Nel panorama normativo europeo dedicato alla sicurezza e alla regolamentazione delle macchine agricole, si è recentemente inserito il nuovo Regolamento Macchine (UE 2023/1230),  approvato il 29 giugno 2023, che rappresenta un passo significativo verso l'armonizzazione tra gli stati delle procedure di commercializzazione delle macchine mobili.

 

Il Regolamento entrerà in vigore il 20 gennaio 2027 sostituirà la Direttiva Macchine 2006/42/CE (valida fino ad allora), introducendo nuovi requisiti e standard. A differenza del precedente Documento che aveva richiesto ad ogni stato membro l'attuazione attraverso normative nazionali, il nuovo Regolamento sarà già direttamente applicabile e vincolante senza ulteriori trasposizioni.

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L'obiettivo è fornire un quadro normativo chiaro e dettagliato che possa rispondere alle esigenze di settori in continua evoluzione tecnologica. Non a caso le maggiori novità riguardano principalmente aspetti legati alle nuove tecnologie autonome e alla sicurezza delle macchine tradizionali. Analizziamole con ordine.

 

Cronistoria e prossime tappe per l'adozione del Regolamento macchine

Cronistoria e prossime tappe per l'adozione del Regolamento macchine

(Fonte foto: Quadra)

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Spazio ad intelligenza artificiale e automazione

Il Regolamento introduce diverse modifiche che influenzeranno non poco il futuro della meccanizzazione agricola. In un contesto dove fino ad oggi, nella normativa non veniva contemplato nessuno di questi aspetti, fanno la loro comparsa temi legati all’automazione e alla robotica.

 

Entrano così tra le componenti di sicurezza elencate nel Regolamento, anche tutti quei sistemi "dotati di un comportamento integralmente o parzialmente auto evolutivo che utilizzano approcci di apprendimento automatico". In altre parole, tutti gli elementi che per aumentare la sicurezza operativa delle macchine sfruttano la potenzialità del machine learning (ML) e dell'intelligenza artificiale (AI).

 

Ma l'introduzione più importante è probabilmente quella di macchina mobile autonoma - nell'intero Documento non si cita mai la generica parola robot - definita come "macchina mobile che dispone di una modalità autonoma nel contesto della quale, tutte le funzioni essenziali di sicurezza della macchina mobile sono assicurate nella sua zona, per le operazioni di spostamento e lavorazione senza l’interazione permanente di un operatore".

 

Le macchine autonome con funzionalità di auto apprendimento (AI e ML) e i sistemi di sicurezza basati su intelligenza artificiale, sono considerati macchine ad alto rischio di tipo A per le quali, prima dell'immissione sul mercato è necessario che un ente certificatore esterno ne confermi la conformità al Regolamento.

 

Sicurezza e autonomia, nessun robot fuori controllo

Il Documento sottolinea che i rischi legati all'impiego di questo tipo di macchine, possono variare nel tempo a causa del comportamento auto evolutivo. Per questo, è necessario che i robot siano progettati per funzionare con livelli variabili di autonomia.

 

Semplificando:

  • le macchine non devono andare oltre il compito e lo spazio di movimento predefiniti (zone delimitate virtualmente o fisicamente);
  • devono registrare tutti i dati relativi ai processi decisionali messi in atto (da conservare per almeno 1 anno);
  • l'operatore deve poter intervenire in tempo reale per correggere eventuali errori.

 

Sul mercato sono già disponibili diversi robot autonomi per il mondo agricolo

Sul mercato sono già disponibili diversi robot autonomi per il mondo agricolo
(Fonte foto: AgroNotizie)

 

Supervisione ora anche da remoto

Per quest'ultimo aspetto, il Regolamento fornisce anche due nuove definizioni, quella di supervisore: "un operatore competente incaricato della supervisione della macchina mobile autonoma" e quella di supervisione"sorveglianza non permanente da remoto della macchina mobile autonoma mediante un dispositivo che consente di ricevere informazioni o avvisi e di trasmettere ordini limitati alla macchina".

 

In particolare, il dispositivo di supervisione deve consentire solo l'arresto e l'avvio della macchina da remoto e, al massimo, lo spostamento in una posizione di sicurezza. Il tutto deve avvenire solo quando l'operatore può vedere, direttamente o indirettamente, la zona di movimento della macchina.

 

La macchina stessa non deve poter operare se la supervisione non è attiva, deve sempre informare il supervisore del suo stato e avvisarlo in caso di situazioni di pericolo. Qualsiasi guasto a componenti, interruzione di alimentazione o perdita di segnale, non deve incidere sulla sicurezza della macchina.

 

Attenzione all'interazione uomo macchina 

Nel Regolamento c'è spazio anche per concetti del tutto nuovi.

Se dovremo abituarci a vedere sempre più mezzi autonomi intorno a noi, ecco che il rapporto con gli operatori umani - ancora presenti in campo, almeno per ora - diventa un aspetto da non trascurare.

 

È importante considerare i rischi e lo stress psicologico che potrebbero nascere in caso di condivisione dello spazio di lavoro.

 

Citando il Regolamento, i costruttori devono adeguare le loro macchine "affinché rispondano alle persone adeguatamente e appropriatamente (ad esempio verbalmente attraverso parole e non verbalmente attraverso gesti, espressioni o movimenti) e comunichino le loro azioni pianificate (ad esempio cosa faranno e perché) agli operatori in maniera comprensibile". Nei robot agricoli, un esempio potrebbe essere l'adozione di indicatori di direzione luminosi.

 

Nel prossimo futuro potremo assistere alla presenza simultanea di operatori umani e robot in campo

Nel prossimo futuro potremo assistere alla presenza simultanea di operatori umani e robot in campo

(Fonte foto: Freepik)

 

In ogni caso, le macchine mobili devono essere dotate di dispositivi per il rilevamento di persone e ostacoli sempre in funzione, sia durante lo svolgimento delle attività sia durante gli spostamenti "non operativi", come durante il rientro verso la postazione di ricarica o stallo.

 

Sicurezza: cosa devono garantire le nuove macchine?

Se quanto visto fin'ora riguarda prettamente le nuove macchine autonome e i sistemi autoevolutivi, con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento macchine vengono introdotte anche una serie di indicazioni ad ampio spettro sul tema della sicurezza. Novità che riguardano sia i nuovi robot ma anche e soprattutto le macchine tradizionali come trattori e attrezzature.

 

Una grossa parte delle modifiche introdotte dal Regolamento, rispetto alla Direttiva precedente, riguarda infatti la sicurezza di macchine e sistemi (non autonomi).

 

Utilizzo, stretta sui dispositivi di sicurezza

Poco legato ai temi di innovazione tecnologica ma argomento molto attuale, specialmente in Italia, il Regolamento definisce alcuni ulteriori obblighi per ridurre il rischio di ribaltamento dei mezzi

 

Qualora esista un rischio per gli operatori o altre persone trasportate, di essere schiacciate tra elementi della macchina e l’ambiente circostante, in caso di ribaltamento o rovesciamento laterale, il costruttore deve rispettare due nuovi obblighi: "non deve essere possibile lo spostamento della macchina laddove [...] non sia utilizzato un sistema di ritenuta (anti ribaltamento Ndr.)" e "deve essere emesso un segnale visivo e sonoro per avvisare il conducente in posizione di guida quando il sistema di ritenuta non è in uso".

 

Ulteriore aggiunta è relativa al soccorso d'emergenza: nel caso di macchine che prevedono la presenza di un operatore al loro interno, queste devono presentare accessi dimensionati in modo da rendere possibile l'uso di attrezzature di soccorso.

 

Simulatore di ribaltamento utilizzato da Federacma sul suo stand di Eima 2022, per sensibilizzare sull’importanza dell'uso dei roll bar

Simulatore di ribaltamento utilizzato da Federacma sul suo stand di Eima 2022, per sensibilizzare sull’importanza dell'uso dei roll bar

(Fonte foto: AgroNotizie)

 

Attenzione alla modifica delle macchine

Il Regolamento ha incluso una nuova definizione di modifica sostanziale, ovvero la modifica di una macchina non prevista o pianificata dal costruttore, mediante mezzi fisici o digitali, dopo che questa è stata immessa sul mercato e che ne pregiudichi la sicurezza. La modifica incide sulla sicurezza se richiede l'aggiunta di nuovi dispositivi di protezione o l'adozione di misure supplementari. 

 

In ogni caso la persona che effettua la modifica - considerata alla pari di un fabbricante - dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che la macchina interessata sia conforme ai requisiti del Regolamento. Ma attenzione, se la modifica è fatta per uso proprio da un utilizzatore non professionale questo non è considerato un fabbricante e non è soggetto agli obblighi del Regolamento.

 

Attacchi informatici, macchine al sicuro dagli hacker 

Introdotto anche il tema della cybersicurezza: tralasciando il ramo della sicurezza informatica dei dati - su cui il Regolamento non si sofferma - consideriamo solo quella delle macchine mobili. Qualunque variazione, legittima o illegittima, a componenti, software o sistemi di controllo risalente agli ultimi 5 anni deve essere tracciata e registrata.

 

La normativa specifica anche che i costruttori sono tenuti a fornire sistemi di comando in grado di resistere a possibili manomissioni, accidentali o intenzionali, anche da parte di terzi. Software e dati critici per la sicurezza devono essere anch'essi protetti, così come anche le componenti hardware, ad esempio i sensori sul veicolo.

 

Istruzioni più chiare e complete

Con il nuovo Regolamento, le istruzioni possono essere fornite in formato digitale mentre il formato cartaceo è reso disponibile entro un mese dell'acquisto su richiesta e in modo gratuito. Nel caso di una macchina destinata a utilizzatori non professionali - per uso personale o domestico non legato ad attività commerciale, di produzione o di servizio - il costruttore fornisce, in formato cartaceo, le informazioni essenziali sulla sicurezza.

 

La modalità di accesso deve essere riportata sulla macchina, sull'imballaggio o allegata. Il formato deve consentire all'utilizzatore di scaricare e stampare il contenuto che deve essere accessibile online per l'intero ciclo di vita della macchina e per un periodo di almeno 10 anni.

 

Cambia anche la lingua delle istruzioni che passa - citando il Regolamento - da "la o le lingue comunitarie ufficiali dello Stato membro" a "una lingua facilmente comprensibile dagli utilizzatori, secondo quanto stabilito dallo Stato membro"

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