Non facciamo in tempo a fare un elogio al Ministero della Salute per la maggiore trasparenza del consueto comunicato delle emergenze fitosanitarie avallate dal Servizio Fitosanitario Nazionale che la riunione successiva viene ufficializzata alla vecchia maniera.


Autorizzazioni con sostanze attive non approvate nella Eu

Cloropicrina

Il nematocida viene proposto come soluzione per i vivai di fragole contro, appunto, i nematodi (ad esempio Ditylenchus dipsaci e Meloydogyne). Negli ultimi sei anni sono state concesse autorizzazioni di emergenza di prodotti a base di questa sostanza attiva anche in Ungheria, Portogallo, Grecia, Spagna, Malta, Belgio e, prima della Brexit, anche nel Regno Unito.

 

Tiofanato-metile

Il celebre benzimidazolico che per maggior tempo è riuscito a "resistere" alla mannaia della revisione Ue è stato ritenuto indispensabile per il controllo di Fusicoccum amygdali, Cytospora spp., Nectria galligena del melo e Cryptosporiopsis coryli del nocciolo. Sempre negli ultimi sei anni si sono avvalsi di autorizzazioni di emergenza di prodotti a base di tiofanato-metile Spagna, unico paese della zona Sud assieme all'Italia, Lituania, Slovenia e Svezia.

 

Fosfuro di zinco

Il celebre rodenticida viene chiamato in causa per fronteggiare topi e arvicole di fruttiferi e orticole. Negli ultimi sei anni sono state concesse autorizzazioni di emergenza a prodotti contenenti fosfuro di zinco in Francia, Repubblica Ceca, Croazia, Germania, Austria, Slovacchia e Bulgaria.

Ironia della sorte, durante la preparazione dei dossier per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari occorre dimostrare che il prodotto secondo l'etichetta proposta non costituisce un rischio inaccettabile per i mammiferi terrestri, tra cui sono compresi quei topi e quelle arvicole che poi vogliamo sterminare col fosfuro di zinco.

 

Consueto avviso per i lettori

Affinché queste soluzioni di emergenza possano essere utilizzate in campo si dovrà aspettare la pubblicazione di un decreto del Ministero della Salute che le autorizza per un periodo di 120 giorni, come previsto dall'articolo 53 del citato regolamento 1107/2009.

 

Ricordiamo che il confronto delle soluzioni disponibili per la risoluzione delle emergenze fitosanitarie deve in primis tenere conto dell'eventuale disponibilità di prodotti autorizzati e della percorribilità di alternative non chimiche.

 

Non sempre la segnalazione di un'emergenza porta automaticamente all'autorizzazione: le aziende produttrici devono infatti presentare domanda di autorizzazione per emergenza fitosanitaria, corredata dai dati sperimentali per dimostrare l'efficacia e la sicurezza del prodotto per l'uomo e l'ambiente.


Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi

  • Portale del Ministero della Salute sulle autorizzazioni in deroga per emergenza fitosanitaria
  • Portale "Trovanorme"
  • Database Ue delle autorizzazioni di emergenza
  • Regolamento (CE) N. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE