Il Mipaaf in una nota inviata all'Agenzia delle Dogane, al Dipartimento delle Finanze e al Dipartimento delle politiche comunitarie, precisa che la decisione  5497 della Commissione del 13 luglio 2009 non si applica anche alle accise sul gasolio utilizzato sotto serra in quanto l'articolo di legge che lo disciplina non è tra quelli dichiarati incompatibili con il mercato comune dalla Commissione.
Pertanto il quadro normativo al riguardo rimane immutato perché per poterlo modificare è necessario che la legge venga abrogata con altra legge dallo Stato o che ci sia una decisione Comunitaria che dichiari esplicitamente illegittima la norma. Quindi le esenzioni sull' accisa sul gasolio sotto serra permangono.
Infatti la decisione della Commissione 5497 del 13 luglio 2009, ha dichiarato incompatibili con il mercato comune  solo le seguenti disposizioni :

- articolo 24, comma 3 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388;
- articolo 13, comma 3, della legge del 21 dicembre 2001 n. 448;
- articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 2002 n. 289;
- articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003 n. 350

Dunque, la Commissione non ha dichiarato illegittimo il regime attuale stabilito dall'art. 2 comma 14 della legge 203/2008. Per tali ragioni si ritiene che, in assenza di una specifica decisione che dichiari quest'ultima norma in contrasto con la normativa comunitaria, ovvero in mancanza di una legge abrogativa della disposizione vigente, le amministrazioni nazionali non possono disapplicare la norma in vigore.