ConsulenzaAgricola.it interviene in merito alla complessa vicenda normativa che riguarda l'articolo 62 e, in una appostia circolare, fa chiarezza.

Dopo la "smentita" del Mipaaf sulla tacita "abrogazione" del provvedimento voluto dal ministero dello Sviluppo economico, gli esperti di ConsulenzaAgricola.it ribadiscono quanto affermato fin dall'inizio.

In sostanza, l’Ufficio Legislativo del Mipaaf ritiene che l’art. 62 non sia stato in alcun modo inciso, né dall’entrata in vigore del decreto legislativo 192/2012, né dalla Direttiva 2011/7/UE e che, pertanto, mantenga piena efficacia, sulla base delle seguenti motivazioni.

1) Principio di specialità
L’art. 62 riguardante la “Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari” si pone in un rapporto di specialità rispetto alla previsione di contenuto più generale del decreto legislativo 192/2012 che dà attuazione alla direttiva 2011/7/UE relativa alla “lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
La “cessione del prodotto agricolo e agroalimentare” è una categoria specifica rispetto alle “transazioni commerciali”, genericamente intese come contratti comunque denominati.

2) Inapplicabilità del principio della successioni delle leggi nel tempo
Stante il rapporto di specialità tra le due norme, non si applica il principio della successione delle leggi nel tempo, perché il contenuto di una norma speciale non può essere abrogato tacitamente o implicitamente da una norma generale. Quindi l’art. 62 non può ritenersi abrogato dal successivo decreto legislativo n. 192/2012, di portata generale.

3) Conformità dell’art. 62 al diritto comunitario
Il Legislatore comunitario, nella direttiva 2011/7/UE ha espressamente previsto la possibilità per i legislatori nazionali di mantenere o adottare norme di maggior favore per i creditori. L’art. 62 rientra in questa deroga predisponendo strumenti di maggior tutela per determinate categorie di creditori.
Inoltre, sempre secondo l’Ufficio Legislativo del Mipaaf, l’effetto abrogativo sarebbe da escludere se si considera che il Legislatore nazionale è intervenuto sull’assetto dell’art. 62 con la legge n. 221 del 17 dicembre 20121, quindi dopo l’emanazione della legge n. 192 del 17 novembre 2012, confermando con ciò la piena efficacia e vigenza dell’art. 62.

Da ultimo, nella nota si ricorda che il Consiglio di Stato con il parere del 27 settembre 2012 reso sullo schema di D.M. di concerto Mipaaf-Mise, di attuazione dell’art. 62, lo ha definito come norma nazionale “ad applicazione necessaria” e che L’Autorità garante della concorrenza e del mercato approvando il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari”, ha dimostrato di ritenere pienamente vigente l’art. 62.

Sulla base di queste motivazioni, l’Ufficio Legislativo del Mipaaf ribadisce pertanto “la piena efficacia e vitalità della normativa speciale in tema di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, contenuta nell’art. 62”.
 "Accogliamo con piacere questa notizia che conferma quello che noi avevamo già sostenuto non appena eravamo venuti a conoscenza di questo inopportuno e tanto meno ingiustificato provvedimento".

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