Con Decreto regionale 2203 del 5 marzo 2008, la regione Lombardia ha revocato le misure di prevenzione contro la diffusione della malattia vescicolare del suino introdotte dai precedenti decreti regionali 8064/2007, 8393/2007 e 9348/2007. Sono state pertanto revocate anche le disposizioni che bloccavano la provincia di Brescia. Il provvedimento è stato adottato in seguito alla conclusione degli accertamenti sanitari prescritti dall'Unione europea in tutte le aziende suinicole bresciane ed alla nuova Decisione di modifica della 2005/779/CE, approvata all'unanimità lo scorso 4 marzo dai membri il Comitato della catena alimentare. Questa nuova Decisione comunitaria infatti, pur mantenendo tutte le prescrizioni relative alla sospensione dell’accreditamento a livello provinciale (v. osservatorio n. 138 del 28/1/2008), non riporta più gli emendamenti agli allegati alla Decisione 2005/779/CE (pdf), che disponevano la sospensione dell'accreditamento per la malattia Vescicolare Suina per la provincia di Brescia.
In sostanza, per effetto del recente provvedimento comunitario, oggi le province italiane non riconosciute indenni dalla malattia vescicolare del suino sono tutte le province delle regioni Abruzzo, Campania, Calabria, Sicilia. Nell'elenco non compare più la provincia di Brescia. La regione Lombardia con il Decreto del 5 marzo scorso, ha comunque introdotto alcune misure precauzionali per evitare il ripetersi di crisi sanitarie analoghe a quella appena conclusa. Si riportano quindi le nuove disposizioni regionali: lo spostamento di suini dagli allevamenti ubicati in Lombardia è consentito esclusivamente a partire da aziende accreditate per la malattia Vescicolare Suina; tutti i suini che si spostano da un allevamento situato in Lombardia devono essere sottoposti a visita clinica nelle 48 ore precedenti il carico. Sul modello 4 il Servizio veterinario deve indicare l'esito favorevole della visita e l'ultima data di controllo sierologico dell'azienda; tutte le partite di suini da trasportare debbono essere avviate direttamente al luogo di destinazione senza tappe intermedie (divieto di carichi multipli); i suini introdotti nelle stalle di sosta possono essere destinati esclusivamente e direttamente ad un macello; gli scarti (animali sottopeso o con patologie o esiti che ne determinino l’invio alla macellazione) e gli animali da riproduzione a fine carriera possono essere movimentati dall’allevamento con destinazione esclusiva e diretta al macello; questi suini devono essere identificati anche mediante una marca auricolare che riporti il codice aziendale dell'ultimo allevamento in cui sono transitati. Tutti i macelli di suini devono garantire la pulizia e la disinfezione dei locali dove sostano gli animali e li devono svuotare almeno una volta la settimana, macellando tutti gli animali presenti.