L'Abruzzo, con la determinazione della giunta regionale 314/2021, ha stabilito le nuove norme per l'uso agronomico dei reflui zootecnici e agroalimentari.

La nuova normativa rientra nel lavoro di revisione e aggiornamento del programma di azione per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati e riguarda l'uso dei liquami zootecnici e del letame, del digestato anaerobico e dei reflui delle aziende agroalimentari.

La nuova normativa indica chi deve rispettare le nuove regole, e quali sono gli adempimenti burocratici da fare e le linee guida per la corretta applicazione dei reflui al terreno. Vediamoli.
 

A chi è rivolta la normativa

La nuova normativa è rivolta o alle aziende agricole e zootecniche, alle piccole aziende agroalimentari, alle aziende soggette ad autorizzazione integrata ambientale e agli impianti di digestione anaerobica che producono e utilizzano reflui.

La normativa è rivolta anche alle aziende frutticole e orticole che pur non producendo i reflui, utilizzano fertilizzanti azotati.

Queste aziende devono dotarsi di un Piano di utilizzazione agronomica (Pua), devono comunicare al comune di competenza l'uso e la movimentazione dei reflui e devono tenere un registro delle utilizzazioni.


Il Piano di utilizzazione agronomica

Questo documento deve indicare come e dove vengono utilizzati i liquami e i reflui, deve essere presentato alla regione entro il 31 luglio (può essere aggiornato entro la fine dell'annata agraria). Ha poi una durata di cinque anni e deve essere conservato in azienda per altri quattro dopo la sua scadenza.

Sono obbligate a presentare il Pua tutte le aziende che usano più di 3000 chilogrammi di azoto complessivo l'anno in zona a vincolo nitrati, o che hanno almeno 1 ettaro a colture ortive o frutticole, che hanno un allevamento di bovini di più di 500 Uba o che sono soggette all'autorizzazione integrata ambientale.


Comunicazione al comune

Le aziende che usano i reflui, liquami, letami e digestati, sono tenute a fare una comunicazione al Suap del comune dove sono la maggior parte dei terreni, indicando la quantità di prodotti e dei campi in cui andranno a distribuirli utilizzando l'apposita modulistica scaricabile anche alla fine di questo articolo.

La comunicazione deve essere fatta almeno trenta giorni prima dello spandimento in campo e deve essere coerente con il Piano di utilizzazione agronomica.

Sono esonerate dalla comunicazione le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto inferiore a 3000 chilogrammi in zona non vulnerabile ai nitrati o inferiore a 1000 chilogrammi in zone a vincolo nitrati.


Registro delle utilizzazioni

Ad ogni spandimento deve essere poi compilato il registro delle utilizzazioni, composto da fogli numerati e datato e vidimato dalla regione, o utilizzando una registrazione informatica che sarà messa a punto della regione.

La registrazione deve essere fatta entro trenta giorni dopo la somministrazione in campo e deve dimostrare la coerenza con il Piano di utilizzazione agronomica e con la comunicazione al Suap.


Quantità e modalità di somministrazione

La normativa inoltre prevede le modalità e le quantità massime di somministrazione nelle zone non soggette a vincolo nitrati e in quelle soggette al vincolo.

Zone non soggette a vincolo nitrati
In queste zone i reflui, i liquami e gli altri prodotti devono essere somministrati in modo omogeneo e accurato per evitare ruscellamenti e percolazioni i una dose massima di 340 chilogrammi di azoto organico ad ettaro all'anno, comprese le eventuali deiezioni degli animali al pascolo.

Zone a vincoli nitrati
Nelle zone soggette al vincolo nitrati la quantità massima di azoto organico per ettaro per anno non deve essere superiore a 170 chilogrammi, comprese le deiezione degli animali a pascolo.


Divieti di somministrazione

In ogni caso è sempre vietato spandere liquami, reflui e altri prodotti del genere in superfici non agricole, ad esempio nei boschi, nelle zone destinate all'allevamento brado e semi brado, sui terreni ghiacciati e non devono venire a contatto con i prodotti agricoli già in campo destinati al consumo umano.

Le somministrazioni dei liquami e dei reflui e digestati impalpabili devono essere fatte entro 10 metri dai canali, corsi d'acqua e arenili e entro 20 metri da calanchi, inghiottitoi o doline carsiche.

In caso di letame e digestati palpabili, le distanze dai corsi d'acqua canali e arenili può essere ridotta a 5 metri.

La normativa comprende infine anche le modalità di trasporto e di stoccaggio temporaneo dei vari prodotti.

Per maggiori informazioni e dettagli si rimanda al testo completo della normativa e alla modulistica.