Visto l'alto numero di imprese dotate di impianti di videosorveglianza, e il conseguente forte interesse per questo tema, il Garante privacy ha pubblicato delle Faq per rispondere ai principali quesiti emersi.

Vengono quindi affrontati diversi aspetti della videosorveglianza in azienda, che vediamo di seguito nel dettaglio.


Norme da rispettare

La videosorveglianza non riguarda solo la normativa privacy (Gdpr - Reg. Ue 2016/679), ma anche norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, o in materia di controllo a distanza dei lavoratori.


Parere del Garante privacy

Non serve il parere del garante per poter installare un impianto di videosorveglianza, in quanto è il titolare del trattamento dei dati che deve valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. In alcuni casi è necessario il parere positivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro.


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Le persone che transitano in prossimità delle telecamere devono essere informate, tramite apposito cartello, del fatto che saranno riprese.


Tempi di conservazione delle immagini

Le immagini registrate non possono essere conservate più a lungo di quanto necessario per le finalità per le quali sono acquisite. Quando la finalità è la protezione del patrimonio aziendale, di solito le immagini sono conservate per uno-due giorni. In alcuni casi è possibile aumentare tale tempo, ad esempio quando si deve dare seguito ad una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.


Valutazione di impatto preventiva

Quando il contesto, la finalità, la natura e la tecnologia adottati presentano un rischio elevato per le persone fisiche, è necessario fare una valutazione di impatto prima di poter installare le telecamere.


Installazione delle videocamere in azienda

Si può fare, ma a patto che l'angolo visuale delle riprese sia limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, parti comuni delle autorimesse) ovvero a zone di pertinenza di soggetti terzi. È vietato altresì riprendere aree pubbliche o di pubblico passaggio.

Per approfondimenti è possibile consultare la pagina web del Garante della privacy.

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