Il regolamento (CE) n. 21/2004 stabilisce l'obbligatorietà, dal 31 dicembre 2009, dell' identificazione elettronica di tutti gli animali nati dopo tale data.
Tuttavia, per il primo anno dopo il 31 dicembre 2009, la maggior parte degli animali sarà identificata solo con identificatori convenzionali non elettronici poiché tali animali saranno nati prima di quella data. Durante questo anno gli animali identificati sia con mezzi elettronici che convenzionali, saranno trasportati e trattati insieme.
La Commissione europea ha così ritenuto opportuno rinviare al 1 gennaio 2011 la data a partire dalla quale il documento di trasporto deve contenere il codice singolo di identificazione di ciascun animale (Regolamento CE n. 933/2008). La data a partire dalla quale il documento di trasporto dovrà contenere singoli codici animali viene così posticipata al momento in cui una parte sostanziale della popolazione ovina e caprina sarà già stata identificata con mezzi elettronici.
Secondo la Commissione, sarebbe gravoso per gli operatori separare i pochi animali con identificatori elettronici e registrare i loro singoli codici. Altrettanto oneroso sarebbe chiedere l'installazione di sistemi elettronici di lettura per registrazioni singole quando la maggior parte degli animali trasportati continua a essere identificata con marchi auricolari convenzionali non elettronici.
Riguardo all'obbligo di registrare i singoli codici animali nel documento di trasporto si dovrà tener conto della particolare situazione degli animali nati prima del 1 gennaio 2010. I rischi connessi al trasporto di tali animali a un impianto di macellazione sono pochi e non giustificano l'onere amministrativo supplementare che tale obbligo impone. Animali trasportati direttamente a un macello vanno perciò sottratti a tale obbligo, indipendentemente dalla data del loro trasporto.
Anche se gli animali nati prima del 1 gennaio 2010 rappresentano ancora una parte sostanziale della popolazione ovina e caprina nel 2011, i rischi legati al loro trasporto continueranno a diminuire in proporzione alla diminuzione del numero di tali animali fino al 31 dicembre 2011. I trasporti di tali animali vanno dunque esentati dall'obbligo di registrare singoli codici animali nel documento di trasporto fino al 31 dicembre 2011.Le disposizioni transitorie stabilite dal Regolamento 933/2008 entreranno in vigore il 14 ottobre.