La Cia evidenzia che possono essere ristrutturati tutti i crediti ceduti alla Scci maturati fino 31 dicembre 2004 con esclusione di quelli riferibili a periodi precedenti derivanti da denunce di iscrizione variazione, o da accertamenti ispettivi messi a ruolo dal primo gennaio 2005 in poi. Esclusi anche i crediti oggetto di sospensione per calamità e quelli per impiegati agricoli. Possono ristrutturare i debiti previdenziali, rileva sempre la Cia, i titolari di aziende agricole singole o associate che versano, per se stessi o per i propri dipendenti, contributi previdenziali e assicurativi alla gestione agricoltura. L’adesione può essere definita dal debitore, presso le sedi delle organizzazioni professionali agricole con le seguenti modalità: l’operatore dell’associazione, dopo aver acquisito il Car (Codice assistenza ristrutturazione), da ritirare all’Inps, da parte del debitore o da parte dell’operatore stesso, verifica le partite debitorie che risultano nella banca dati e procede all’adesione o, in alternativa, chiede la rettifica delle posizioni stesse presso la sede Inps competente, prima di definire l’adesione.
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