Si chiama "Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro", è stato firmato il 2 luglio 2025 al Ministero del Lavoro dalle organizzazioni datoriali, tra le quali Coldiretti, Confagricoltura, Cia, le centrali cooperative Confocooperative, LegaCoop e Agci e i sindacati dei lavoratori Cgil, Cisl, Uil e Ugl, e rappresenta una vera e propria roadmap per inserire nuove misure anticaldo a tutela dei lavoratori più esposti alle elevate temperature che si raggiungono in estate e norme e tutela delle aziende che andranno incontro a sospensioni delle attività.

 

Il protocollo quadro servirà a dare legittimità agli accordi territoriali e di settore che ne deriveranno. In particolare è stato richiesto il supporto del Ministero del Lavoro per ottenere l'attivazione degli ammortizzatori sociali, anche in caso di lavoro stagionale, ove le condizioni climatiche dovessero imporre la sospensione del lavoro. Le norme sugli ammortizzatori sociali saranno inserite a breve nella legislazione per iniziativa del Governo.

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Inoltre, le parti hanno concordato che i datori di lavoro, fermo restando l'obbligo di dare attuazione alla normativa in vigore in tema di salute e sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n 81), "si riferiscono agli accordi attuativi del presente protocollo quadro eventualmente stipulati in sede nazionale, di categoria, territoriali o aziendali, per la condivisione delle esigenze di contenimento dei rischi derivanti dalle emergenze climatiche, tra le quali l'esposizione ad alte temperature, nell'ottica di una piena tutela delle condizioni psicofisiche delle lavoratrici e dei lavoratori".

 

I problemi legati al caldo, secondo il protocollo quadro, andranno ricondotti nella casistica della valutazione del rischio prevista dall'articolo 28 del Decreto Legislativo n 81 del 2008, e con particolare riferimento all'articolo 180 sul microclima. In pratica, ai sensi dell'articolo 29 del Dlgs 81/2008, il documento sui rischi aziendali dovrà essere aggiornato con le valutazioni previste dall'articolo 28.

 

Il protocollo rinvia ad ulteriori tavoli contrattuali "in ambito emergenziale" qualora lo richiedano "disposizioni eventualmente adottate dalle autorità" - un chiaro riferimento alle ordinanze di divieto di lavoro nelle ore più calde emanate dalle regioni italiane in questi giorni - per definire le "buone prassi e le misure necessarie e condivise per le realtà specifiche dei diversi settori, delle dimensioni aziendali, dei territori e dei processi industriali e lavorativi, che potranno diventare parte integrante dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti".

 

I temi oggetto degli interventi per quanto attiene le buone prassi sono:

  • informazione e formazione dei lavoratori
  • sorveglianza sanitaria
  • abbigliamento/indumenti/Dispositivi di Protezione Individuale
  • riorganizzazione turni e orari di lavoro.

Per le aziende potranno essere previsti - nel quadro degli accordi attuativi ai vari livelli - "criteri di premialità per le imprese aderenti, riconosciuti dall'Inail in relazione agli strumenti di incentivazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro individuati dalla normativa di riferimento, senza che questo comporti incrementi della spesa pubblica".

 

Il protocollo sarà aggiornato ogni sei mesi, nell'ambito della verifica dell'applicazione. A livello settoriale o territoriale potranno essere costituiti specifici gruppi di lavoro anche con il coinvolgimento delle Autorità Sanitarie Locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per la gestione delle emergenze climatiche.