A causa dei rischi di contagio per l'uomo attraverso l'assunzione di carni crude provenienti da pollame infetto da virus dell'influenza aviaria, è necessario mantenere elevato il sistema di controllo e di tracciabilità.
Il ministro della Salute ha così confermato l'etichettatura di origine per le carni fresche di pollo, accogliendo così 'soltanto parzialmente' le osservazioni della Commissione europea che aveva contestato l'indicazione obbligatoria del paese di origine e avviato procedure di infrazione. (Ordinanza 17 Dicembre 2007 - 'Modifiche alle norme di etichettatura di cui all'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni, concernente: 'Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile' - GU n. 302 del 31-12-2007).
Lo scopo del provvedimento è di assicurare alle autorità di controllo e agli operatori del settore alimentare la possibilità di rintracciare con immediatezza e la massima tempestività i prodotti che presentano un rischio per la salute in ogni fase del processo produttivo. Essendo ancora diffuso su scala mondiale il rischio-aviaria, il ministero ha disposto alcune modifiche all'Ordinanza del 26 agosto 2005 riscrivendone l'articolo 3, appunto relativo alle informazioni obbligatorie in etichetta da applicarsi alle carni di pollame, alle carni di selvaggina da penna oggetto di attività venatoria e alla selvaggina da penna allevata e ai ratiti di cui all'Allegato I del Regolamento (CE) 853/200(pdf). Ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffusive delle specie avicole, anche a carattere zoonosico, gli operatori del settore alimentare che trattano carni avicole devono riportare in etichetta le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5 dell'ordinanza del 26 agosto 2005. Fra queste la contestata sigla It che secondo la Ue altererebbe le regole europee della concorrenza.