Approvando un maxi-emendamento di compromesso negoziato dal relatore Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (Verdi/ALE, DE) con il Consiglio, il Parlamento ha adottato con 543 voti favorevoli, 8 contrari e 26 astensioni un regolamento volto a consolidare, rivedere e aggiornare le condizioni per l'immissione sul mercato e l'uso degli alimenti per animali (destinati o meno alla produzione di alimenti nella Comunità), in particolare per quanto riguarda le prescrizioni relative all'etichettatura, all'imballaggio e alla presentazione. Allineando le norme su quelle disposte per i prodotti alimentari destinati al consumo umano, l'obiettivo è di garantire un livello elevato di protezione della salute pubblica, un'informazione adeguata agli utilizzatori e ai consumatori, e di rafforzare il buon funzionamento del mercato interno. Se l'Aula sottoscrive l'accordo, il regolamento sarà applicabile un anno dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il fatturato annuo dell'industria comunitaria dei mangimi composti (inclusi gli alimenti per animali da compagnia) ammonta a circa 50 miliardi di euro, senza contare le imprese produttrici di materie prime per mangimi. La produzione zootecnica rappresenta il 50% circa della produzione agricola nell'Ue e l'alimentazione animale costituisce il principale fattore di costo per i cinque milioni di allevatori di bestiame della Comunità.
Mangimi sul mercato, ma solo se sicuri e rintracciabili
I mangimi potranno essere immessi sul mercato ed utilizzati unicamente 'se sono sicuri' e 'se non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali'. Inoltre, gli operatori del settore dovranno garantire che i loro mangimi siano 'sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile', nonché 'etichettati, imballati e presentati' conformemente alle disposizioni del regolamento e degli altri pertinenti atti della legislazione comunitaria. I mangimi dovranno inoltre essere conformi alle riserve tecniche relative ad impurità e ad altri determinanti chimici indicati in un allegato del regolamento. Non dovranno, invece, contenere o essere costituiti di materie prime, indicate in un altro allegato, la cui immissione sul mercato o il cui uso ai fini dell'alimentazione animale 'sono limitati o vietati'.
Come per i prodotti alimentari, poi, gli operatori del settore saranno responsabili della rintracciabilità dei mangimi, essendo in grado di individuare chi abbia fornito loro un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un mangime.
Etichettatura più chiara
In generale, l'etichettatura e la presentazione dei mangimi non dovranno indurre l'utilizzatore in errore riguardo all'uso previsto o alle caratteristiche dei mangimi, in particolare, alla loro natura, al metodo di fabbricazione o di produzione, alle proprietà, alla composizione, alla quantità, alla durata, alle specie o alle categorie di animali cui sono destinati. Oppure attribuendo ai mangimi effetti o proprietà che non possiedono.
Tuttavia, l'etichettatura e la presentazione delle materie prime dei mangimi e dei mangimi composti potranno richiamare l'attenzione, in particolare, sulla presenza o sull'assenza di una data sostanza nei mangimi, su una caratteristica o su un processo nutrizionale specifico o su una funzione specifica correlata con uno di questi aspetti. Ciò, però, sarà possibile unicamente se 'l'indicazione è oggettiva, verificabile dalle autorità competenti, e comprensibile per l'utilizzatore dei mangimi' e se la persona responsabile dell'etichettatura fornisce, su richiesta, 'una prova scientifica della veridicità dell'indicazione'. Gli acquirenti, d'altra parte, avranno il diritto di portare all'attenzione delle autorità competenti i loro dubbi quanto alla veridicità dell’indicazione.
Le materie prime per mangimi o i mangimi composti potranno essere immessi sul mercato solo se l'etichetta riporta il tipo di mangime ('materia prima per mangimi', 'mangime completo' o 'mangime complementare'), il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore dei mangimi responsabile dell'etichettatura, il numero di riconoscimento, se noto, dello stabilimento della persona responsabile per l’etichettatura, il numero di riferimento della partita o del lotto, il quantitativo netto, l'elenco degli additivi per mangimi preceduti dalla dicitura 'additivi' e il tenore d'acqua.
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