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri le misure adottate e deve provvedere alla loro pubblicazione. La Commissione ha inoltre ritenuto opportuno limitare la durata della sospensione che, secondo le nuove disposizioni, non deve eccedere i sei mesi, trascorsi i quali devono essere adottati altri provvedimenti. Nei centri di raccolta suini, inoltre, il prelievo di campioni deve avvenire ad intervalli mensili: i test sierologici devono essere eseguiti su un numero di suini sufficiente per rilevare una prevalenza del 5% della malattia vescicolare dei suini con un intervallo di confidenza del 95% mentre, per i test virologici, le feci devono essere raccolte in tutti i recinti in cui sono abitualmente tenuti i suini. Provincie italiani ad oggi indenni: tutte lquelle delle regioni Abruzzo, Campania, Calabria, Sicilia e le province di Brescia in Lombardia.