Approvando con 494 voti favorevoli, 115 contrari e 84 astensioni la relazione di Giuseppe Castiglione (Ppe/De, It), il Parlamento suggerisce numerose modifiche alla proposta della Commissione sulla riforma dell'Ocm vino. Sebbene questi emendamenti non siano vincolanti, possono rappresentare un punto di riferimento per consentire ai ministri dell'agricoltura - che si riuniranno il 17 dicembre - di trovare un compromesso sugli aspetti della proposta che vedono divergere maggiormente i 27 Stati membri.
Il relatore ha affermato che la viticoltura europea "ha bisogno di un nuovo slancio". Se vogliamo continuare ad essere i leader mondiali del settore, "dobbiamo investire nel settore vitivinicolo e non si può non guardare al mercato, non si può non produrre per il mercato, non si può non penetrare il mercato con prodotti di eccellenza". Il testo proposto, ha poi spiegato, "è in grado di dare risposte valide ad esigenze comuni, ma anche di rispettare, esaltare e in alcuni casi di comporre le differenze tra le diverse realtà nazionali". Con il presupposto che "è necessario un cambiamento radicale di mentalità, di strategia produttiva: bisogna abbandonare la logica della quantità a favore delle produzioni di qualità, di eccellenza, in grado di esaltare le peculiarità nazionali, regionali, locali della viticoltura europea".
Prima di procedere al voto sugli emendamenti, con 87 voti favorevoli, 568 contrari e 18 astensioni, l'Aula ha bocciato la proposta avanzata dalla Gue/Ngl di respingere in toto la proposta della Commissione.
 
Pratiche enologiche: sì condizionato allo zuccheraggio e aiuti ai mosti
Il Parlamento non accoglie la proposta della Commissione volta a vietare in futuro il ricorso di zuccheraggio e reintroduce nel testo del regolamento una lista positiva delle pratiche enologiche ammesse nell'Unione europea, tra cui lo zuccheraggio (456 voti favorevoli, 214 contrari e 7 astensioni). Rifiuta inoltre il trasferimento di competenze dal Consiglio verso la Commissione per l'autorizzazione di nuove pratiche e si oppone al fatto che le pratiche enologiche dell'Organizzazione internazionale del vino - meno restrittive di quelle dell'Ue - possano applicarsi ai vini europei destinati all'esportazione.
All'aggiunta di zucchero per aumentare la gradazione alcolica del vino ricorrono attualmente 20 Stati membri su 27, soprattutto nell'Europa del Nord. I deputati - con 544 voti favorevoli, 120 contrari e 14 astensioni - suggeriscono che l'aggiunta possa essere ammessa unicamente "nelle regioni viticole nelle quali è tradizionalmente o eccezionalmente praticata (...) qualora, a causa di condizioni climatiche sfavorevoli, tale pratica sia necessaria per ottenere il titolo alcolometrico volumico minimo". 
Inoltre - con 569 voti favorevoli, 98 contrari e 13 astensioni - i deputati lasciano invariate le attuali percentuali di arricchimento (3,5% nelle zone A, 2,5% nelle zone B e 2% nelle zone C), ma propongono che, dopo lo studio d'impatto sulla riforma realizzato dalla Commissione, potrebbero essere adottate misure per ridurre gradualmente i limiti di aumento della gradazione alcolica fino al 2% nelle zone A e B e all'1% nelle zone C. Visto il vantaggio competitivo che discende dallo zuccheraggio, il Parlamento chiede di mantenere anche l'aiuto ai mosti di uve concentrati e ai mosti di uve concentrati rettificati prodotti nella Comunità, cui si ricorre per aumentare la gradazione alcolica e che la proposta della Commissione intende abolire. A suo parere, infatti, tale aiuto tutelerebbe una pratica enologica comune in molte regioni comunitarie, tenendo conto degli investimenti dei produttori ed evitando la possibile interruzione di flussi commerciali che determinerebbero una maggiore offerta del prodotto.
 
No alla liberalizzazione dei diritti di impianto
I deputati si oppongono alla proposta liberalizzazione dei diritti d'impianto a decorrere dal 1° gennaio 2014 per i vini protetti da denominazioni d'origine e da indicazioni geografiche. Per gli altri vini, invece, ritengono che la decisione di liberalizzare gli impianti debba essere presa alla luce di una valutazione d'impatto da realizzare entro la fine del 2012. Propongono le autorità regionali competenti in materia di potenziale viticolo possano continuare a vietare gli impianti, anche in futuro e a prescindere dall'eventuale liberalizzazione, "qualora una gran parte del loro territorio sia vincolato ad una o più denominazioni di origine o indicazioni geografiche" e "purché le regioni possano attestare che esiste già un equilibrio adeguato tra domanda e offerta". L'autorizzazione a mantenere il divieto di impianto in tali regioni spetterebbe alla Commissione. Gli Stati membri possono concedere diritti di reimpianto ai produttori che hanno estirpato una superficie vitata, ma non a quelli che lo hanno realizzato attingendo a un premio di estirpazione.

Estirpazione dei vigneti
Il Parlamento ha accolto l'idea del relatore di ridurre da cinque a tre anni la durata del programma di estirpazione volto a favorire coloro che intendono abbandonare il mercato, mantenendo la stessa dotazione complessiva dei premi istituiti a tal fine. Si tratterebbe di 510 milioni di euro per la campagna 2009/2010, 337 milioni nel 2010/2011 e 223 milioni nel 2011/2012 (contro, nella proposta iniziale, 430 milioni nel 2008/2009, 287 nel 2009/2010, 184 nel 2010/2011, 110 nel 2011/2012 e 59 nel 2012/2013). Gli Stati membri possono dichiarare inammissibili al regime di estirpazione vigneti situati in zone di montagna e in forte pendenza. Il Parlamento chiede di estendere tale possibilità anche alle "zone esposte al rischio di erosione" e alle «regioni costiere e insulari», in base a condizioni da determinare.

Denominazioni d'origine e indicazioni geografiche
La proposta di regolamento integra un nuovo regime per la designazione dei vini che hanno una connotazione geografica ben definita, ricalcando l'attuale normativa applicabile ai prodotti alimentari: le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche. I deputati accolgono con favore questa nuova impostazione, ma suggeriscono una serie di modifiche. Propongono che con "denominazione di origine" si intenda il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di uno Stato membro di dimensioni geografiche ridotte, che serve a designare un vino, un vino liquoroso, un vino spumante, un vino spumante gassificato, un vino frizzante, un vino di uve seccate o un vino di uve stramature, originario di questa regione, di questo luogo determinato o, in casi eccezionali, di questo Stato membro. Sia per le denominazioni d'origine sia per le indicazioni geografiche, insiste il Parlamento, la produzione, compresi la trasformazione, l'elaborazione e, se del caso, l'affinamento e l'imbottigliamento, deve aver luogo "nella zona geografica delimitata"
 
Etichettatura: no all'indicazione dell'anno del raccolto sui vini da tavola
Il Parlamento sottolinea che le regole di etichettatura devono tener conto della tutela degli interessi legittimi dei consumatori e dei produttori, del buon funzionamento del mercato interno e dello sviluppo di produzioni di qualità. Si dice contrario all'idea di autorizzare l'indicazione, sull'etichetta dei vini da tavola, dell'annata del raccolto, dei vitigni e di altre menzioni tradizionali complementari. Questa possibilità, a suo parere, deve essere riservata ai vini di qualità per evitare il rischio d'indurre in errore il consumatore. Di contro, ritiene che il nome dell'imbottigliatore e la sua località dovrebbero obbligatoriamente figurare sull'etichetta dei vini di denominazione o d'indicazione geografica.
I deputati propongono inoltre di sostituire l'indicazione obbligatoria della "provenienza" del vino con l'indicazione "dell'origine delle uve, dei mosti e del vino".
 
Programmi di sostegno nazionale: promuovere il vino europeo e la qualità
Per "istituire misure di sostegno capaci di rafforzare strutture competitive", la proposta della Commissione prevede l'elaborazione di programmi nazionali di sostegno finanziate dal bilancio Ue. I deputati precisano che l'assegnazione dei fondi deve essere realizzata sulla base di criteri di ripartizione storica, della superficie vitata e dell'andamento storico della produzione. Ma i fondi assegnati a ogni Stato membro, escluse le misure di promozione, non potranno essere inferiori al totale di cui ha beneficiato nel 2008 a fini di ristrutturazione. Spetta agli Stati membri definire la combinazione di misure definite a livello comunitario, che contemplano attività promozionali, ristrutturazione e riconversione dei vigneti, vendemmia verde, fondi di mutualizzazione e assicurazione del raccolto.
 
Prevenzione delle crisi
Al posto degli attuali aiuti alla distillazione di crisi che la Commissione intende sopprimere, i deputati chiedono che sia istituito, come compensazione per misure volte ad evitare eccedenze di produzione, un aiuto che prenderebbe la forma di un pagamento proporzionale alla riduzione delle quantità di uva o di vino prodotte. Per prevenzione delle crisi, i deputati, intendono tutte quelle pratiche colturali, agronomiche ed enologiche tese a contenere i quantitativi di produzione delle uve o a ridurre le rese di trasformazione delle uve in vini. Ogni Stato membro, sulla base delle proprie specificità, dovrebbe scegliere le pratiche idonee al raggiungimento di tali fini.
 
Prestazioni viniche: i sottoprodotti in distilleria
Per motivi di qualità e di protezione dell'ambiente, i deputati chiedono il mantenimento, nel nuovo regolamento, dell'obbligo di raccogliere e poi trattare in distilleria tutti i sottoprodotti della vinificazione. Un emendamento vieta quindi la sovrappressione delle uve, la pressatura delle fecce di vino e la rifermentazione delle vinacce per scopi diversi dalla distillazione. Sono però previste delle deroghe per talune categorie di produttori e per regioni produttive. Chi ha proceduto alla vinificazione dovrà consegnare alla distillazione tutti i sottoprodotti ottenuti. E' poi introdotto un aiuto per i distillatori che raccolgono e trattano questi sottoprodotti riducendo notevolmente l'intervento finanziario comunitario, ed è precisato che in nessun caso l'alcol così ottenuto potrà essere destinato al consumo umano.
 
Applicazione della riforma
Il Parlamento ritiene irrealizzabile lo scadenzario proposto dalla Commissione per l'entrata in vigore del regolamento - ossia il 1° agosto 2008, data di apertura della prossima campagna viticola. Propone quindi di rinviare questa data di un anno, al 1° agosto 2009, anche per dare il tempo necessario all'elaborazione dei programmi nazionali.