Ancora dubbi sull'articolo 62, di cui abbiamo ampiamente trattato nelle scorse settimane su Agronotizie, in particolare qui e qui.
Gli esperti di ConsulenzaAgricola.it rispondo di seguito al quesito del nostro lettore, Adriano Smania, che si occupa di parchi e giardini.


"Da anni (oltre 25 anni) mi occupo di progettazione realizzazione e cura di parchi e giardini, i miei clienti sono per l'80% privati e la rimanenza Amministrazioni Pubbliche.
"Io sono ben contento di pagare i miei fornitori di piante in vaso o di sementi o di manti erbosi in zolla nei tempi che l'articolo 62 prevede. Ma ho un serio problema.
I privati pagano quando ne hanno voglia, e vi lascio intendere Le Amministrazione Puppliche quando pagano.
Risultato: faccio da banca per i miei clienti. Mi domando perché la filiera, nel caso di aziende artigiane come la mia (e vi posso garantire che sono moltissime in Italia) non è stata chiusa sino all'ultimo utilizzatore come il committente privato!!? Perché non posso specificare nella fattura, la dicitura di codesto articolo e pretendere che il committente finale (privato) mi paghi nei tempi prestabiliti dall'articolo?
Forse si è pensato solo alla Grande distribuzione e non alle piccole imprese artigiane che operano nel settore del verde?
Tutto questo sta mettendo in crisi i miei colleghi e i fornitori dei prodotti che ho citato pocanzi.
Posso assicurare che chi ha mantenuto il mercato della posa delle piante e di altri prodotti citati, in questo periodo di crisi, non sono stati i GardenShoop, ma le piccole imprese come la mia.
Distinti Saluti".
Adriano Smania


Le disposizioni di cui all’art. 62 della legge 24/03/2012 n. 27 hanno introdotto pesanti sanzioni (da 500 a 500.000 Euro) nel caso in cui l’acquirente dei prodotti agroalimentari non rispetti i termini di pagamento dettati dalla citata disposizione (30 o 60 giorni decorrente dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura a seconda che oggetto della compravendita siano prodotti deteriorabili o non deteriorabili).
Le disposizioni in commento non trovano applicazione nelle seguenti ipotesi:
·       cessioni di prodotti agricoli e alimentari che intercorrono fra imprenditori agricoli. Per imprenditori agricoli devono intendersi i soggetti che esercito le attività di cui all’art. 2135 c.c. e le cooperative agricole ed i loro consorzi).
·       cessioni  di prodotti agricoli e alimentari effettuate nei confronti di soggetti privati (non operanti in regime di impresa)
·       cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, in cui la consegna sia contestuale al pagamento del prezzo.
Come sopra precisato, le compravendite di prodotti agricoli e alimentari effettuate nei confronti di soggetti privati sono escluse dall’applicazione della norma in esame e, conseguentemente, anche dall’applicazione delle relative sanzioni per i ritardi nei pagamenti.
L’esclusione dei soggetti privati è riconducibile alla ratio della disposizione, finalizzata ad evitare che le imprese della filiera che si trovano in una posizione contrattuale dominante, impongano condizioni di vendita inique.
Diversamente dai soggetti privati, la Pubblica amministrazione non è esclusa dalle regole dettate dall’art. 62; pertanto i ritardi nei pagamenti non sono imputabili alla norma in esame, ma alla pubblica amministrazione stessa, tristemente nota per essere estremamente tassativa nel recupero dei propri crediti, ma non altrettanto virtuosa nel pagamento dei propri fornitori.
Inoltre, si ricorda che il DLgs 231/2002, così come modificato dal D.Lgs 192/2012, ha introdotto gravosi interessi di mora nel caso di ritardo nei pagamenti in tutte le transazioni commerciali fra imprese o fra imprese e pubblica amministrazione. Tale disposizione di carattere generale trova applicazione solo nelle ipotesi in cui operino le cause di esclusione dell’art. 62 (ad esempio compravendita tra imprese agricole), ma non per le compravendite con i soggetti privati.
Ciò premesso, si ritiene che la norma in esame sia un provvedimento assolutamente necessario al fine di regolamentare un settore ormai in balia della grande distribuzione, in grado di dettare le regole del mercato in spregio dei principi generali di concorrenza fra le imprese.
La crisi di liquidità che attanagli tutte le aziende italiane a qualsiasi livello è un problema che va ben oltre le problematiche legate all'applicazione dell'art. 62.

 
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