La quotidiana consultazione del sito della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea spesso ci spinge a osservare cosa succede nel mondo dei biocidi, dove vengono spesso utilizzate le stesse sostanze attive contenute negli agrofarmaci. Gli ultimi provvedimenti di iscrizione nell'allegato 1 della direttiva Biocidi riguardano sia sostanze a noi già note quali il propiconazolo, fungicida triazolico approvato in Europa nel 2003, e il thiametoxam, iscritto in “Annex 1” nel 2007, ma anche soluzioni estremamente particolari quali il “biossido di carbonio” (detta più correntemente anidride carbonica), sinora prevalentemente noto quale principale causa dell'effetto serra.
Il propiconazolo è stato iscritto nell'allegato 1 della direttiva biocidi (98/8/EC), come preservante del legno. Tra le criticità riscontrate durante la valutazione del dossier figurano gli effetti sugli operatori, il suolo e gli organismi acquatici. Per gli operatori è previsto l'utilizzo di adeguati mezzi di protezione individuale durante l'impiego mentre per proteggere il suolo e gli organismi acquatici si vieta l'utilizzo del prodotto in trattamenti in ambienti esterni e/o potenzialmente esposti agli agenti atmosferici, a meno che non vengano presentati studi che ne dimostrino la sicurezza anche in questi scenari.
Anche l'insetticida Thiametoxam è stato approvato in Europa come preservante del legno, con le identiche prescrizioni previste per il propiconazolo in termine di protezione degli operatori, del suolo e degli organismi acquatici.
Il biossido di carbonio è stato valutato sia come insetticida che come rodenticida, entrambi applicati mediante fumigazione. L'impiego come insetticida ha evidenziato grandi criticità per gli operatori, in quanto l'esposizione calcolata era troppo vicina al limite di tollerabilità e quindi è rimasto solamente l'impiego come rodenticida, usato evidentemente con modalità meno critiche e sicuramente compatibili anche con il citato “effetto serra”.
L'utilizzo di “commodities”1 come questa per la difesa dai fitoparassiti in agricoltura è quasi sempre rimasta confinata alle produzioni biologiche e non è mai stata ufficializzata dalla concessione di autorizzazioni all'immissione in commercio da parte delle autorità competenti (ministero della Salute in Italia), complice anche la mancanza di una normativa apposita. Il nuovo regolamento sugli agrofarmaci che sostituirà la direttiva 91/414 dovrebbe colmare, almeno in parte, questa lacuna.
1Il termine “commodity” in questo caso viene utilizzato per indicare sostanze di utilizzo comune o presenti in grande quantità nell'ambiente come ad esempio l'acqua, l'etanolo e l'anidride carbonica e non principi attivi con brevetto e protezione dati scaduti, come più correntemente adottato nella filiera degli agrofarmaci
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