La Conferenza Stato, Regioni e Province autonome ha offerto alcune indicazioni per l’applicazione del Regolamento 2075 del 5 dicembre 2005, relativo ai controlli ufficiali per rilevare la presenza di trichinella nelle carni. Il Regolamento comunitario del 1° gennaio 2006 ha introdotto nuovi e più onerosi metodi per la ricerca delle trichine, ammettendo il ricorso al vecchio esame trichinoscopico solo fino al 31 dicembre 2009, previa autorizzazione dell’autorità competente. Continua a essere escluso l’obbligo di eseguire l’esame per la ricerca delle trichine qualora i suini provengano da un’azienda riconosciuta ufficialmente esente da trichine dall’autorità competente. In aggiunta ai requisiti igienico-sanitari elencati nel regolamento comunitario, la Conferenza Stato-Regioni ha stabilito che l’azienda che voglia ottenere e mantenere il riconoscimento deve anche ottemperare agli adempimenti previsti per l’aggiornamento dei dati dell’anagrafe suina e deve garantire l’inserimento di tutte le informazioni relative al censimento aziendale (da aggiornare annualmente) e le informazioni relative a tutte le movimentazioni.
L'associazione nazionale allevatori suini fa notare come nella determinazione della Conferenza Stato-Regioni è riportato un altro inciso, non presente nel regolamento comunitario 2075/2005, che desta qualche perplessità. Il documento precisa infatti che per ottenere il riconoscimento di “azienda esente” le aziende di riproduttori e le aziende a ciclo chiuso devono sottoporre con esito favorevole tutti i soggetti riproduttori (verri e scrofe) all’esame trichinoscopico con metodo digestivo al macello. Si tratta con ogni probabilità di una disposizione mal formulata che dovrebbe fare  riferimento esclusivamente ai riproduttori a fine carriera (e non a tutti i soggetti riproduttori) e, in secondo luogo, ai soli riproduttori a fine carriera avviati direttamente al macello. E’ evidente infatti che non possono essere sottoposte ad esame le carni di suini venduti a commercianti o inviati all’estero. In ogni caso, le aziende da ingrasso che intendano ottenere il riconoscimento di “azienda esente” devono acquistare suini solo da un’azienda da riproduzione o a ciclo chiuso che abbia già ottenuto tale riconoscimento.