Le norme di prodotto sono regole di tipo tecnico o sulla sicurezza fissate a livello europeo o nazionale cui determinati beni devono essere conformi per poter legalmente essere immessi e circolare sul mercato europeo. Questa tematica si interseca con la sicurezza sui luoghi di lavoro poiché con l'impiego di beni e strumenti conformi alla normativa tecnica di progettazione si può assicurare il più alto livello di tutela del lavoratore.

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In particolare, rientra tra le responsabilità del datore di lavoro la messa a disposizione sul luogo di lavoro di macchinari, attrezzature e, soprattutto, Dispositivi di Protezione Individuali (Dpi) conformi alle norme di settore e agli standard minimi di sicurezza.

 

Procedendo per gradi, con l'articolo 18 lettera z del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) il legislatore ha previsto tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente quello di "aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione".

 

Prescrizione che trova poi specificazione, proprio con riferimento alla sicurezza dei mezzi di lavoro, nell'articolo 70 comma 1, che recita: "Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. 2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V".

 

Nel dettaglio poi le norme di prodotto possono essere le più varie a fronte della diversità dei lavori e delle attrezzature o dei prodotti utilizzati per il loro svolgimento (per esempio marcatura CE, certificazioni UNI EN ISO, normative sui prodotti chimici, eccetera).

 

Calando, però, le considerazioni fatte al comparto agricolo, settore in cui si fa largo impiego di strumentazioni o prodotti potenzialmente pericolosi per la sicurezza dei lavoratori, si possono ricordare le discipline su biocidi, fitosanitari, Presidi Medico Chirurgici (Pmc) e fertilizzanti, oppure la Direttiva Macchine CE 2006/42 che sarà a breve sostituita dal Regolamento UE 2023/1230.

 

In conclusione, il datore di lavoro deve sempre vigilare affinché le attrezzature e i prodotti forniti siano conformi alle norme di prodotto che, come visto, garantiscono per progettazione la loro sicurezza e utilizzabilità da parte dei lavoratori.

 

È importante ricordare che la giurisprudenza, ormai costante, ritiene il datore di lavoro responsabile tanto della verifica regolare della sicurezza e dell'adeguatezza delle macchine messe a disposizione che della valutazione di tutti i rischi collegati al loro utilizzo (Cassazione penale Sezione IV, 30 settembre 2016, n. 44327).

 

A cura di Rebecca Caporali dello Studio legale Landilex


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