Il nuovo regolamento Ce del 28 giugno 2007 relativo al metodo di produzione biologico entra in vigore il 27 luglio 2007 ed è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2009. La premessa di questa normativa considera il fatto che "il contributo del settore dell’agricoltura biologica è in aumento nella maggior parte degli Stati membri. La domanda dei consumatori è cresciuta notevolmente negli ultimi anni. Le recenti riforme della politica agricola comune, con l’accento da esse posto sull’orientamento al mercato e sull’offerta di prodotti di qualità confacenti alle esigenze dei consumatori, saranno probabilmente un’ulteriore stimolo per il mercato dei prodotti biologici. In questo contesto, la normativa sulla produzione biologica assume una funzione sempre più rilevante nell’ambito della politica agricola ed è strettamente correlata all’evoluzione dei mercati agricoli."

La struttura del regolamento


TITOLO I: OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1 - Oggetto e campo di applicazione
Articolo 2 - Definizioni

TITOLO II: OBIETTIVI E PRINCIPI DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA
Articolo 3 - Obiettivi
Articolo 4 - Principi generali
Articolo 5 - Principi specifici applicabili all’agricoltura
Articolo 6 - Principi specifici applicabili alla trasformazione di alimenti biologici
Articolo 7 - Principi specifici applicabili alla trasformazione di mangimi biologici

TITOLO III: NORME DI PRODUZIONE
CAPO 1: Norme generali di produzione
Articolo 8 - Requisiti generali
Articolo 9 - Divieto di uso di OGM
Articolo 10 - Divieto di utilizzare radiazioni ionizzanti

CAPO 2: Produzione agricola
Articolo 11 - Norme generali di produzione agricola
Articolo 12 - Norme di produzione vegetale
Articolo 13 - Norme di produzione delle alghe marine
Articolo 14 - Norme di produzione animale
Articolo 15 - Norme di produzione per animali d’acquacoltura
Articolo 16 - Prodotti e sostanze usati in agricoltura e criteri per l’autorizzazione
Articolo 17 - Conversione

CAPO 3: Produzione di mangimi trasformati
Articolo 18 - Norme generali applicabili alla produzione di mangimi trasformati

CAPO 4: Produzione di alimenti trasformati
Articolo 19 - Norme generali applicabili alla produzione di alimenti trasformati
Articolo 20 - Norme generali applicabili alla produzione di lievito biologico
Articolo 21 - Criteri per taluni prodotti e sostanze nella trasformazione

CAPO 5: Flessibilità
Articolo 22 - Norme di produzione eccezionali

TITOLO IV: ETICHETTATURA
Articolo 23 - Uso di termini riferiti alla produzione biologica
Articolo 24 - Indicazioni obbligatorie
Articolo 25 - Loghi di produzione biologica
Articolo 26 - Prescrizioni specif iche in materia di etichettatura

TITOLO V: CONTROLLI
Articolo 27 - Sistema di controllo
Articolo 28 - Adesione al sistema di controllo
Articolo 29 - Documento giustificativo
Articolo 30 - Misure in caso di irregolarità e infrazioni
Articolo 31 - Scambio di informazioni

TITOLO VI: SCAMBI CON I PAESI TERZI
Articolo 32 - Importazioni di prodotti conformi
Articolo 33 - Importazioni di prodotti che offrono garanzie equivalenti

TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 34 - Libera circolazione dei prodotti biologici
Articolo 35 - Trasmissione di informazioni alla Commissione
Articolo 36 - Informazioni statistiche
Articolo 37 - Comitato per la produzione biologica
Articolo 38 - Norme di attuazione
Articolo 39 - Abrogazione del regolamento (CEE) n. 2092/91
Articolo 40 - Misure transitorie
Articolo 41 - Relazione al Consiglio
Articolo 42 - Entrata in vigore e applicazione